Debt enforcement appeal time limit after Easter holidays

5A_586/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung18.09.2013Dismissed

Zusammenfassung

A.A. and B.A. appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino supervisory decision declaring their complaint against an enforcement costs list inadmissible as late. They argued that the Easter holiday suspension should be counted from Easter Monday, which would have made their filing timely. The Federal Supreme Court rejected this view, holding that the Easter holidays end seven days after Easter Sunday. The appeal was dismissed as manifestly unfounded, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were charged to the appellants.

Regest

Art. 56 cpv. 2 e 63 LEF; computation of the Easter judicial holiday suspension in debt enforcement proceedings. The Easter holidays end seven days after Easter Sunday, not seven days after Easter Monday. The statutory time limit resumed only after the suspension period expired, so a complaint filed after the expiry of the three-day extension under Art. 63 LEF is late. A supervisory decision declaring such a complaint inadmissible is therefore consistent with federal law (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_586/2013

Sentenza del 18 settembre 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

  1. A.A.________,
  2. B.A.________,
    ricorrenti,

contro

  1. C.________,
  2. Eredi fu D.________,
  3. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
  4. E.________,
    tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
  5. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni,
    viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
  6. F.________SA,
  7. G.________SA,
  8. H.________,

Comune di X.________,
opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.

Oggetto
elenco oneri,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decisione 29 luglio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 aprile 2013 da A.A.________ e B.A.________ avverso gli elenchi oneri 6 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. L'autorità di vigilanza ha osservato che il termine di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013 ed è stato prorogato in virtù dell'art. 63 LEF al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013 compresi; art. 56 cpv. 2 LEF), vale a dire al 10 aprile 2013, e che pertanto il ricorso 11 aprile 2013 risulta tardivo.

2.

Con ricorso in materia civile 16 agosto 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al loro gravame. Essi sostengono che i " sette giorni dopo la Pasqua " di cui all'art. 56 cpv. 2 LEF andrebbero calcolati a partire dal lunedì di Pasqua, e non dalla domenica di Pasqua. Le ferie pasquali si sarebbero pertanto concluse l'8 aprile 2013 ed il termine di tre giorni fissato dall'art. 63 LEF sarebbe venuto a scadenza l'11 aprile 2013. Il loro ricorso all'autorità di vigilanza sarebbe quindi tempestivo.

3.

Il gravame all'esame si appalesa manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, infatti, le ferie pasquali si concludono sette giorni dopo la domenica di Pasqua ( SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 56 LEF). La decisione impugnata è pertanto conforme al diritto federale.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Con l'evasione del ricorso la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 18 settembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Schlagwörter

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