Moot mutual legal assistance appeal stricken from docket

1A.240/2006Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung11.09.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dealt with an administrative appeal concerning mutual legal assistance to Italy and bank records of the appellant’s account. After the Italian authorities informed the court that the underlying criminal case had been archived because the offense was time-barred, the appeal lost its object. The court therefore struck the case from the docket. In cost allocation, it held that the appellant would probably have lost on the merits and ordered a reduced court fee of CHF 1,000, while denying party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 40 OG in Verbindung mit Art. 72 PC; Gegenstandslosigkeit der Beschwerde und Kostenfolgen. Wird ein Verfahren durch nachträgliche Entwicklung gegenstandslos, hat das Bundesgericht nach Anhörung der Parteien mit summarischer Begründung über die Kosten nach Lage vor Eintritt des erledigenden Ereignisses zu befinden. Dabei ist auf den mutmasslichen Prozessausgang abzustellen; erscheint die Beschwerde als voraussichtlich unbegründet, können reduzierte Kosten auferlegt werden und ist eine Parteientschädigung zu verweigern (vgl. auch Art. 156 und 159 OG).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1A.240/2006 /biz

Decisione dell'11 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2006 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto e considerato:
che con decisione di chiusura del 14 novembre 2005 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), in accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma per sospettati reati avvenuti tra il 1986 e il 1990, ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari del conto xxx, intestato a A.________, decisione confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 9 ottobre 2006;

che avverso questo giudizio A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
che con scritto del 7 agosto 2007 il PP ha rilevato che l'autorità italiana, in seguito all'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato, rinuncia alla procedura rogatoriale, per cui il ricorso è divenuto privo d'oggetto;
che dalla sentenza 26 giugno 2007 del Tribunale penale di Roma, secondo cui la prescrizione è intervenuta nel 2003, quindi già prima dell'inoltro della rogatoria, si evince nondimeno che è stata verificata l'induzione al (prescritto) delitto di concussione;
che mediante lettera del 14 agosto seguente il PP ha rilevato che, sulla base di una nuova domanda di assistenza formulata nel quadro di un procedimento penale connesso, egli ha emanato una nuova decisione di entrata in materia con la quale ha disposto, tra l'altro, il sequestro del conto xxx e l'assunzione dei relativi documenti;
che in siffatte condizioni, anche allo scopo di tutelare i differenti gradi di giudizio, la causa, divenuta priva di oggetto, dev'essere stralciata dai ruoli;
che, giusta l'art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto per le parti, il Tribunale federale, dopo averle udite, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (DTF 118 Ia 488 consid. 4; 111 Ib 182 consid. 7a pag. 191);
che le parti sono state invitate a esprimersi al riguardo;

che il ricorrente, rilevata l'intervenuta prescrizione, chiede di non prelevare tassa di giustizia e di assegnare indennità per ripetibili, mentre il PP, adducendo l'infondatezza del gravame, propone di accollare le spese al ricorrente e di non riconoscergli ripetibili, mentre la Corte cantonale e l'Ufficio federale di giustizia si rimettono al giudizio del Tribunale federale;
che nel gravame il ricorrente si limita ad addurre l'estraneità del suo conto, sul quale un altro indagato aveva procura, ai fatti oggetto d'inchiesta, insistendo sull'asserita lecita provenienza dei fondi depositativi;
ch'egli disattende tuttavia che, come ritenuto dalla Corte cantonale, l'importo in questione, le circostanze di tempo e le modalità del trasferimento dei fondi dimostravano chiaramente l'utilità potenziale dei documenti bancari per il procedimento estero diretto nei confronti del ricorrente, per cui, sulla base della giurisprudenza vigente in materia, il ricorso sarebbe stato verosimilmente respinto;
che, visto l'esito della causa, si può nondimeno prelevare una tassa di giustizia ridotta, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 OG).

Per questi motivi il Tribunale federale decide:
1.
Si prende atto che la lite è divenuta priva di oggetto per le parti e di conseguenza la causa 1A.240/2006 è stralciata dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 158678).
Losanna, 11 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schlagwörter

mutual legal assistancemootnessprescriptionbank recordscostsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative appeal became moot after the requesting state renounced the request following prescription

Extrahierter Entscheid

The case had become moot and was therefore struck from the docket.

Extrahierte Begründung

The Italian authority renounced the rogatory request after the criminal case had been archived for prescription. Although a later letter showed a related new request and seizure order, the original appeal no longer had a live object.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs after the case became moot

Extrahierter Entscheid

A reduced court fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

Under the applicable rules, when a case becomes moot the Federal Supreme Court decides costs summarily based on the situation before mootness. Since the appeal would likely have been dismissed, reduced costs were justified and no compensation was due.

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