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1B_4/2014 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
1B_4/2014Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung17.01.2014Inadmissible
A person informed on the facts in a Ticino criminal case requested copies of his police interviews and party status. The cantonal authorities refused, and the cantonal appeals court upheld that refusal. He appealed to the Federal Supreme Court, also claiming CHF 12 million in compensation. The Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not engage with the decisive finding that the refusal did not directly and personally affect his rights. It also refused to examine the compensation claim and other grievances outside the scope of the cantonal decision. The appeal was declared inadmissible and no costs were charged.
Art. 42 LTF; Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; insufficiency of reasoning and scope of review in criminal appeals before the Federal Supreme Court. An appeal must contain specific reasons showing in what respect the challenged decision violates law; mere narrative of factual grievances is insufficient. The appellant must address the decisive reasoning of the cantonal authority. Issues not decided by the competent cantonal authority of last instance, or outside the object of the dispute, cannot be reviewed by the Federal Supreme Court (consid. 2-4). In manifestly unreasoned cases, the President may decide in simplified proceedings without costs exceptionally being levied (Art. 66 cpv. 1 LTF).
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1B_4/2014
Sentenza del 17 gennaio 2014
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
B.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
Oggetto
esame atti,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 novembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di B.________, il 5 agosto 2013 è stato celebrato il dibattimento dinanzi al Tribunale penale cantonale;
che, nel quadro di detto procedimento, nel 2012 A.________ è stato sentito due volte dalla polizia per fatti avvenuti alla fine degli anni sessanta/inizio anni settanta;
che il 2 febbraio 2013 egli ha chiesto di costituirsi parte civile, mentre il 22 marzo e il 26 luglio 2012 ha domandato di ottenere copia dei suoi verbali, richieste rimaste inevase;
che A.________ ha allora presentato un reclamo per denegata giustizia alla Corte dei reclami penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, dopo che il Procuratore pubblico (PP) aveva respinto l'istanza a causa dell'intervenuta prescrizione penale, l'ha ritenuto privo di oggetto con decisione del 4 luglio 2013, mentre che, con sen-tenza del 10 luglio seguente, ha respinto un gravame diretto contro la citata decisione del PP;
che A.________ ha poi chiesto al Tribunale penale cantonale di ricevere copia delle deposizioni rese nel 2012;
che con decisione del 2 agosto 2013 il Presidente della Corte delle assise criminali ha respinto la richiesta, ritenendo che l'istante, quale persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. d CPP, non era parte giusta l'art. 104 cpv. 1 CPP e non leso direttamente nei suoi diritti personali;
che, adita dall'istante, con decisione del 19 novembre 2013 la CRP ne ha respinto il reclamo;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza copia delle citate deposizioni e formulando, tra l'altro, una richiesta di indennizzo di 12 milioni nei confronti del Cantone Ticino;
che non si è proceduto a uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF;
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che il ricorso in esame manifestamente non adempie queste esigenze di motivazione;
che la CRP, come prima il PP, hanno infatti ritenuto che il diniego di consegnare copia dei verbali di interrogatorio di polizia del ricorrente, dichiarazioni da lui rese quale persona informata sui fatti, all'asserito scopo, non provato, di allestire un testo di psicologia clinica sulla pedofilia e sugli effetti a lungo termine degli abusi sessuali sui minori, non comporterebbe una lesione diretta, immediata e personale dei suoi diritti;
che il ricorrente, limitandosi a esporre vicende della sua vita privata e professionale, non si confronta con questa conclusione, della quale non tenta di dimostrare l'infondatezza, né sostiene che gli art. 104 e 105 CPP sarebbero stati applicati in maniera incostituzionale;
che l'esame di pretesi abusi privati e professionali subiti dal ricorrente, come pure la pretesa di indennizzo e l'accenno a ulteriori procedimenti penali esulano dall'oggetto del litigio;
che, in assenza di decisioni pronunciate in merito dalle competenti autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 e art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), il Tribunale federale non può esprimersi al riguardo;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Tribunale penale cantonale e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Losanna, 17 gennaio 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri