Non-payment of advance costs leads to inadmissibility

2C_740/2012Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung08.10.2012Inadmissible

Zusammenfassung

A federal appeal against the cantonal decision revoking a permanent residence permit was filed together with a request for legal aid. The Federal Supreme Court ordered an advance on costs or proof of indigence, but the appellant complied with neither within the supplementary deadline. Applying the simplified procedure, the Court held that the appeal could not be examined and declared it inadmissible. It also ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant.

Regest

Art. 62 cpv. 1 e 3, art. 63 cpv. 3 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato versamento dell'anticipo spese o mancata prova dell'indigenza entro il termine suppletorio: il ricorso è dichiarato irricevibile senza esame del merito. Il giudice dell'istruzione fissa un termine congruo per l'anticipo e, in caso di infruttuoso decorso, un termine suppletorio non prorogabile; se anche tale termine resta infruttuoso, il Tribunale federale non entra nel merito. Le spese inutili sono addossate alla parte che le ha causate (art. 66 cpv. 3 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
2C_740/2012

Sentenza dell'8 ottobre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 giugno 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 27 luglio 2012 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con domanda di assistenza giudiziaria, contro la pronuncia 26 giugno 2012 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, relativa alla revoca del permesso di domicilio;
che con decreto del 3 agosto 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 5 settembre 2012, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- oppure a fornire ogni documento atto a provare la propria indigenza;
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF);
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 24 settembre 2012 non è stato fornito l'anticipo spese richiesto né sono stati inviati i documenti atti a provare l'indigenza dell'interessato, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 8 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Schlagwörter

advance costsinadmissibilitylegal aidindigenceresidence permitsummary procedurecourt costs