Cost-of-living allowances follow the judicially split pension share

BGE 72 I 133Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I15.06.1945Dismissed

Zusammenfassung

Micheie Vidoroni, a former FFS employee, sought reimbursement and suppression of cost-of-living allowances paid to his ex-wife, to whom part of his pension had been assigned by a 1927 divorce judgment. The Federal Court held that the allowances are separate from the pension and must follow the same proportion when the pension is divided among several beneficiaries. Any change to the ex-wife’s share would have to be sought by modifying the pension judgment itself, not by attacking the allowance payments. The complaint was therefore dismissed.

Regest

Art. 107 OG, 92 OG; cost-of-living allowances attached to FFS pensions; proportional allocation where the pension is payable to several persons. The allowances constitute an independent supplementary benefit aimed at compensating the rise in the cost of living, but they follow the same distribution ratio as the underlying pension when that pension is split among multiple beneficiaries. A judicial pension-allocation order binds the administration; it cannot be altered indirectly through objections to the allowance payments. Any modification in the parties’ shares requires a change of the underlying pension judgment, after which the allowance distribution is adjusted ex lege accordingly.

Gesamter Gesetzestext

132 Verwaltungs-und DiszipIinarr'eobtspflege. b.a.t. Trotzdem muss angenommen werden, . dass Spanien nicht O6genreoht hält. Das Amt für geistiges Eigentum b.a.t sich von .Anfang' an auf diesen Standpunkt gestellt und davon den Vertretern des Patentinhabers wiederholt Kenntnis gegeben. Eine Bestreitung ist nie erfolgt. 2. -Die Firma Duesberg bezeiohnet sioh als Lizenz- !lehmerin. Sie behauptet nioht eine tatsächliohe Übertra- gung des Patentes an sie. Daher geht vorab der in der Be- schwerdebegründung angebrachte Hinweis auf Art. 9 PatG fehl. Lediglioh auf Grund aussohliesslicher Benützung des Patentes betraohtet sioh die Beschwerdeführerin als dessen eigentliche Inhaberin und verlangt die Gleiohstellung mit dem eingetragenen Inhaber. Nun ist aber die Abgabe einer Lizenz etwas anderes als die Übertragung des Pa- tentes. Trotz Einräumung des-Benützungsrechtes an einen Dritten bleibt das Patentrecht beim Patentinhaber. Er allein steht im Verhältnis zum Patentamt und zum Patent- register in Reohten und Pfliohten. Das folgt schon aus dem Wesen der Lizenz. Gesetz und Verordnung geben keinen Anhalt für eine abweichende Annahme. Auch ohne von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus- zugehen müsste dem Lizenznehmer jedenfalls ein Anspruoh auf Wiedereinsetzung in jene Rechte versagt werden, wel- che der Patentinhaber zufolge Niohtbezahlung der Ge- bühren verloren hat. Der Zweck der Sonderbestimmung in Art. 11 BRB würde vereitelt, weIUl man dem in einem Gegenreoht b.a.ltenden Staate wohnhaften Lizenznehmer Vorteile gewähren wollte, die dem Patentinhaber mangels Gegenrechts in seinem Domizilstaat nicht zukommen. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Lizenznehmer die Gebühren bezahlt oder den Patent- inhaber dafür schadlos hält. Denn das geschieht nach Massgabe. interner Abreden zwischen den am Lizenzver- trag Beteiligten, die das Patentamt nioht berühren. Gewiss .hindert niohts den Lizenznehmer, für den Patentinhaber fällige Gebühren zu entriohten. Er darf, wie jeder Dritte, Zahlungen an Stelle des Sohu1dners vornehmen. Befreiend

wirkt die Leistung des Dritten aber nur dann, wenn der Sohuldnerselbst noch mit Reohtswirkung zahlen könnte. Diese Voraussetzung ist vorliegend nioht gegeben, weil dem Patentinhaber die Befugnis zur nachträglichen 06- bührenzahlung auf Grund einer Wiedereinsetzung abge- sprochen werden muss. 3. -Die Beschwerde ist unbegründet. In Anwendung der Art. 107 und 92 OG erkennt das Burulesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. IH. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 26. Sentenza 28 giugno 1946 nella causa Vidoront Natum delle indennitA di rincaro a.ccordate aibenefici ri delle due ca.sse di assicumzione deI personale federa.le per gli anni 1941-1946. Ripa.rto dell'indemnitll. di rincaro, nel caso in cui Ja, pensione d'invaliditA e versat a piu persone. T6tU!A"Ung8Z'lilagen 1941 biB 1946 der eid.geniJ8siachen Peß8i0n8- kaBsen: Rechtliche Natur dieser Zulagen. Ausrichtung in Fällen, in denen die Pension selbst auf mehrere Personen verteilt wir9.. Nature des indemniMs de rencherissement accordees aux bene- ficiaires des deux caisses d' SSurance du personnel feder ! pour les annees 1941-1946. Repartition des indemnites dans le cas ou la pension d'invalidit6 est versee a. plusieurs personnes. Ritenuto in fatto: A. -Micheie Vidoroni, ex capotreno delle FFS. per- oepisoe dal primo gennaio 1920 una pensione mensile di 309 fr. 40. B. -Con sentenza 7 novembre 1927 il Pretore di Bellinzona dichiarava :

134 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.

  1. n matrimomo oelebrato a Sala-Capriasoa il 21 gen- naio 1900tra Fran:!esoo Vidoroni e Maddalena Quadri e soiolto per divorzio. .
  2. Sono ritenuti liquidati definitivamente i rapporti di dare ed avere fra le parti oon l'espressa rinunoia deI signor Miohele Vidoroni ad ogni pretesa sui beni della signora Maddalena Quadri. Il signor Vidoroni 6Orrispondera alla signora Quadri una pensione alimentare mensile antioipata di 140 fr. (oentoquaranta) 60me sin qui oorrisposta; autorizzazione e data alla Direzione delle Ferrovie Federali e suo 6Om- petente Uffioio per trasmettere direttamente alla signora Maddalena Quadri figlia di Pietro la somma suddetta. O. -Dal 27 novembre 1941, ossia dall'entrata in vigore deI DCF ohe 6Onoede delle indennita di rinoaro ai bene- fioiari delle due oasse di assiourazione deI personale federale per gIi anni 1941 e 1942, la Divisione deI personale delle FFS verso a Maddalena Quadri, oltre la somma di 140 fr., una parte dell'indennita di rincaro. In data 9 giugno 1943 il Vidoroni ohiedeva alla Divisione deI personale il rimborso delle indennita di rincaro versate fino allora a Maddalena Quadri e ammontanti 80 294 fr. Con offioio 23 giugno 1943 la Divisione deI personale opponeva un rifiuto alla richiesta deI Vidoroni, il quale ricorreva, il 28 dioembre 1943, alls Direzione generale delle FFS, domandando il pafamel!to di 339 fr., somma 6Orrispondente alle indennita di rincaro versate a Madda- lena Quadri sino alla fine dei 1943. In data 9 marzo 1944, la Direzione generale delle FFS respingeva il ri6Orso. D. -Il 15 aprile 1946, il Vidoroni adiva il Tribunale federale, formulando le seguenti 6Onclusioni:
  3. La variazione dell'ammontare fissato dalla sßn- tensa di divorzio deI 7 novembre 1927 fatto dall'Amminis- trazione della Cassa Pensioni delle FFS e abusivo perohe non di 60mpetenza di detta amministrazione e deve quindi essere soppressa ;

l'importo fin qui corrisposto abusivamente alla

13li signora Quadri ammontante fino ad oggi 80 1034 fr. deve essere restituito all'avente diritto, signor Micheie Vido- roni. La Direzione generale delle FFS ha 6Onoluso in linea principale per l'irrioevibilita della domanda e, subordinata;.. mente, pel suo rigetto. Oonsiderando in diriUo:

  1. -Manifestamente a torto la Direzione generale delle FFS ritiene ohe le. indennita di rinoaro siano in 6Onoreto liberalita della Confederazione 80' sensi delI 'art. 113 lett. 0 OGF e sottratte quindi alla competenza deI Tribu- nale federale adito in virtu deli 'art. 110 OGF. Infatti, 60me risulta dalloro tenore, i deoreti deI Consiglio federale istituenti queste indennita di rincaro hanno 6Onferito ai benefioiari un vero e proprio diritto soggettivo, sul quale puo fondarsi una pretesa peouniaria verso la Confederazione. Il decreto 7 gennaio 1943 e i deereti successivi contengono la seguente norma: Chiunque ha diritto a prestazioni periodiehe della cassa pensioni e di soc6Orso delle Strade ferrata federali ... nel 1943 rioeve un'indennita di rin- oaro ... Si tratta adunque d'un supplemento ohe viene ad aggiungemi ad una prestazione basata essa pure su un diritto soggettivo. Qllando il legislatore intande istituire semplioi liberalita, designs. un organo ehe, apprezzando le oircostanze e tenendo conto tanto delle 6Ondizioni del- l'istante quanto delle dispombiJita della cassa, ha ampia fa60lta di aceordare 0 negare, in tutto 0 iri parte, l'inden- nita prevista (cfr. segnatamente i soc6Orsi previsti dal- l'art. 56 StF, dall'art. 42 degli statuti della Cassa d'assioura- zione deI personale dell'amministrazione generale della Confederazione, dall'art.43 degli statuti della Cassa pen- siom e di socc: rso deI personale delle FFS; efr. sentenze pronuneiate dal Tribunale federale il 31 gennaio 1935 su rieorso Tripod e 30 luglio 1942 su ricorso De Carli).

136 Verwaltungs. und DiSzipünarreohtapflege. 3. -La Direzione generale delle FFS eccepisoe ehe 10. domanda 001 Vidoroni e preseritta. In oonoretopuo tuttavia restare indeoiso se quest'ecce- zione regga 0 no, poiehe la domanda dev'essere oomunque respinta oome infondata nel merito. In virtu. della sentenza 7 novembre 1927 deI Pretore deI distretto di Bellinzona, una. parte della pensione del- l'attore, ossia. 140 fr. al mese, dev'essere trasmessa diretta.- mente 0. Ma.ria. Quadri. Allorehe l'ammontare delle pen- Bioni e stato ridotto durante il periodo di erisi, 10. Cassa. pensioni delle FFS ha eontinuato 0. versare 0. Maria Quadri

fr., poiche non aveva il diritto di modifieare di sua propria iniziativa l'ammontare fissato giudizialmente Apartire daI1941, illegislatore ha accordato ai benefieiari di pensioni delle indennita. di, rinca.ro. Queste indeimita. sOno distinte dalla pensione propriamente detta: esse ha.nno il loro fondamento in apposito decreto e non nelle disposizioni ehe conferiscono il diritto alla pensiona. Di conseguenza 10. sentenza giudiziale ehe assegna. all'ex moglie dell'attore uno. parte di 140 fr. sulla di lui pensioD.e non ha. alcuna. portata diretta sulle indennita, di rincaro. Se non ehe i DCF ehe conferiscono il diritto alle inden- nita. di rinearo contengono delle disposiziont speeiali per i ca.si come il presente. I DCF 7 gennaio 19438-29 dicembre 1943, I'uno ooncernente le indenmta. di rincaro pel 1943 e I'altro quelle pel 1944, prevedono ap.'art.4 cp. 3 quanto segue : In caso di versaniento della pensione d'invalidita. 0. pareechie persona, l'iI)dennita. di rinca.ro e pagata ai benefieiari alle stesse condizioni. E i DCF 18 dioembie

e 28 settembre 1945, l'uno concernente Ie indennita. di rinca.ro pel 1945 e l'altro quelle pel 1946, oontengono l'art. 4 deI seguente piu. preciso tenore: Allorehe 10. pensione d'invalidita e pagata parzialmente 0. terze persona, l'indennita di rincaro e ripartita nella stessa proporzione in qua.nto non ne sia gia stato tenuto conto nell'assegna.- zione delle quote. Questa regola, ehe e giustificata dal ca.rattere stesso dell'indennita., ha 10. forza d'un'inter- Beamtenreobt N° 26.

pretazione autentica e vale quindi per tutte le indennita. di rinca.ro accordate ai benefieiari di pensioni 0. partire dall94l. Infatti le indennita. di rinca.ro servono eselusiva- mente 0. compensareil rialzo deI oosto della vita : tendono 3d assieurare, mediante une prestazione supplementare , 0. chi gode in parte 0 in tutto una. pensione, un potere d'acquisto ehe si avvicina. 0. quello di oui disponeva prima del rinca.ro. Ne segue ehe, se Ja pensione e ripartita tra piu. persone, si debbano ripartire anche le indennita di rinca.ro nella stessa proporzione. Questa. disposizione dei suddetti DCF vincola l'amminis- trazione (ofr. Ja sentenza pronunciata il 15 giugno 1945 dal Tribunale federale su ricorso Wagner). Fino 0. tanto ehe MaddaJena Qua.dri percepira l'ammontare di 140 fr. sulla pensione dell'attore, deve percepire 10. corrispondente indennita. di rincaro. L'attore pretende ehe Ja sua. ex moglie sia indebita- mente avvantaggiata. Anche se eio fosse esatto, non sarebbe comunque imputabile alle indennita. dirincaro ehe hanno soltan:to compensato sia per lui, sia per lei il rialzo deI oosto della vita. Se il Vidoroni volesse ottenere une modifieazione 0. suo favore, dovrebbe chfedere 0.1 giudice ehe modifichi in virtu. dell'art. 153 cp.2 ce 10. rendita accordata 0. Maddalena Quadri. Modifieata giu- dizialmente 10. parte ehe spetta all 'ex moglie dell'attore sulla di lui pensione, il riparto delle indennita. di rinca.ro si trovera ex lege modifica.to. nella stessa proporzione. Il Tribunale federale pronuncia: La domanda e respinta.

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