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4A_68/2013 ΓÇó Late advance payment made appeal inadmissible
4A_68/2013Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung08.07.2013Inadmissible
A. challenged the Ticino appellate judgment concerning suspension of enforcement measures ordering delivery of documents to B. SA and C. SA. After the Federal Supreme Court rejected her legal aid request and granted an additional deadline to pay the CHF 2,000 advance on costs, the court confirmed that no payment had been made. The President of the First Civil Law Court held the appeal manifestly inadmissible for failure to pay the advance in time and decided the matter in simplified procedure. Court costs of CHF 500 and CHF 2,000 in party compensation were imposed on A.
Art. 62 cpv. 3, 48 cpv. 4 and 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the supplementary time limit. If the appellant does not pay the advance on costs within the court-fixed additional deadline, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure by the presiding judge. Costs and party compensation follow the outcome under Arts. 66 cpv. 1 and 68 cpv. 1 LTF.
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4A_68/2013
Sentenza dell'8 luglio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
2.
C.________SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante,
opponenti.
Oggetto
sospensione dell'esecuzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
che il 28 ottobre 2011, in parziale accoglimento di un'istanza presentata da A.________ e tendente alla soppressione ex tunc delle misure di esecuzione concernenti l'ordine di consegnare alla B.________SA e alla C.________SA una serie di specificati documenti e tutta la documentazione societaria e contabile, il Pretore del distretto di Lugano ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 tali misure, perché il 28 settembre 2011 l'istante aveva ottemperato alle relative ingiunzioni;
che con sentenza 10 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 28 ottobre 2011;
che A.________ ha impugnato con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che con risposta 27 febbraio 2013 la B.________SA e la C.________SAhanno proposto la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso;
che il 15 marzo 2013, dopo aver ricevuto un primo invito a versare un anticipo spese di fr. 2000.--, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che tale domanda è stata respinta dalla Corte adita con decreto del 6 giugno 2013;
che l'11 giugno 2013 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 24 giugno 2013;
che il 5 luglio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 luglio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti