Federal appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5A_259/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung17.11.2008Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a Ticino supervisory decision concerning an execution levy. After denying legal aid and twice requiring an advance of costs, the Federal Court found that no payment or debit notice had been received within the extended deadline. It therefore held the appeal inadmissible without examining the merits. The appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs.

Regest

Art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF; inosservanza dell’anticipo spese entro il termine impartito: il mancato versamento, rispettivamente la mancata contabilizzazione dell’importo entro la scadenza, impedisce l’entrata nel merito del ricorso. In tal caso il Tribunale federale dichiara il gravame inammissibile in procedura semplificata ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_259/2008 /biz

Sentenza del 17 novembre 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Comune di Onsernone, 6662 Russo,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone;
che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--;
che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008;
che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 17 novembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Schlagwörter

debt enforcementadvance on costsinadmissibilitysummary procedurecourt costs