Insufficiently reasoned appeal against order to file permit application

1C_311/2013Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung22.03.2013Inadmissible

Zusammenfassung

A landowner challenged a cantonal judgment concerning an order to file a legalization building application for numerous abandoned vehicles stored on his plot. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not address the cantonal court's grounds and merely narrated the dispute. It further noted that the challenged order was an incidental decision, with no showing of irreparable harm or an exceptionally burdensome evidentiary procedure. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure, and no federal court fees were charged. The Court also stated that it had no competence to decide on waiver of the cantonal fee.

Regest

Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 93 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of an appeal against an incidental order to file a building-permit application. An appeal is inadmissible where the appellant does not, in a reasoned manner, attack the ratio decidendi of the cantonal judgment and limits himself to a narrative of the dispute. A challenge to an incidental decision additionally requires substantiation of irreparable prejudice or, alternatively, of a particularly onerous evidentiary procedure; absent such showing, the Federal Supreme Court may refuse entry in summary procedure. The Court does not decide on the waiver of a cantonal court fee imposed by the lower court (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1C_311/2013

Sentenza del 22 marzo 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, casella postale, 6601 Locarno,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e
del suolo, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto
domanda di costruzione in sanatoria,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che, dopo aver accertato che su una particella appartenente a A.________ sono depositati, in apparenza senza autorizzazione, numerosi autoveicoli fuori uso, il 15 dicembre 2011 il Municipio di Locarno ha chiesto al proprietario di presentare una domanda in sanatoria, ordine ribadito il 18 settembre 2012;
che con decisione del 14 novembre 2012 il Consiglio di Stato, adito dall'interessato, ne ha dichiarato irricevibile il ricorso, la decisione impugnata essendo meramente confermativa di quella precedente;
che con giudizio dell'11 febbraio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto ai sensi dei considerandi un ricorso del proprietario;
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare particolari conclusioni ma, lamentando di non essere stato convocato dalle autorità, chiede il condono della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- postagli a carico dalla Corte cantonale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, limitandosi ad esporre la cronistoria della vertenza, non si confronta con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare con la tesi secondo cui la disattenzione dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta particolari conseguenze e che i gravami presentati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti decisioni sono irricevibili;

che, per di più, l'invito a presentare una domanda di costruzione costituisce una decisione incidentale e non finale, a supporto dell'ammissibilità della quale il ricorrente neppure sostiene che gli causerebbe un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF;
che egli nemmeno asserisce che l'inoltro di una siffatta domanda comporterebbe, in concreto, una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4 e rinvii), per cui il ricorso sarebbe inammissibile anche per questo motivo;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che nemmeno compete al Tribunale federale pronunciarsi sulla possibilità di condono della tassa di giustizia applicata dalla Corte cantonale;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Locarno, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri

Schlagwörter

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