Public law appeal declared inadmissible for formal defects

1P.180/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung09.04.2002Inadmissible

Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible a public law appeal in a criminal case against a final seven-year narcotics conviction. The appellant filed an undated and unsigned appeal and failed to provide a copy of the challenged decision despite a registry order that set a deadline and warned of inadmissibility. The Court further noted that the appeal would also fail for insufficient reasoning and because cantonal remedies had not been exhausted. No court fee was charged.

Regest

Art. 90 OG; inadmissibility of a public law appeal for failure to cure formal defects and for deficient motivation. Where the appellant, after express warning, does not file the challenged decision and a signed appeal within the set time limit, the appeal is inadmissible under Art. 90 cpv. 2 OG. Independently, an appeal lacking adequate reasoning under Art. 90 cpv. 1 lett. b OG and filed without exhaustion of cantonal remedies under Art. 86 cpv. 1 OG is likewise inadmissible. The court may waive costs in such circumstances (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.180/2002/COL

Sentenza del 9 aprile 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay, Catenazzi,
cancelliere Crameri.

N.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

procedimento penale

(ricorso di diritto pubblico)

visto e considerato:
che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG;
che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG;
ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale;
che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali;

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si riscuote tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Schlagwörter

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