projekte
5A_719/2007 ΓÇó Non-entry for unpaid advance on appeal
5A_719/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung30.01.2008Inadmissible
The debtor challenged a supervisory decision in enforcement proceedings concerning the seizure of his second-pillar pension and child supplement. The Federal Supreme Court did not enter into the civil law appeal because the appellant failed to pay the requested advance on costs within the extended time limit and no account-debit confirmation was filed. The President had already denied legal aid for lack of prospects. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 63 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato versamento dell'anticipo spese e inammissibilità manifestà del ricorso. Se l'anticipo spese richiesto non è versato entro il termine impartito né è prodotta tempestivamente la prova dell'addebito su conto postale o bancario, il ricorso non può essere evaso nel merito ed è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria per mancanza di probabilità di esito favorevole non sana l'omissione. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_719/2007 /biz
Sentenza del 30 gennaio 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentati dal Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6,
6501 Bellinzona,
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
pignoramento,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 19 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito delle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto i ricorsi inoltrati dai creditori contro il pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano e respinto il rimedio proposto dal debitore sul medesimo tema;
che con ricorso in materia civile del 4 dicembre 2007 A.________ ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e l'accertamento dell'impignorabilità sia della rendita proveniente dal secondo pilastro, sia della rendita complementare per i figli;
che il 6 dicembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 21 dicembre 2007 il Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria nel frattempo formulata dal ricorrente e gli ha impartito un termine suppletorio di cinque giorni dalla ricezione del decreto per il versamento del richiesto anticipo spese;
che il predetto decreto è stato notificato al ricorrente il 9 gennaio 2007 e che alla Cassa del Tribunale federale non è pervenuto in tempo utile né il versamento dell'anticipo spese né un'attestazione di addebito di un conto postale o bancario;
che in queste circostanze non è possibile entrare nel merito del ricorso (art. 63 cpv. 2 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 30 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti