Executor’s compensation and appeal admissibility

BGE 78 II 120Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II20.03.1952

Zusammenfassung

Heinrich Blattmann-Ziegler’s estate administration had lasted nearly ten years. One of the appointed executors, attorney Dr. S., billed the heirs for his earlier services and was paid. The excerpt introduces a later federal appeal by the heirs of Dr. S. concerning executor compensation and indicates that the Federal Supreme Court had to address admissibility and the standards for an equitable fee, but the dispositive part is not included in the provided text.

Regest

Art. 517 Abs. 3 ZGB; Vergütung des Willensvollstreckers und Zulässigkeit der Berufung: Der Willensvollstrecker kann als Rechtsanwalt Partei eines zivilrechtlichen Streits über seine Entschädigung sein. Die angemessene Vergütung ist nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen, namentlich nach Umfang und Schwierigkeit der Verwaltung, Dauer des Amtes, Verantwortung, Wert und Zusammensetzung des Nachlasses sowie nach den tatsächlich geleisteten Arbeiten; eine schematische Bemessung ist unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

eigene Zuständigkeit in Frage gestellt; die Zuständigkeits- frage sei jedoch weder von ihm noch von der Justizdirek- tion geprüft worden. Die Art, wie der Bezirksrat bei Be- urteilung der Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 384 Ziff. 3 vorliege, die Beziehungen Müllers zur Anstalt gewürdigt hat, und die Tatsache, dass Müller dort angesichts seiner beschränkten Leistungsfähigkeit bloss Kost und Logis als Lohn erhält, ändern jedoch nichts daran, dass er heute in der Heilanstalt Ellikon keineswegs im Sinne von Art. 26 ZGB untergebracht , sondern als Angestellter tätig ist. Daher lässt sich im Ernste nicht bezweifeln, dass er in Ellikon (wo er übrigens auch polizei- lich angemeldet und stimmberechtigt ist) Wohnsitz hat, sodass nach Art. 396 Abs. 1 ZGB die dortigen Behörden zuständig sind ... Demnach erkennt das Bundesgericht: Soweit die Nichtigkeitsbeschwerde im Namen der Vor- mundschaftsbehörde Basel-Stadt erhoben wurde, wird sie abgewiesen. Soweit sie im Namen der Schwestern des. Verbeirateten erhoben wurde, wird darauf nicht einge- treten. II!. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 23. Sentenza 27 marzo 1952 della nCorte civile neHa causa Paggi contro FiscaHni. An. 505 cp. 1 00. Requisito dell'indicazione dei luogo in un testamento olografo. Art. 505

ZGB. Erfordernis der Ortsangahe heim eigenhändigen Testament. An. 505 al. 1 00. TI est necessaire, pour le testament olographe, d'indiquer le lieu ou il a eM fait.

A. -Con sentenza 27 gennaio 1952 il Tribunale d'ap- pello deI Cantone Ticino confermo il giudizio 13 agosto 1951 con cui la futura di Bellinzona aveva accolto l'azione di nullita dei testamenti olografi deI defunto Severino Fiscalini promossa dagli eredi legittimi contro i beneficiari da lui indicati. A quest'azione aveva resistito la sola convenuta Eva Paggi, levatrice, a Bellinzona, alla quale il de cujU8 aveva lasciato nei testamenti deI 23 settembre 1945 edel 13 ottobre 1945 la somma di 10000 fr. (oltre alla mobilia dell'appartamento, al contenuto della cantina ed alle auto- mobili) per averlo curato quando era ammalato. Gli altri convenuti (il Comune di Borgnone, la Sezione di Lugano deI Partito socialista ticinese, l'Ospedale di San Giovanni, a Bellinzona, il dott. Pedrazzetti e la Musica dei ferrovieri) avevano rinunciato a stare in causa rimettendosi alla decisione deI giudice. B. -Eva Paggi ha ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che l'azione sia respinta. Oonsiderando in diritto:

  1. -.....
  2. -I tre testamenti olografi di cui e domandata la nullita furono scritti dal de cujus in un quaderno azzurro. a) Il piu recente, deI 10 novembre 1945, non e firmato e la sua nullita come disposizione a causa di morte e evi- dente. b) Il testamento deI 30 ottobre 1945 e firmato e datato, ma non indica illuogo incui fu scritto e non pub quindi neppur esso ritenersi valido secondo la giurisprudenza costante (RU 44 I! 354). c) Il meno recente dei tre testamenti reca la data 23 settembre 1945 ed e firmato dal testatore, ma non indica il luogo in cui fu scritto. Anch'esso e quindi nullo se 10 si considera ase, indipendentemente dalla dichiara- zione che 10 precede immediatemente nel quaderno azzurro e ehe edel seguente tenore:

Rodi 23.9.45. Bellinzona Oolla presente proibisco a mio fratello Costantino a sua moglie di entrare in casa mia nel caso che fossi impossibilitato di far valere 1e mie ragioni ed autorizzo la signora Eva Paggi di assumere la mia cura e di prendere 1e disposizioni ehe erede necessarie e questo fino alla mia morte. Fisealini Severino vini. 23.9.45 Oolle seguenti disposizioni rendo noto le mie ultime vo1ontA

  1. Voglio i funerali civili Fiscalini Severino. Secondo Ia ricorrente, il testamento deI 23 settembre 1945 fu scritto a Rodi, dove il testatore possedeva una easa e si reeava invilleggiatura. La diehiarazione precedente il testamento nel quaderno sarebbe strettamente connessa materialmente, logicamente e per il suo contenuto con detto testamento, al quale dovrebbe quindi estendersi senz'altro anehe l'indicazione di luogo figurante in capo alla dichia- razione. Questa eonelusione potrebbe essere presa in eonsidera- zione se risultasse che i due atti sono solo apparentemente indipendenti, poiehe in realta formano un tutto unieo. Ma cosl. non e : la firma apposta dal defunto in calee alla prima dichiarazione e ehe la separa da quanto viene dopo dimostra ehe quest'atto dev'essere eonsiderato a se e indipendentemente dal testamento che 10 segue solo materialmente nello stesso foglio ed e firmato e datato a parte. Si tratta quindi di due dichiarazioni di diverso carattere giuridico : la prima e una dichiarazione che doveva aver valore nel caso in cui il Fiscalini fosse impossibilitato durante la sua vita ad occuparsi dei suoi beni, mentre la seconda contiene Ie ultime volonta deI Fiscalini, ossia e un atto mortis causa. Cosl. stando le cose, l'indicazione delluogo della stesura figurante nel primo atto non pUG essere estesa al seeondo ehe e privo di tale indicazione. Anehe questo testamento non pUG quindi ritenersi valido e il ricorso dev'essere respinto. l

Il Tribunale tederale pronuncia : Il ricorso per riforma e respinto e la querelata sentenza 17 gennaio 1952 della Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino e eonfermata. 24. Urteil der 11. Zivilabteiluug vom 20. März 1952 i. S. Erben Dr. S. gegen Blattmann. Vergütung der Tätigkeit des Willensvollstreckers (Art. 517 Abs. 3 ZGB).

  1. Zulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht (Zivilrechts- streitigkeit ; AnwaltseigellBchaft des WillellBvollstreckers).
  2. (( Angemessene Vergütung. ; Grundsätze für deren Bemessung. Retribution due a l'executeur testamentaire pour son activiM (art. 517 al. 3 00).
  3. RecevabiliM du recours en reforme (contestation civile, execu- teur testamentaire choisi en la personne d'un avocat).
  4. IndemniM equitab1e., principes selon lesquels elle doit etre fixee. Oompenso dovuto all'esecutore testamentario per le sue prestazioni (art. 517 cp. 3 00).
  5. Ricevibilita deI ricorso per riforma (procedimento civi1e, esecu- tore testamentario scelto nella persona d'un avvocato).
  6. Equo cOmpellBO ; principi secondo cui esso dev'essere sta- bilito. Der 1939 verstorbene Heinrich Blattmann-Ziegler, Fa- brikant in Wädenswil, hatte in seinem Testament drei Willensvollstrecker eingesetzt, nämlich 1) seinen Schwager und Sozius Ziegler-Kühne, 2) Bankdirektor F. in Wädens- wil, 3) Rechtsanwalt Dr. S. in Zürich. Der Wert der Erbsehaftsaktiven betrug ca. 12 Millionen. Die Willensvollstreekung zog sich über 10 Jahre hin und kam erst im Jahre 1949 zum Abschluss. Der erstgenannte Testamentsvollstrecker Ziegler war bereits im Jahre 1944 gestorben. Im Januar 1947 stellte Dr. S. den Erben für die bisherige Zeit ll, wie er in einem Begleitbrief bemerkte, Rechnung mit Fr. 5874.-, weil er sich mit einem aus seinem Bureau ausscheidenden Sozius auseinandersetzen müsse. Diese Rechnung wurde von den Erben Blattmann bezahlt.

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