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4A_480/2010 ΓÇó Interim appeal admissibility and territorial jurisdiction
4A_480/2010Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung01.12.2010Dismissed
The Federal Supreme Court dealt with a civil appeal against an incidental cantonal decision that had rejected preliminary objections in a dispute over architectural and site-management fees. The appellants attacked territorial jurisdiction and the standing of one plaintiff and one defendant company. The Court held that the appeal was only admissible regarding territorial jurisdiction; the standing objections did not satisfy the strict requirements for immediate review under Art. 93 LTF. The jurisdiction complaint failed because it merely relied on the alleged lack of standing of B. SA, a matter that could not be reconsidered at that stage. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, with costs and party compensation imposed on the appellants jointly and severally.
Art. 92 et 93 LTF; recours contre une décision incidente limitant son objet à des exceptions préliminaires. Le recours est recevable sans autre pour les griefs visés à l’art. 92 LTF, notamment l’incompétence territoriale; en revanche, pour les autres griefs, la partie recourante doit établir de manière détaillée l’existence des conditions de l’art. 93 al. 1 let. b LTF, en particulier l’économie de procédure résultant d’une décision finale immédiate. À défaut d’une telle démonstration, le recours est irrecevable sur ces points. Un grief de compétence fondé exclusivement sur une contestation de la légitimation passive, déjà admise par l’autorité cantonale, est manifestement infondé et ne peut être réexaminé en vertu de l’art. 93 al. 3 LTF.
{T 0/2}
4A_480/2010
Sentenza del 1° dicembre 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch,
Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
contro
Oggetto
contratto di architetto,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2010
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 6 aprile 2006 C.________, architetto, e D.________SA hanno convenuto in giudizio davanti al Pretore di Lugano, Sezione 3, A.________ e B.________SA chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagare loro le prestazioni eseguite nell'ambito dell'edificazione di una villa a X.________: fr. 1'875'449.-- a C.________ per la progettazione e fr. 760'959.-- a D.________SA per la direzione dei lavori;
che i convenuti si sono opposti alle domande eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di B.________SA, la carenza di legittimazione attiva di D.________SA e l'incompetenza territoriale;
che, limitata la procedura all'esame di queste eccezioni, il Pretore le ha respinte tutte con sentenza del 21 luglio 2008;
che il successivo appello delle parti convenute è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 3 luglio 2010 della II Camera civile del Tribunale di appello ticinese;
che i convenuti insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 9 settembre 2010, con il quale chiedono l'annullamento del giudizio cantonale, l'accoglimento delle tre eccezioni e la conseguente reiezione della petizione degli attori;
che quest'ultimi propongono di respingere il ricorso mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata;
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del ricorso (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 329 consid. 1 pag. 331);
che il gravame è ammissibile per quanto riguarda diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestività (art. 100 cpv. 1 LTF), natura della causa (art. 72 cpv. 1 LTF), valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e autorità inferiore (art. 75 cpv. 1 LTF);
che la decisione impugnata è incidentale perché, essendo limitata alle eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute, non pone fine al procedimento (cfr. art. 90 LTF);
che in forza dell'art. 92 cpv. 1 LTF questa sua natura non osta all'ammissibilità del ricorso per riguardo al tema dell'incompetenza per territorio del Pretore di Lugano;
che nella misura in cui i ricorrenti si prevalgono della mancanza di legittimazione attiva e passiva delle parti il ricorso è invece ammissibile soltanto se sono adempiuti i presupposti dell'art. 93 LTF;
che in effetti i ricorrenti invocano l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che ammette il ricorso se l'accoglimento comporterebbe immediatamente una decisione finale e consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;
che qualora la parte ricorrente invochi questi motivi attinenti all'economia processuale, che hanno carattere eccezionale e vanno ammessi con riserbo, essa ha l'onere di allegare e dimostrare l'adempimento dei requisiti, indicando in modo dettagliato, salvo che siano manifesti, i fatti litigiosi, le prove che si renderebbero necessarie per chiarirli e le ragioni per le quali l'assunzione sarebbe lunga e costosa (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2, 133 III 629 consid. 2.4.2 e rif.);
che i ricorrenti si limitano ad affermare che l'accoglimento del ricorso metterebbe fine perlomeno parzialmente al processo, senza nemmeno accennare alle suddette circostanze determinanti per il giudizio, le quali, nel caso specifico, non sono nemmeno manifeste;
che per le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva i ricorrenti non possono pertanto beneficiare dell'esame anticipato ammesso eccezionalmente dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, per cui il loro gravame rimane ammissibile limitatamente alla questione della competenza territoriale del Pretore di Lugano;
che a questo proposito i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale avrebbe applicato erroneamente l'art. 3 cpv. 1 lett. a e l'art. 7 LForo, ma pongono a fondamento di questa censura esclusivamente l'assenza di legittimazione passiva della convenuta B.________SA;
che la censura è manifestamente infondata, dal momento che il Tribunale di appello ha ammesso la legittimazione passiva di questa convenuta e, come appena detto, su tale punto il giudizio impugnato non può per il momento essere rivisto (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF);
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno agli opponenti fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale, il tutto con responsabilità solidale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° dicembre 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Hurni