Inheritance certificate is not subject to appeal by reform

BGE 91 II 395Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II22.05.1965Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B challenged a cantonal order requiring the inheritance certificate for A's estate to mention the compulsory heirs. The Federal Court held that a reform appeal was unavailable because the certificate proceeding is non-contentious and does not finally decide civil rights. It further held that the mislabeled filing could only be examined as a nullity appeal, but the alleged errors fell outside Art. 68 OG: the complaint concerned application of federal rather than foreign law, interpretation rather than applicability of Art. 559 CC, and no jurisdictional issue was raised. The appeal was therefore inadmissible.

Omnilex-Regeste

Art. 68 OG, 71 OG; inheritance certificate and admissibility of extraordinary federal appeals; proceedings for the issue of an inheritance certificate are non-contentious and do not constitute civil cases within the meaning of the reform appeal, since they do not finally determine substantive inheritance rights and leave actions for nullity and inheritance claim reserved. A mislabeled reform appeal may be treated as a nullity appeal if the statutory requirements are met; however, under Art. 68(1)(a) OG this remedy is available only where foreign law was applied instead of applicable federal law, not vice versa, and it does not extend to mere interpretation errors. Under Art. 68(1)(b) OG, only violations of rules on material or territorial jurisdiction are cognizable; complaints against the substantive law applied are excluded.

Gesamter Gesetzestext

Urteilskopf

91 II 395

  1. Estratto della sentenza 22 maggio 1965 della II Corte civile nella causa B contro X

Sachverhalt

ab Seite 395

A, già cittadino italiano, acquisì la cittadinanza degli Stati Uniti d'America nel 1928 a Philadelphia.

Il 9 ottobre 1944, A, già vedovo e padre di C e D, si unì in matrimonio con B, cittadina italiana. Il matrimonio venne trascritto negli atti di stato civile di Venezia. Subito dopo, i coniugi si trasferirono a Philadelphia. Nel 1950, la moglie essendo ritornata in Italia, A chiese e ottenne il divorzio. Il 7 novembre 1955, A contrasse matrimonio a Parigi con X, cittadina italiana, e nel 1962 si stabilì a Lugano, ove morì il 9 febbraio 1964.

Con testamento del 29 novembre 1963, A aveva dichiarato di voler sottoporre la sua successione al diritto degli Stati Uniti d'America e aveva istituita come sua unica erede la sua terza moglie, su richiesta della quale, il Pretore rilasciò un certificato ereditario, attestante che era l'unica erede istituita, e aggiungendo:

"§ Di conseguenza, essa viene immessa nel possesso, godimento e libera disposizione dei beni relitti dal precitato defunto ad eccezione dei beni immobili situati negli Stati Uniti d'America per i quali il presente certificato non è valido."

B si aggravò alla Camera civile del Tribunale di appello, che, considerando la ricorrente non legittimata a interporre opposizione, respinse il ricorso, ma ordinò di completare il certificato ereditario, aggiungendovi la menzione degli eredi legittimari, residenti in America.

B ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo che il punto N. 2 della sentenza cantonale, concernente la menzione degli eredi necessari, sia annullato. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.

L'art. 22 cpv. 2 LR permette al testatore svizzero di sottomettere la sua successione al diritto del cantone d'origine e, per analogia, l'art. 32 autorizza gli stranieri a sottometterla al diritto della loro nazione. La Corte cantonale, fondandosi sul trattato Svizzera /U.SA, non poteva pertanto ordinare che nel certificato fossero menzionati gli eredi aventi diritto alla legittima secondo il diritto svizzero. Sarebbe illogico che quel trattato dovesse prevalere sulla legge entrata in vigore quaranta anni dopo. Peraltro, l'applicazione integrale dell'art. VI conseguirebbe, in antitesi con lo spirito del trattato, una disparità di trattamento degli Americani rispetto agli altri stranieri, che possono valersi degli art. 22 cpv. 2 e 32 LR.

Anche applicando la legge svizzera, la menzione degli eredi necessari urta contro l'art. 559 CC, perchè in concreto gli stessi, quantunque avvertiti, non hanno interposto opposizione al rilascio del suindicato certificato ereditario.

Erwägungen

Considerando in diritto:

  1. Riservati i casi previsti dagli art. 44 lett. a, b, c, 45 lett. a, b OG, in concreto evidentemente inapplicabili, il ricorso per riforma è ammissibile solo nelle cause civili (RU 78 II 180, 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1). Per cause civili nel senso degli art. da 44 a 46 OG s'intendono i procedimenti tendenti a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile e che si svolgono in contradditorio, davanti a un giudice o altra giurisdizione, tra due o più persone fisiche o giuridiche nella loro qualità di titolari di diritti privati, oppure fra siffatte persone e un'autorità alla quale la legge attribuisce qualità di parte (RU 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1, 91 II 54).

Il procedimento relativo al rilascio di un certificato ereditario non adempie le suindicate condizioni perchè, lasciando impregiudicate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC), non può essere inteso a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile. L'autorità competente non vi pronuncia il riconoscimento di un diritto materiale, ma si limita a conferire alle persone menzionate nel certificato una legittimazione provvisoria a disporre degli oggetti dell'eredità (cfr. commentari ESCHER e TUOR/PICENONI N. 1 all'art. 559). Inoltre, il relativo procedimento non presuppone necessariamente un contradditorio fra più parti interessate ma, così come peraltro prescrive anche il codice di procedura civile ticinese (art. 534 combinato con l'art. 2 della legge di applicazione CC), si svolge nella giurisdizione non contenziosa, i cui atti non possono costituire oggetto di ricorso per riforma (RU 70 II 165, 82 II 364 consid. 2, 84 II 326).

La ricorrente riconosce che, in genere, la giurisprudenza non ammette il ricorso per riforma nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa (RU 57 II 400), ma pretende che, nei casi in cui siano stati invocati i combinati art. 22 cpv. 2 e 32 LR e 'art. 559 CC, sarebbero state fatte delle eccezioni. In realtà, nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa, il Tribunale federale non ha mai ammesso il ricorso per riforma, neppurecome lo dimostra la stessa sentenza citata dalla ricorrente-sotto l'impero della vecchia OG. D'altronde non si vede quali motivi potrebbero giustificare una siffatta eccezione. Il ricorso per riforma non è dato per ogni violazione di diritto federale, ma soltanto per quelle fatte valere nelle cause civili. La ricorrente ha comunque la possibilità di invocare le norme suindicate nelle azioni di nullità e di petizione di eredità.

Come ricorso per riforma, il gravame della ricorrente è pertanto irricevibile.

  1. Secondo la giurisprudenza (RU 81 II 141/142, consid. 1, 327, consid. 2), il gravame designato dal ricorrente come ricorso per riforma e irricevibile come tale può nondimeno essere esaminato come ricorso per nullità, se di questo rimedio adempie le condizioni; la denominazione inesatta di un ricorso non lo rende irricevibile (RU 86 II 142).

La legge (art. 69, 71 OG) non prescrive per il ricorso per nullità delle esigenze formali più rigorose di quelle stabilite per il ricorso per riforma (art. 54 e 55 OG). Al contrario, l'art. 71 OG non prescrive, come per il ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 OG), che l'atto di ricorso debba contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, anche quella della controparte. Ciò stante, il fatto rilevato dalla parte intimata, che la ricorrente ha designato controparte invece di C e D, è irrilevante agli effetti della ricevibilità del ricorso per nullità. Il ricorso è tempestivo e, contenendo la designazione della sentenza impugnata, le conclusioni del ricorrente, il tenore di detta decisione, nonchè la motivazione dell'asserita violazione della legge, adempie i presupposti stabiliti all'art. 71 OG.

  1. Anche il ricorso per nullità è però ammissibile, non per ogni violazione del diritto federale, ma soltanto nei procedimenti e in quelle materie che sono chiaramente definiti dalla legge. Esso ha parzialmente sostituito nella vigente OG il ricorso di diritto civile della vecchia legge (BIRCHMEIER, p. 249). Ma l'attuale art. 68 OG non contiene l'esplicita possibilità di valersi di tale rimedio per le violazioni della LR, espressa nell'art. 87 num. 2 della vecchia OG, sotto il cui impero venne pronunciata la sentenza citata dalla ricorrente (RU 57 II 400).

Secondo l'art. 68 cpv. 1 OG, il ricorso per nullità è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale, nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma:

"a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile;

b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, come pure dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia o per territorio."

È pacifico, ed è certo, che il diritto ticinese non prevede una possibilità di ricorso contro le sentenze del Tribunale di appello in applicazione dell'art. 534 cpv. 3 CPC. La sentenza impugnata è quindi di ultima istanza cantonale; è pure escluso che, come suesposto, possa costituire oggetto di ricorso per riforma. D'altronde è pacifico e indubbio che la sentenza impugnata è stata pronunciata in un procedimento civile (RU 72 II 309 consid. 2). Occorre tuttavia esaminare se le violazioni della legge fatte valere dalla ricorrente concernano le materie di cui alle lettere a, b dell'art. 68 OG.

a) La ricorrente si limita a impugnare la menzione nel certificato ereditario dei figli del de cuius come eredi legittimari. A questo riguardo, essa rivolge alla Corte cantonale due censure: in via principale, di aver violato gli art. 22 cpv. 2 e 32 LR applicando diritto svizzero invece di diritto americano; in via subordinata, di aver erroneamente interpretato l'art. 559 CC.

Ora, il ricorso per nullità è ammissibile secondo l'art. 68 cpv. 1 lett. a quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale, ma non nel caso inverso, vale a dire quando sia stato applicato diritto federale invece di diritto straniero. Ciò risulta dalla chiara e compiuta dizione del testo di legge ed è conforme allo scopo della norma legale, risultante dai materiali legislativi, di garantire soltanto l'applicazione del diritto federale (Messaggio del CF nel FF ed. tedesca 1943, p. 131 e seg.; RU 82 II 124, consid. 2; BIRCHMEIER, p. 258).

La censura subordinata della ricorrente concerne l'interpretazione e non l'applicabilità del diritto federale, onde non può, evidentemente, essere ammissibile a'sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OG.

b) L'art. 68 cpv. 1 lett. b OG concerne le prescrizioni delle leggi federali e dei trattati internazionali, solo per quanto concernono la "competenza" delle autorità per materia e per territorio.

La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto applicare la legge degli Stati Uniti d'America, la quale misconosce la parte legittima dei figli, ma non ha impugnato la competenza dell'autorità ticinese ad applicare in concreto detta legge. Anche a proposito dell'art. 68 cpv. 1 lett. b, il ricorso è pertanto irricevibile.

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a reform appeal is admissible against a decision on an inheritance certificate

Extrahierter Entscheid

No. Proceedings for an inheritance certificate are non-contentious and do not finally determine civil rights, so they are not civil cases for the reform appeal.

Extrahierte Begründung

The certificate only grants provisional standing to dispose of the estate and leaves actions for nullity and inheritance claim unaffected; non-contentious proceedings are excluded from reform appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal can be treated as a nullity appeal

Extrahierter Entscheid

Yes, the mislabeled reform appeal could be examined as a nullity appeal because it met the formal requirements.

Extrahierte Begründung

A wrong designation does not by itself make an appeal inadmissible; the filing complied with the formal requirements of Art. 71 OG.

Kernrechtsfrage

Whether the nullity appeal was admissible under Art. 68 OG for use of Swiss rather than foreign law

Extrahierter Entscheid

No. Art. 68(1)(a) OG covers only the reverse situation, namely application of foreign law instead of applicable federal law, not application of federal law instead of foreign law.

Extrahierte Begründung

The statutory text and legislative purpose protect the application of federal law only.

Kernrechtsfrage

Whether the nullity appeal was admissible for alleged misinterpretation of Art. 559 CC

Extrahierter Entscheid

No. The complaint concerned interpretation, not the applicability, of federal law and therefore fell outside Art. 68(1)(a) OG.

Extrahierte Begründung

Nullity appeal under Art. 68(1)(a) OG is limited to wrong application of foreign/cantonal law in place of federal law, not to mere interpretive errors.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible under Art. 68(1)(b) OG for violation of competence rules

Extrahierter Entscheid

No. The appellant did not challenge the jurisdiction of the Ticino authority, only the substantive law applied.

Extrahierte Begründung

Art. 68(1)(b) OG concerns only rules on material or territorial competence.

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