Legal aid and suspensive effect denied in civil appeal

5A_5/2007Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung12.02.2007Partially Granted

Zusammenfassung

The appellant challenged a Ticino enforcement-supervision decision and applied for legal aid and suspensive effect. The Federal Supreme Court, acting through its president in summary procedure, held that the appeal lacked reasonable prospects of success because the submissions were unintelligible, insufficiently reasoned, and partly based on new facts, and appeared abusive. Legal aid was therefore refused. For the same reason, suspensive effect was also denied. The appellant was ordered to pay an advance on costs of CHF 500 within five days.

Regest

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; art. 42 cpv. 2 LTF; art. 99 cpv. 1 LTF; art. 62 cpv. 1 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. c LTF: legal aid is granted only if, in addition to indigence, the appeal is not devoid of prospects of success. A submission that is unintelligible, insufficiently reasoned, or based on inadmissible new facts does not satisfy the requirements of art. 42 cpv. 2 LTF and may be treated as abusive under art. 108 cpv. 1 lett. c LTF. If the appeal lacks prospects, legal aid must be refused and an advance on costs may be required; suspensive effect likewise need not be granted.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_5/2007 /viz

Decreto del 12 febbraio 2007
II Corte di diritto civile

Composizione
giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi,
via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
realizzazione,

ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Il presidente, considerato:
che nel ricorso 5 febbraio 2007 in materia civile contro la sentenza del 15 gennaio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la ricorrente ha pure chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone oltre all'indigenza dell'istante anche conclusioni ricorsuali non prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ed esige cioè probabilità di vincere la causa non notevolmente inferiori alla possibilità di perdere la vertenza (DTF 125 II 265 consid. 4b pag. 275 con rinvii);
che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - appare inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF;
che il ricorso appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF;
che in queste circostanze le conclusioni ricorsuali appaiono prive di possibilità di esito favorevole, motivo per cui non può essere concessa l'assistenza giudiziaria e dev'essere richiesto dalla ricorrente un anticipo per le spese presunte del processo (art. 62 cpv. 1 LTF);
che così stando le cose non si giustifica nemmeno accordare effetto sospensivo al ricorso;
che le domande di assistenza giudiziaria nei casi di procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF vengono decise dal presidente della corte (art. 64 cpv. 3 LTF) a cui compete pure statuire sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo;

decreta:
1.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2.
La ricorrente è invitata a fornire un anticipo spese di fr. 500.-- entro 5 giorni dalla ricezione del presente decreto secondo le modalità indicate nell'allegato formulario.
3.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta.
4.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 12 febbraio 2007
Il presidente: Il cancelliere:

Schlagwörter

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