Public-law appeal inadmissible for insufficient reasoning

1P.497/2003Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung04.09.2003Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A defendant challenged a Ticino cantonal decision that had declared his appeal inadmissible for failure to make a timely declaration. The Federal Supreme Court held that his public-law appeal did not meet the federal reasoning requirements because he did not show arbitrariness in the cantonal finding under Article 289(1) CPP/TI. His complaint about an inconsistent spelling of his name in the cantonal judgment was treated as a mere clerical mistake and did not show that the decision concerned another person. The request for legal aid was refused, and court costs of CHF 500 were imposed on him.

Omnilex-Regeste

Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; art. 289 cpv. 1 CPP/TI; admissibility of a public-law appeal against a cantonal decision declaring an appeal inadmissible for formal reasons. When the cantonal authority does not address the merits and rejects the remedy for failure to satisfy a formal requirement, the appellant must set out specifically and in a constitutionally sufficient manner why the finding of non-compliance is arbitrary. A merely assertive complaint does not meet the motivation requirement. A manifest clerical error in the spelling of a party's name does not by itself demonstrate that the decision concerns another person, where the identity of the addressee is otherwise clear. Legal aid is denied when the request is unmotivated and the appeal lacks prospects of success (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.497/2003 /bom

Sentenza del 4 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
A.B.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, via
Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Presidente della Pretura penale, 6501 Bellinzona,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale (istanza di rinvio del dibattimento),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con ordinanza del 16 giugno 2003, contenuta in un verbale della stessa data, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento giunta quel giorno medesimo e dichiarate definitive tre sentenze contumaciali pronunciate nei confronti di A.B.________;
che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso (art. 289 cpv.1 CPP/TI), un gravame di A.B.________;
che contro questa decisione A.B.________ presenta, il 25 agosto 2003, con un unico allegato, un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di annullare la sentenza impugnata;
che non sono state chieste osservazioni;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1);
che, come noto al ricorrente, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie visto ch'egli non fa valere alcuna lesione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a);
che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 289 cpv. 1 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione, sicché esso dev'essere dichiarato inammissibile;
che il ricorrente, facendo capo in maniera inammissibile a espressioni sconvenienti, si limita a rilevare che il suo nome (A.B.________) è indicato correttamente solo nella prima pagina della sentenza impugnata e nel dispositivo, mentre nelle altre pagine l'indicazione del nome è diversa (C.B.________);
che si tratta al riguardo manifestamente di una svista, nulla facendo ritenere una confusione di persone, tanto più che le generalità del ricorrente, indicate nella pagina iniziale della sentenza ("A.B.________, fu D.________ e fu E.________ nata F.________ ...") non sono pretese come scorrette;
che la suddetta svista non permette in alcun modo di dedurre che la decisione impugnata non concerna il ricorrente e le sue condanne;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, al Presidente della Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schlagwörter

inadmissibilityreasoning requirementarbitrarinesslegal aiddefault judgmentclerical errorcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal against the cantonal inadmissibility decision was sufficiently reasoned.

Extrahierter Entscheid

No. The filing did not explain in any concrete way why the cantonal court had allegedly applied Article 289(1) CPP/TI arbitrarily.

Extrahierte Begründung

Where the last cantonal authority rejects an appeal on formal grounds, the appellant must specifically show arbitrariness in the finding that the formal requirements were not met. The submission did not satisfy the federal motivation requirements.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged name inconsistency in the cantonal judgment showed that the decision did not concern the appellant.

Extrahierter Entscheid

No. The discrepancy was manifestly a clerical slip and did not indicate confusion of persons.

Extrahierte Begründung

The appellant's correct identity was stated on the first page and in the operative part; the differing name on other pages did not undermine the reference of the decision to him or his convictions.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Extrahierter Entscheid

No. The request was unreasoned and the appeal had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

Legal aid was refused because the appeal was manifestly without chances of success and the request lacked motivation.

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