Withdrawal of appeal; case struck from docket and costs charged

5A_684/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung29.11.2007Withdrawn

Zusammenfassung

X.________ SA filed a civil appeal against the Ticino appellate supervisory authority's refusal to grant suspensive effect in enforcement warning proceedings. It then withdrew the appeal by letter. The Federal Supreme Court, sitting through its president as instructing judge, struck the case from the docket and ordered the appellant to pay CHF 300 in court costs.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; retrait du recours et radiation du rôle: lorsque le recours est retiré, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation de la cause; les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a causés (art. 66 cpv. 3 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_684/2007 /viz

Decreto del 29 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
X.________ SA,
ricorrente,

contro

Y.________ AG,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.

Oggetto
effetto sospensivo (comminatoria di fallimento),

ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata;
che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 29 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Schlagwörter

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