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1P.10/2001 ΓÇó Public law appeal inadmissible for lack of sufficient reasoning
1P.10/2001Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung27.02.2001Inadmissible
A defendant convicted in Ticino for disobeying an official decision brought a federal challenge to the cantonal appellate criminal judgment, complaining mainly about the absence of a written motivated copy and seeking a stay and legal aid. The Federal Court held that the relevant complaints concerned cantonal procedural law and therefore had to be raised, if at all, by public law appeal. It found the filing insufficiently reasoned because no constitutional rights or arbitrary application of cantonal law were identified with the required precision. The request for a stay was incompatible with the cassatory nature of the remedy, and legal aid was refused because the appeal lacked prospects of success. A reduced court fee of CHF 500 was imposed.
Art. 84 OG, Art. 90 OG; public law appeal admissibility and motivation requirements. Where the challenged cantonal criminal decision turns essentially on cantonal procedural law, alleged arbitrary application of such law is not reviewable by cassation complaint but, if at all, by public law appeal. The latter is inadmissible unless it contains specific constitutional grievances and a sufficiently precise substantiation of the alleged violation; the Federal Court examines only duly raised and reasoned complaints. A request for a stay is incompatible with the essentially cassatory nature of the remedy. Legal aid under Art. 152 OG is refused when the appeal lacks reasonable prospects of success.
[AZA 0/2]
1P.10/2001
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
27 febbraio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico dell'8 gennaio 2001 presentato da A.________, contro la decisione emanata il 23 novembre 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale;
Ritenuto in fatto :
che il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato il 29 marzo 2000 un decreto d'accusa nei confronti di A.________ e che questi vi si è opposto;
che, con sentenza del 20 giugno 2000, il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1500.-- e delle spese di complessivi fr. 350.--;
che il 12 luglio 2000 A.________ ha impugnato questo giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) lamentando in particolare il fatto che il Pretore non gli aveva ancora trasmesso la sentenza scritta;
che la CCRP ha respinto il gravame, nella misura in cui non fosse divenuto privo d'oggetto, con giudizio del 23 novembre 2000;
che secondo la CCRP l'invio contenente la motivazione della sentenza era stato intimato per raccomandata a A.________ il 10 luglio 2000 ed era ritornato alla Pretura il 18 luglio seguente con la menzione "non ritirato", per cui la notificazione è stata successivamente effettuata per il tramite dell'usciere il 25 ottobre 2000;
che la CCRP ha quindi concluso che il ricorso era privo d'oggetto in quanto riferito alla mancata intimazione della sentenza motivata, mentre era prematuro e comunque infondato per il resto, in quanto concerneva una sentenza non ancora notificatagli per iscritto;
che A.________ impugna la sentenza della CCRP con un ricorso per cassazione al Tribunale federale ove chiede, tra l'altro, la sospensione del giudizio impugnato e la concessione dell'assistenza giudiziaria, facendo essenzialmente valere la violazione di disposizioni del diritto federale;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
e considerando in diritto :
che, secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost. ; DTF 122 I 93 consid. 1), che in concreto era la lingua italiana;
che, nonostante il ricorso sia steso in tedesco come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4 Cost. ; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (cfr. DTF 126 II 258 consid. 1a non pubblicato, 124 III 205 consid. 2);
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);
che, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale;
che, pur se il ricorrente fa segnatamente valere un'asserita violazione di disposizioni penali federali, il giudizio impugnato è fondato essenzialmente sul diritto procedurale cantonale, in particolare sugli art. 276, 289 e 291 cpv. 1 CPP/TI;
che l'eventuale violazione di queste norme, segnatamente la loro arbitraria applicazione, può tuttavia essere censurata con un ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l' art. 84 cpv. 1 OG; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 461, n. 5 segg. ; Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 216, n. 6.63);
che il presente gravame deve quindi essere trattato come ricorso di diritto pubblico;
che, di massima, questo rimedio ha natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvii), sicché il gravame è inammissibile in quanto vi si postula la sospensione del procedimento penale;
che inoltre, secondo l'art. 90 OG cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b), il Tribunale federale pronunciandosi in effetti unicamente sulle censure fatte valere e solo se sufficientemente motivate (DTF 126 III 534 consid. 1b, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b);
che il ricorrente non indica con la dovuta precisione quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale, né censura un'eventuale applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali;
che il ricorso non soddisfa i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza ed è quindi inammissibile;
che comunque, abbondanzialmente, il ricorso non adempie nemmeno le esigenze del ricorso per cassazione;
che in effetti, secondo l'art. 273 cpv. 1 PP, la motivazione del ricorso deve contenere l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), ed esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione (lett. b; cfr. DTF 118 IV 293 consid. 1; Wiprächtiger, loc. cit. , pag. 236, n. 6.127 segg.);
che in concreto tali presupposti non sono adempiuti per cui il gravame sarebbe anche dal citato profilo inammissibile;
che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);
che tuttavia, considerata la natura del litigio, si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta;
visto l'art. 36a OG;
il Tribunale federale
pronuncia :
Il ricorso è inammissibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2001 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,