Recidivist fishing-water pollution fine may reach double maximum

BGE 81 IV 319Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band IV21.10.1955Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The criminal cassation court held that, under Art. 32 no. 1 LPesc, recidivism does not entail a mechanical doubling of the previously imposed fine. The court must first assess the appropriate ordinary fine within the range of Art. 31 LPesc and only then double it to reflect recidivism. Because the offense could justify the ordinary maximum, the recidivist maximum becomes double that amount. The Ticino appellate court therefore did not violate federal law by confirming the CHF 800 fine against Galvaerom SA.

Omnilex-Regeste

Art. 32 cifra 1 LPesc; recidiva e determinazione della multa: il giudice deve dapprima commisurare la pena entro il minimo e il massimo dell'art. 31 LPesc come se l'autore non fosse recidivo, quindi raddoppiarla per tener conto della recidiva. È incompatibile col principio della colpevolezza un raddoppio automatico della multa anteriormente inflitta, indipendentemente dalla gravità dell'atto. Ne consegue che, ove la contravvenzione rechi il massimo ordinario, il massimo della pena in caso di recidiva corrisponde al doppio del massimo previsto dall'art. 31 LPesc (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

Urteilskopf

81 IV 319

  1. Sentenza 21 ottobre 1955 della Corte di cassazione penale nella causa Galvaerom SA contro Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Erwägungen

ab Seite 319

Estratto dei considerandi:

  1. L'applicazione dell'art. 32 cifra 1 LPesc. pone tuttavia un problema, a sapere come debba essere determinata la pena in caso di recidiva e quale ne debba essere l'importo massimo. Il problema, che non è stato sollevato nel ricorso, può e dev'essere nondimeno esaminato d'ufficio, la Corte di cassazione federale non essendo vincolata dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis cp. 2 PPF; RU 72 IV 112 e 76 IV 28).

Nella sua sentenza RU 42 I 226 il Tribunale federale ha interpretato l'art. 32 cifra 1 LPesc. nel senso del raddoppiamento puro e semplice della multa precedente, ritenuto però che anche nel caso di recidiva l'importo della multa non doveva oltrepassare quello massimo comminato dall'art. 31 LPesc. Questa giurisprudenza dev'essere abbandonata. Il raddoppiamento automatico della multa precedentemente inflitta, senza alcun riguardo alla gravità dell'atto incriminato, non è compatibile con il principio della colpevolezza, cui è informato il codice penale federale. In ossequio a tale principio il giudice deve dapprima commisurare - entro il minimo e il massimo della multa previsti dall'art. 31 LPesc. - la pena che dovrebbe essere inflitta per l'atto incriminato ad un reo non recidivo, poi raddoppiarla per tener conto della recidiva. Siccome la gravità dell'infrazione può meritare il massimo della pena comminata, il raddoppiamento obbligatorio prescritto dall'art. 32 cp. 1 LPesc. ha per conseguenza che in caso di recidiva il massimo della pena deve corrispondere al doppio della pena massima comminata dall'art. 31 LPesc. La contravvenzione reiterata d'insozzamento delle acque pescose, che qui interessa, è quindi passibile d'una multa fino a 800 franchi. Tutt'altra interpretazione toglierebbe ogni efficacia al disposto dell'art. 32 cifra 1 LPesc. proprio nei casi di recidiva più gravi, quando già l'atto incriminato merita, indipendentemente dall'aggravamento della pena per la reiterazione, il massimo della multa ordinaria comminata all'infrazione.

Un siffatto caso è appunto quello che ne occupa. Confermando la multa di 800 franchi inflitta alla ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale e tanto meno ecceduto nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

Schlagwörter

recidivismfineculpabilitymaximum penaltyfishery pollutioncassation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

How must the fine be determined under Art. 32 no. 1 LPesc in cases of recidivism, and what is the maximum amount?

Extrahierter Entscheid

The judge must first determine the ordinary fine within the statutory range for a non-recidivist offender and then double it for recidivism; therefore, the maximum fine in recidivism is double the ordinary maximum under Art. 31 LPesc.

Extrahierte Begründung

A pure automatic doubling of the previous fine, without regard to the seriousness of the act, is incompatible with the principle of culpability. The recidivism rule would otherwise lose effectiveness in the gravest cases. The court therefore abandoned its earlier case law.

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