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4A_363/2007 ΓÇó Appeal struck out after settlement and withdrawal
4A_363/2007Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung19.12.2007Withdrawn
X.________ AG appealed a Ticino appellate judgment concerning corporate liability and sought joint and several payment of CHF 4,977,339. Before the Federal Supreme Court, the dispute was settled with some respondents and the appeal was withdrawn against the others. The Court therefore struck the case from the docket in full. Federal costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant. D.________ and E.________, who had filed responses, were awarded reduced party compensation of CHF 3,000 each; A.________ received no compensation because he had merely requested confirmation of the appealed judgment.
Art. 32 para. 2 LTF; striking out of appeal after settlement or withdrawal; costs and party compensation in proceedings terminated without merits judgment. Where the parties settle the dispute or the appellant withdraws the remedy, the Federal Supreme Court strikes the case from the docket. Federal court costs are allocated according to the general rules of Arts. 65 and 66 LTF. Party compensation may be awarded to respondents who have incurred unnecessary costs through a response, even if the case ends without a merits judgment; the amount may be reduced in light of the termination without decision and the extent of the submissions. A respondent who merely seeks confirmation of the appealed judgment is not entitled to compensation where no compensable effort is shown.
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Decreto del 19 dicembre 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, Presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
X.________ AG,
ricorrente,
patrocinata dagli avv. Walter H. Boss e
David Schwaninger,
contro
A.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi,
B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pelli,
C.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Ettore Vismara,
D.________,
E.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari,
F.________,
G.________,
H.________,
I.________,
L.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Mario Molo,
Y.________ SA,
opponente,
patrocinata dagli avv. Emanuela Agustoni e
Filippo Solari.
Oggetto
responsabilità degli organi della società anonima,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 6 agosto 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Il presidente, visto:
che il 17 gennaio 1995 è stato dichiarato il fallimento della Z.________ SA;
che il 18 settembre 1997, al termine della procedura di fallimento, K.________ AG ha ricevuto un attestato di carenza beni per fr. 4'977'339.--;
che, allo scopo di recuperare questo importo, il 30 giugno 1998 K.________ AG ha convenuto direttamente dinanzi al Tribunale d'appello vari membri del consiglio d'amministrazione della fallita nonché l'organo di revisione con un'azione in materia di responsabilità degli organi della società anonima (art. 754 segg. CO);
che con sentenza del 6 agosto 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione in quanto rivolta contro B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e G.________;
che l'ha per contro parzialmente accolta nei confronti di A.________, I.________, H.________, L.________ e Y.________ SA;
che il 14 settembre 2007 X.________ AG - già K.________ AG - è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto ad ottenere la modifica della pronunzia cantonale nel senso della condanna degli undici convenuti, in via solidale, al pagamento di fr. 4'977'339.-- oltre interessi;
che la ricorrente ha versato l'anticipo spese di fr. 20'000.-- entro il termine assegnatole;
che con lettera del 19 ottobre 2007 A.________ ha semplicemente chiesto di confermare la sentenza impugnata;
che nella risposta del 9 novembre 2007 B.________ ha proposto la reiezione del gravame;
che nelle rispettive risposte datate 6 dicembre 2007 D.________ ed E.________ hanno formulato analoga proposta;
che con lettera del 7 dicembre 2007 gli avv. Mario Molo, Emanuela Agustoni e Walter H. Boss hanno comunicato al Tribunale federale l'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo, mediante il quale si è posto fine alla vertenza fra la ricorrente ed I.________, H.________, L.________ nonché Y.________ SA;
che nel quadro di tale accordo le parti interessate hanno convenuto di rinunciare al versamento di ripetibili della sede federale;
che nei confronti delle suddette parti viene pertanto chiesto lo stralcio della causa dai ruoli a seguito della transazione;
che, sempre nella lettera del 7 dicembre 2007, è stato comunicato anche il ritiro del ricorso nei confronti delle parti estranee all'accordo transattivo;
che viene quindi chiesto lo stralcio della causa dai ruoli anche nei confronti di queste parti, a seguito del ritiro del ricorso;
che dalla citata lettera del 7 dicembre 2007 si desume la rinuncia al versamento di ripetibili della sede federale da parte di F.________ e G.________;
che con scritto del 7 dicembre 2007 C.________ ha consentito allo stralcio della causa, con contestuale rinuncia al versamento di ripetibili della sede federale;
che lo stesso giorno anche B.________ si è espresso in tal senso;
che il 12 dicembre 2007 D.________ ed E.________ hanno invece confermato le rispettive risposte;
considerando:
che la causa può venir stralciata dai ruoli sia nei confronti delle parti che hanno sottoscritto l'accordo transattivo che delle altre, a seguito del ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF);
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 2 e cpv. 3 LTF;
che ad A.________ non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, essendosi egli limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata;
che per contro, in virtù del principio secondo cui le spese inutili sono cagionate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF, applicabile anche alle ripetibili in virtù del rinvio contenuto nell'art. 68 cpv. 3 LTF), occorre riconoscere a D.________ e E.________ un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale, avendo essi inoltrato un allegato di risposta;
ch'essi sono patrocinati dal medesimo legale, il quale ha introdotto due allegati separati dal contenuto sostanzialmente identico;
che nel quadro del giudizio sulle ripetibili si deve tenere conto anche della reiezione, il 17 ottobre 2007, della loro domanda di traduzione dell'allegato ricorsuale;
che infine va ricordato anche l'art. 8 cpv. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente, del 31 marzo 2006 (RS 173.110.210.3), giusta il quale "se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico [...], l'onorario può essere ridotto in misura adeguata";
che in queste circostanze si può riconoscere loro un'indennità di fr. 3'000.-- ciascuno, per complessivi fr. 6'000.--;
decreta:
1.
In quanto rivolta contro I.________, H.________, L.________ nonché Y.________ SA la causa 4A_363/2007 è stralciata dai ruoli, a seguito della transazione.
2.
In quanto rivolta contro A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e G.________ la causa 4A_363/2007 è stralciata dai ruoli, a seguito del ritiro del ricorso.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, con l'obbligo di rifondere a D.________ ed E.________ fr. 3'000.-- ciascuno per ripetibili ridotte della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 dicembre 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Corboz i. s. Piatti