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BGE 92 I 437 ΓÇó Expropriation compensation includes actual water-power benefit
BGE 92 I 437Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I23.11.1966Dismissed
The dispute concerned the amount of expropriation compensation for a water right. Although the cadastral data suggested a lower power, the court held that reconstruction works after the 1927 flood, carried out by a public consortium with cantonal subsidies and state supervision, had given the right holder a stable factual use of 30 HP. Because full compensation must cover all losses caused by the taking, the court ruled that this actual benefit could not be ignored.
Art. 16 and 19 LEspr.; determination of full expropriation compensation for a water right. Full compensation comprises not only the venal value of the right taken, but also all consequential detriments suffered by the expropriated person. Where, through public reconstruction works and official supervision, the holder has in fact and peacefully enjoyed a greater water quantity and hydraulic power than that recorded in the cadastre, the indemnity must be assessed having regard to this actual factual advantage, even if it exceeds cadastral data. Good faith and equity preclude disregarding a benefit lawfully enjoyed for years and which the State itself would have had to correct in the cadastre (consid. 4).
92 I 437
ab Seite 437
Una indennità calcolata sulla base d'una potenza di 24 HP non corrisponderebbe tuttavia ancora alla "piena indennità" cui l'espropriato ha diritto in virtù dell'art. 16 LEspr. e che, giusta l'art. 19 LEspr. comprende, in particolare, oltre all'intero valore venale del diritto espropriato anche l'ammontare di tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato come una conseguenza dell'espropriazione.
In seguito all'alluvione del 1927, gli impianti di presa e di adduzione, che ne rimasero distrutti, dovettero essere completamente rifatti. I lavori di ricostruzione furono eseguiti dal Consorzio Alta Blenio (cioè da una corporazione di diritto pubblico), con sussidi cantonali e sotto la direzione dell'Ufficio cantonale delle acque. Le quote di presa e di resa non furono modificate, ma la ricostruzione permise al titolare del diritto d'acqua di utilizzare, pacificamente, un quantitativo maggiore di acqua, ed una relativa potenza di 30 HP. Si deve senz'altro ritenere che, se non fosse intervenuta l'espropriazione, il titolare del diritto d'acqua avrebbe continuato a disporre del maggior quantitativo d'acqua e della relativa maggiore potenza, vale a dire avrebbe continuato a godere dei benefici che i lavori diretti e sussidiati dallo Stato avevano apportato. Ragione e buona fede impongono anzi di ritenere che, se il decreto cantonale 30 marzo 1954 concernente il riordino del catasto delle acque pubbliche non fosse rimasto lettera morta, i dati del catasto delle acque sarebbero stati corretti sulla base della nuova situazione di fatto creata dallo Stato. L'indennità d'espropriazione, che deve compensare tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato, non può nel presente caso prescindere dalla forza idraulica di cui il titolare del diritto ha potuto beneficiare indisturbato e, per le particolari circostanze della fattispecie, non illegalmente e non per propria illecita iniziativa. È ciò anche se questa forza è superiore a quella desumibile dai dati contenuti nel catasto, la cui necessità d'aggiornamento è stata esplicitamente riconosciuta dallo Stato.
La maggiore potenza di cui l'espropriato, nelle circostanze della fattispecie, beneficia dal 1929, rappresenta insomma un vantaggio di fatto che non può essere ignorato nella determinazione dell'indennità (art. 19 lett. c LEspr.; cfr. inoltre RU 51 I 365).