Inadmissibility of appeal against closing notice in criminal case

1B_181/2011Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung19.04.2011Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A challenged the Ticino public prosecutor's notice announcing the closure of a criminal investigation after he had filed a complaint against B. and C. for threats, coercion, and abuse of authority. Before the Federal Tribunal ruled, the prosecutor issued a discontinuance order. The court held that the appeal was directed against a non-final incidental communication, did not meet the requirements of Art. 93 LTF, and was in any event overtaken by the later discontinuance order. The request concerning a separate renewed criminal proceeding was outside the appeal's scope. The appeal was therefore manifestly inadmissible, and no court costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 78 ff. LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; impugnabilità di una comunicazione del pubblico ministero che annuncia la chiusura dell’istruzione. Una simile comunicazione, che non pone fine al procedimento e svolge funzione meramente strumentale rispetto alla decisione finale, costituisce decisione incidentale. Essa è suscettibile di ricorso soltanto alle condizioni restrittive dell’art. 93 LTF, il cui adempimento deve essere dimostrato dal ricorrente, in particolare mediante allegazione di un pregiudizio irreparabile. Se nel frattempo è emanato un decreto di abbandono impugnabile nelle vie cantonali, la comunicazione impugnata è comunque superata. In assenza di decisione impugnabile, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1B_181/2011

Sentenza del 19 aprile 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

  1. B.________,
  2. C.________,
    opponenti.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso contro la comunicazione del 28 marzo 2011 del Procuratore generale del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 21 marzo 2011 A.________ ha querelato B.________ e C.________ per titolo di minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP), in relazione alla conduzione di un interrogatorio nell'ambito di un procedimento penale aperto nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP);
che il 28 marzo 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha comunicato alle parti la chiusura dell'istruzione, prospettando loro l'abbandono del procedimento (art. 318 cpv. 1 CPP);
che A.________ impugna questo atto con un ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 aprile 2011 al Tribunale federale, chiedendo in particolare di condannare i querelati alla pena massima e di sospendere il procedimento penale aperto a suo carico e riattivato dal Procuratore pubblico il 4 aprile 2011;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che, frattanto, come comunicato dal ricorrente, con decreto del 12 aprile 2011 il Procuratore generale ha abbandonato il procedimento penale contro i querelati;
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata;
che la lingua del procedimento penale e della contestata comunicazione del Procuratore generale è quella italiana, sicché si giustifica di redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante il gravame sia steso in tedesco;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che l'atto impugnato è stato emanato in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) nell'ambito della quale è di principio dato il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF e non quello in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF;
che la comunicazione litigiosa non emana da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) ed informa semplicemente le parti dell'imminente chiusura dell'istruzione;
ch'essa non pone fine al procedimento penale avviato a seguito della querela presentata dal ricorrente, ma riguarda soltanto una fase dello stesso, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza;
che tale comunicazione costituisce quindi una decisione incidentale, che potrebbe eventualmente essere impugnata soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF;
che l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 93 LTF deve essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine);
che in particolare non è fatta valere né appare verosimile l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il quale è dato soltanto quando è suscettibile di provocare un danno che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente (DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3);
che del resto, con decreto del 12 aprile 2011 il Procuratore generale ha disposto l'abbandono del procedimento per i reati oggetto della querela (art. 319 CPP);
che il decreto di abbandono può essere impugnato dalle parti dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza (art. 322 cpv. 2 CPP);
che, in tali circostanze, la criticata comunicazione di chiusura dell'istruzione è comunque superata dall'emanazione del decreto di abbandono, impugnabile dinanzi alle autorità giudiziarie superiori;
che nella misura in cui il ricorrente postula la sospensione del procedimento penale riattivato nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento, la questione esula dall'oggetto dell'impugnativa;
che comunque, trattandosi anche nel caso della riattivazione (art. 315 CPP) di una decisione incidentale, non è ravvisabile pregiudizio irreparabile alcuno, poiché il ricorrente potrà se del caso fare valere i suoi diritti di difesa nel seguito procedimento penale;
che pertanto, in assenza di una decisione impugnabile, il ricorso è manifestamente inammissibile e non può quindi essere esaminato nel merito;
ch'esso può di conseguenza essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
che, vista la situazione del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Procuratore generale del Cantone Ticino.

Losanna, 19 aprile 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Gadoni

Schlagwörter

inadmissibilityincidental decisionirreparable harmcriminal proceduresimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the prosecutor's closing notice was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the challenged communication was an incidental, non-final act from a non-last-instance authority and no irreparable harm was shown.

Extrahierte Begründung

The notice merely announced the impending closure of the investigation and did not end the proceedings. Any challenge would require the conditions for incidental decisions under Art. 93 LTF, which the appellant did not establish. The later discontinuance order superseded the challenged notice.

Kernrechtsfrage

Whether the request to suspend the renewed criminal proceedings against the appellant could be examined.

Extrahierter Entscheid

That request fell outside the scope of the challenged decision and, in any event, concerned an incidental act without irreparable harm.

Extrahierte Begründung

The suspension of another criminal proceeding was not part of the appealable subject matter; procedural defenses could be raised in the ordinary course of that proceeding.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged.

Extrahierter Entscheid

No court costs were imposed exceptionally in view of the appellant's situation.

Extrahierte Begründung

The court exercised discretion under Art. 66 LTF and waived costs.

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