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5A_351/2009 ΓÇó Inadmissibility for failure to pay the advance on costs
5A_351/2009Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung10.07.2009Inadmissible
A. challenged a Ticino supervisory decision in debt-enforcement matters concerning the attachment of a vehicle and an inheritance share. Before the Federal Supreme Court, his request for suspensive effect was refused and he was ordered to pay an advance on costs. After the deadline and a non-extendable grace period expired without payment, and after his reconsideration request was rejected, the Court held the appeal inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to A.; no compensation was awarded to the respondent.
Art. 62 cpv. 1 e 3 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a OG; art. 66 cpv. 1 LTF: when the appellant fails to pay the advance on costs within the fixed time limit and the subsequent non-extendable grace period, the appeal is inadmissible in simplified procedure. A request for reconsideration of a prior refusal of suspensive effect is dismissed if the invoked arguments do not alter the assessment made in the earlier order. A pending request for suspensive effect becomes moot once the appeal is disposed of. Court costs are borne by the losing party; no party compensation is due where the respondent was not invited to file observations.
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5A_351/2009
Sentenza del 10 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina, 6760 Faido.
Oggetto
esecuzione del pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2009
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A.________ contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dal fratello B.________ per l'incasso di fr. 3'350.--, il 27 aprile 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha svincolato dal pignoramento l'autovettura marca Nissan X-Trail e pignorato l'interessanza spettante a A.________ nella divisione della comunione ereditaria composta da lui stesso, C.________, B.________ e D.________;
che contro questa decisione il 18 maggio 2009 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale;
che l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata respinta con decreto del 22 maggio 2009, "facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio";
che nella medesima occasione il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 700.-- entro il 2 giugno 2009;
che, essendo questo termine scaduto infruttuoso e non avendo il ricorrente - nello scritto del 2 giugno 2009 - dimostrato l'esistenza di motivi particolari atti a giustificare la rinuncia all'anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF) da lui auspicata, con decreto del 4 giugno 2009 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per procedere al versamento dell'anticipo spese (cfr. art. 62 cpv. 3 LTF);
che con lettera del 13 giugno 2009 A.________ ha rinnovato sia la richiesta tendente all'esonero dal versamento dell'anticipo spese sia quella relativa alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che gli argomenti da lui addotti, peraltro riferiti ad altre procedure giudiziarie, non inducono a riconsiderare quanto deciso il 4 giugno 2009;
che, in queste circostanze, visto il mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine assegnato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
che trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
che con l'evasione del gravame la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, la presidente pronuncia:
1.
La domanda di riconsiderazione del decreto 4 giugno 2009 è respinta.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina.
Losanna, 10 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Hohl Gianinazzi