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5A_565/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for unpaid advance on costs
5A_565/2010Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung13.10.2010Inadmissible
The Federal Supreme Court held that it could not enter into the foundation’s appeal against a Ticino supervisory decision concerning the inventory of encumbrances because the required CHF 3,000 advance on costs had not been paid even after a supplementary deadline. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure by the President. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 and 108 cpv. 1 let. a LTF; failure to pay the required advance on costs within the prescribed or extended time limit precludes entry into the appeal. Where the advance is neither paid nor credited in time, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure. Court costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_565/2010
Sentenza del 13 ottobre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________SA,
ricorrente,
contro
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
elenco oneri,
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente;
che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--;
che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010;
che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 13 ottobre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti