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1C_128/2007 ΓÇó Inadmissibility of appeal in international mutual assistance case
1C_128/2007Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung23.05.2007Inadmissible
The Federal Tribunal considered an appeal against a Federal Criminal Tribunal ruling upholding a Ticino public prosecutor’s partial closing decision in an Italian mutual legal assistance request concerning corruption. The appellant challenged the transmission of bank documents and asked for the request to be completed. The Court held that review under Art. 84 LTF is available only in exceptional cases involving secret information and a particularly important matter. As the appellant failed to demonstrate such circumstances, the appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 84 LTF; admissibility of appeals in international mutual legal assistance proceedings concerning secret information and the requirement of a particularly important case. Federal Tribunal review is exceptionally available only where the appeal concerns information from the secret sphere and the appellant substantiates a particularly important case, notably by showing serious breaches of elementary procedural principles or grave defects in the foreign proceedings (consid. 1). Mere criticism of proportionality, usefulness, or alleged incompleteness of the request does not suffice. The appellant must specifically demonstrate the conditions of Art. 84 para. 2 LTF pursuant to Art. 42 para. 2 LTF; otherwise the Federal Tribunal does not enter into the merits. Costs follow the outcome under Art. 66 LTF.
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Sentenza del 23 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Titolare del conto xxx, ossia A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 7 maggio 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di numerose persone per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia di una lettera e della documentazione del conto n. xxx presso la banca X.________. Con decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato da A.________, titolare della citata relazione bancaria.
C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità richiedente a completare la citata domanda integrativa.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF. La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma non si tratta manifestamente, né il ricorrente lo sostiene, di un caso particolarmente importante. In effetti, il ricorrente si limita ad addurre l'asserita lacunosità del complemento litigioso, contestando, peraltro in maniera generica, la proporzionalità della criticata misura e l'utilità potenziale dei documenti bancari litigiosi per il procedimento penale estero, condizioni il cui adempimento è stato accertato senza indugio dal Tribunale penale federale. L'art. 84 LTF persegue infatti lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer (editori), Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 103 segg., 182 seg.). Ora, il ricorrente non sostiene e non dimostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF, che si sarebbe in presenza dei requisiti previsti dall'art. 84 cpv. 2 LTF, norma da lui nemmeno richiamata.
2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.
Losanna, 23 maggio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: