Inadmissible civil appeal for insufficient reasoning

4A_28/2011Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung08.02.2011Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the employer’s civil appeal against a Ticino appellate judgment ordering payment of a 13th salary share and mileage reimbursement to a former cleaning worker. The Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements: it failed to engage with the cantonal court’s key grounds on novelties, mandatory reimbursement rules for work-related travel expenses, and the evidentiary assessment. Because the appeal was not properly motivated, it was decided under the simplified procedure. The request for suspensive effect became moot, and court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Regest

Art. 42 cpv. 2 and Art. 106 cpv. 2 LTF; admissibility of a civil appeal and duty of reasoning. A federal appeal is inadmissible when the appellant merely repeats its own version of the facts or arguments without engaging, at least briefly, with the decisive considerations of the challenged judgment. For complaints invoking fundamental rights or cantonal/intercantonal law, the party must expressly raise and substantiate the criticism. Where the appeal does not address all independent grounds on which the cantonal decision rests, the appeal lacks sufficient reasoning and may be summarily dismissed in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lit. b LTF (consid. 5–6).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_28/2011

Sentenza dell'8 febbraio 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
B.________ ha lavorato quale operaia delle pulizie per la A.________ SA dall'11 giugno 2007 al 30 novembre 2009.

2.
Il 21 ottobre 2010 il Pretore del distretto di Lugano ha condannato la predetta società a versare alla lavoratrice fr. 16'321.55 netti (fr. 1'456.45 quale quota parte della tredicesima mensilità e fr. 14'761.70 di rimborso spese per i chilometri percorsi), oltre interessi, e un'indennità di rappresentanza di fr. 300.--.

3.
Con sentenza 29 novembre 2010 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un gravame della A.________ SA. La Corte cantonale ha ritenuto irricevibili, perché presentate la prima volta in appello, le argomentazioni secondo cui il versamento di una tredicesima mensilità non sarebbe stato pattuito e ha rilevato che innanzi al Pretore la citata società anonima aveva invece affermato che la tredicesima era inclusa nel salario versato. I Giudici cantonali hanno poi considerato che a norma dell'art. 327a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve finanziare le spese di spostamento professionale del dipendente e che egli deve rimborsare le spese di cui all'art. 327b CO anche qualora non dovesse essere a conoscenza dell'utilizzo del veicolo a motore, ma questo è indispensabile nel suo stesso interesse, condizione in concreto realizzata perché i luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa distavano diversi chilometri dalla sede dell'impresa. Infine, la Corte cantonale ha pure ritenuto generica, imprecisa ed in contraddizione con quanto affermato innanzi al Pretore, la lamentela secondo cui l'istante si sarebbe limitata a fornire annotazioni personali e mancherebbe la prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui la lavoratrice chiede il rimborso.

4.
Con ricorso in materia civile del 13 gennaio 2011 la A.________ SA è insorta al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della sentenza di appello nel senso che l'istanza di B.________ sia integralmente respinta. Narrati e completati i fatti afferma che la decisione cantonale sarebbe arbitraria, perché la corresponsione di una tredicesima mensilità non sarebbe stata pattuita. Afferma inoltre che essa non avrebbe nemmeno acconsentito all'utilizzo da parte della dipendente di un veicolo a motore e che il contratto collettivo di lavoro non prevederebbe, per le operaie ordinarie, la rifusione delle relative spese. Afferma infine che la lavoratrice, limitandosi ad annotazioni personali, non avrebbe fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui chiede il rimborso.

5.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).

Nella fattispecie il rimedio manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Con riferimento alla tredicesima mensilità la ricorrente non spende una parola per censurare l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la tesi della mancata pattuizione di tale retribuzione sarebbe un novum irricevibile. Anche per quanto attiene all'indennità per l'utilizzo dell'automobile da parte della sua dipendente, la ricorrente, insistendo sull'inesistenza di una pattuizione concernente il rimborso delle spese, non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui le indennità previste dall'art. 327b cpv. 1 CO sarebbero in ogni caso imperativamente dovute qualora l'utilizzo del veicolo sia indispensabile nello stesso interesse del datore di lavoro. Infine, ribadendo che la lavoratrice non avrebbe fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui chiede il rimborso delle spese, ancora una volta la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di appello secondo cui tale argomentazione generica ed imprecisa sarebbe pure in perfetta contraddizione con quanto invece dichiarato innanzi al Pretore.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso, non è incorsa in spese per la sede federale.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 febbraio 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Piatti

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