BGE 7 I 127
BGE 7 I 127Bge24.11.1877Originalquelle öffnen →
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B. Civilreehtspflege.
megriffe rr internationale renftrafie/l heigelegt at, heAUl. Uleld)e
emAefnen 6trafien er mit biefem , mernußbrude en·
ftrauen, weld)e an bem in at veöeid)nen unb
in bie meftimmung beß aft fein, bau arg internationale m:lrt. 30 ber muubeß)erfaffung eiuvesie
eu wollen. s;,ienad) faun eg aber mit müdftd)t auf bie mot,
fd)aft beg munbegrateß )om 7. ebruar 1872, bmu m:ugfü·
rungen ber eftfe§ung ber auuerorbentlid)en @ut[d)libigung an
bie rten tantonafgefc§1id)en mejlimmuugen
burd)auß nid)t sweifefneufantone SU @runbe gelegt wmben, unb auf bie )on
bem meffagteu angefürt. 30 ber munt:eg)erfaffung aug·
geworfenen munbeßbeitrag j)artilslj)iren, )on ben graubünbueri,:
fd)eu fügenrenftraf3en lebigüd) bie @Sarbiu, Suliw
uub imaloiaftraf3e Cfog. stommer
ö
iafftraf3en) in metrad)t fommeu,
wärenb bie merninaftrafie ~artei auf#
getreten tft, nid)t öu erörtern.
4. Sjl fomit bie sttage, infoweit fte auf ben mutrag IJom-
14. Dftober 1850 gejlü§t Ulitb, fd)on auß ben angefüf}rten
@rünben 3U )erwerfen, 1
0
erfd)eint bie u benfe!ben uid)t gmd)uet werben
fann. Ec§tm geQört 'ielmer, nad) ber ermiuo{ogie ber grau·
bünbnerifd)en @efe§gehuug, 3u ben iunern merbinbungßftrafien;
eß ebnd) unb ift benn aud) im gegeUil)lirtigm
5ßro3effe, in wefd)em ber munb in feiner ?meije alat überbem ber munb au beren @rftrllung burd) mefd)lufJ
l,)om 26. s;,eumonat 1861 birett eineu meitrag geleijlet, fo baU.
fid) aud) Qierauß edllirt, bau biefefbe unter bie in aHung im ?!Binter ben fog.
stommerbiafftra13en gteid)geftellt werbe, fo fann biefer .8ufd)rift
Flr bie Qier ftreitige rage jle·
ug auf bie Dffenenbe meftimmung beg r mit mert. 30 ber munbeß)erfaffung nid)t ein"
beAogen wurbe. ?menn fid) stfligeriu Dem gegenüber auf eiue
.8ufd)rift beg munbeßrateß an Me megieruug beg stantonß
@raubünben l>om 22. SuH 1874 beruft, worin erfterer anregt,
baf3 bie merninaftraae mit müdfid)t aUf H)re mebeutung für ben
merferage itgenb weld)e meDeutung offenbar"
nid)t beigemeffen Werben. anung l,)on }Serbin:
bunggjlrauen begrünbet fein rollte, ift für Die IJorliegenbe @Streit;
frage l>öllig unerenn bie altung unb Dffenrage, inUliefern gegenüber
bem munbe eine merj)flid)tung beg stantong @raubünben in
meAieung auf Unterrüfung ber weitem.
V. Civilstrertigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 15. 127
@inUlenbung beg menagten, baf3 bie 6trauenunteraftungßj>flid)t,
für Ule1d)e Der stHigerin ber meAug beß in rage jlef}enben ?meg· /"
gefbeg fonhcDirt wurbe, baf}ingefallen fei, arg übe;flülfig. .
5. ?mag enbHd) ben re 1865 ~Qeile ber
\lon ber @emeinbe gebauten alten @?straf3e benu§t unb ba'ourd)
eine stojlenerfj>arniu eqiert nf,rud) aug ungered)tferhgter meretd)e·
tung anbelangt, fo fann 3unlid)jl bal>on, bau ber metfagte für
bie
red)tfertigte mereid)erung beg metragten barin liege I bau er
beim maue bel: neuen mrufioftraf3e im Sauff}ebung beg ber SWigerin rten nid)t bie mebe fein.
@benfowenig tft nud) bie mef}auj>tung begrünDet, bau eine ungeugeftanbenen ?megge1'Deg \lom
munDe einen @ntfd)äbigunggbetrag nod) gegenwärtig beAief}c,
burd) beffen .8urüd6ealten er fid) auf stoften ber @emeinbe
mrufio bereid)ere, nad) bem ugefüabe, one bie @emeinbe bafür AU
entfd)äbigen. ~enn ~lUeifeffoß ~at ber stanton bie fragfid)en
f}ei1e ber alten 6tra13e \id) nid)t Uli'oerred)t1id) angeeignet,
fott'oern biefetbe in l>offem @in\1erftänbniffe mit ber @emein'De,
wdd)er bie meforgung ber @ötigen e·
reid)enmg nid)t gefl>rod)eu werbelt fann.
emnad) at bag multbeggerid)t
edannt:
ie strage ift abgeUliefen.
16. Sentenza del11 [ebbraio 1881 nella causa Vanini
contro
il Canlone Ticino.
.4. Con sentenza eonlumaeiale del 20 maggio 1863 la Corte
d'assise
deI eireolo di Bergamo (Italia) diehiarava Giuseppe
Vanini eolpevole deI reato di ferimento susseguito da morle,
a danno di eerto
Pietro DenteHa, e 10 eondannava aHa pena
dei lavOl'i forzali a vita. Saputo nel giugno 1877 le autoritä
italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano laj)rotiationen für ben 6traf3enbau
l)b!ag, für ben neuen 6trauenbau benu§t, fo bau fd)ott aug
biefem @runbe IJon einer wiberred>t1id)en ober uttge
La prigionia deI Vanini aveva durato sino al primo d'aprile
dei 1878.
stessa causa, ma questa volta contro 10 8tato deI Cantone Ti-
dno, ehiedendo il Vanini : « venisse quest' ultimo eondannato
a pagargli franehi dieei mila a titolo d'indennizzo per la ingiu-
sta
e vessatoria prigionia di quasi die ci mesi, da Iui subita in
<:ausa di illegali perseeuzioni da parte dell'autorita giudiziaria
tieinese.
»
8iffatta eonclusione, sulla quale .appunto i1 Tribunale fede-
rale
deve in oggi prolare il suo giudizio, si appoggia per
sommieapi alle eonsiderazioni ehe seguono :
« 1° Il rieorrente fu imprigionato senza alcun titolo legale
addl
16 giugno '1877 in attesa di una domanda d'estradizione
da parte dall' autorita italiana, la quale non pervenne al Con-
siglio federale ehe il 5 deI suecessivo luglio.
» 2° Avendo il rieorrente eon istanza 24 luglio 1877 dimo-
strato aHa Camera d' Accusa essere deeorsa dal giorno dei fatti
di Bergamo
la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre
egli era in diritto di fruire in forza degli art.
76, 288 et 6
§ 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due
intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del-
I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo
1a quale la prescrizione non era avvenuta.
» ;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d' Assise tieinese la Ca-
mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul-
tante degli atti
dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio
~;olontario.
» 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era
stato ingiunto
daHa sentenza deI Tribunale federale la detta
Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia-
lizzarne la vera cagione.
» 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma
della procedura penale,
l' autorita giudiziaria avrebbe dovuto
cumulare in
un solo atto d' aceusa tutte le imputazioni ehe po-
tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in
serbo
una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere
argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia
per
tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza
<:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se
VII -i881 9
i
i30
B. Civilrechtspflege.
non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore
pubblico feee il suo preavviso soltanto ai
20 di dicembre e il 22
detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al-
l' incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima
Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per
approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con-
dannava
il Vanini a Fr. 45 di multa!
)) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc.,
narrati in
delta denuncia, gli imputati non potevano esse re
soggetti a prigionia preventiva,
poiehe il Codice penale clas-
siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di
pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a
carico
deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato
omicidio, tentate lesioni persona
li , eee., affine di porlo nella
condizione di non poter fruire
deI benefieio della liberta prov-
visoria.
» 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi
ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli
do-
vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel-
lajo e vendere tutti
gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai
bisogni della famiglia,
per poi trovarsi all' useire di prigione
letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute.
» 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato,
come ogni privato che arrechi nocumento ad
altri, ha l'ob-
bligo
di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi-
lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui
emanazione e forza.
»)
D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go-
verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra :
In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877
era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ-
sione della domanda
di estradizione dipendentemente dai fatti
di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo
co l' ordine
d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio
fede-
rale; -che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa
si limitö a mantenere in vigore
un ordine d' arresto gia ema-
nato assai tempo prima dal giudice istruttore; -ehe nel
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 131
giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale
federale) pendevano sul capo
deI Vanini altre gravi imputa-
zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona
di certo Montini delle Taverne, -
di provocazione e minaecia
di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, -
di aggressione
armata contro Filippo Crivelli
di Mezzana, -di tentato omi-
cidio volontario a danno
di tre persone di Morbio-Superiore,
-di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor-
bio e Sagno ; -ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi
detenuto sotto
Ia grave imputazione di ferimento pericoloso
eommesso a Giornieo.
In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla
base deI seguente ragionamento
«l'attore V. imputa ad alcuni
funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d'
Ae-
cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe-
nale
di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po-
trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari
realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato
aHa liberta
individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia) ;
ma
il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro-
eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di
risarcimento, perche non
puo sostituire il suo giudizio a
quello dei tribunal i cantonali
in materia penale non eontem-
plata
ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge
organieo-giudiziaria federale (art.
32 e 33); Vanini deve piut-
tosto presentare formale
denuncia eontro i funzionari di eui
si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature
deI Cantone, ehe
sono
il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni
federale e eantonale, et
eid tanto piu perche in eonereto si
tratta
d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in
via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe
10
deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente
ordinata dai funzionari dell' ordine giudiziario eantonale
ed
anehe dall' autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for-
male processo, che flni eon una eondanna
anziehe eon una
assoluzione
deI prevenuto. »
132 B. Civilreehtspflege. r 11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si espone : a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877 (pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo -ove fosse attendibile -dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede- rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis- simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era guari d' avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per- petrazione deI erimine. NuUa dunque d' illegale, nulla di arbi- trario e di vessatorio nell' arresto deI 16 giugno 1877; rispon- sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi. b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre '1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari insostenibile, perehe l' eseareerazione ordinata daI Tribunale federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante- nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi- sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel 25 settembre 1876, mentre la Camera d' Accusa (22 dicembre 1877) non feee ehe ordinare fosse l' arresto medesimo mantenuto. La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op- portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu- nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con- dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del- I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell' inehiesta e delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da un susseguente verdetto di completa assoluzione. -Il ricor- rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133 Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta) tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu- nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de- tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama. c) Anehe illamento -non essersi cumulate in un solo pro- cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini -non ha nes- suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren- dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna, che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com- presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per- suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver- sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse. d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di· ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito, quantunque lieve, una condanna. e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu- mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor- cere piuttosto rinvigorita che affievolita. • f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa- bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione. Seeondo l' art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno e respon- sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una
Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad un tempo gli avversari. G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880, chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale. H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire neUa udienza d' oggi davanti l' intera Corte onde procedere agl' incombenti deHa proeedura principale, l' attore Vanini, appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu- nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla tenente e povero, » notifica -con atto 25 gennajo 8 febbrajo J anno corrente -trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap- presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem- plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä. deI Tribunale federale, ecc. -Anehe il governo ticinese non ha creduto opportuno di farsi rappresentare. Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti : 1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac- <:ampa soltanto in duplica e desume dell' art. 59 lett. adelta legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo- earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una
136
B. Civilrechtspfiege.
r
vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di
quella medesima
legge e avente per oggetti di eonseguire un
indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni,
ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati.
Il termine dei
sessanta giorni fissato
per l' inoitro dei rieorsi di diritto pub-
blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta.
(Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon-
tro Berna a pag. 417
deI IIIo vol. della Raccolta officiale.)
2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro,
in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto
dell' invoeato art. 27
Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di
una eontestazione ehe verte fra
un cantone ed un privato,
presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed
ha per base, eome si
e giä visto, una domanda civile di risarei-
mento
per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede
-da questi in fuori -altri estremi
ad assodare Ia eompe-
tenza
deI Tribunale federale.
3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon-
venuto governo ehe eonsiste a dire -non essere,
in eonfronto·
della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone
Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu-
tabili
aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione,
Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede-
rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI' Assemblea
federale (leggansi :
Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<>
N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell' e-
dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re-
sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen-
tenze dell' 8 gennajo 1861
(Ullmer, vol. Ho N° 955) edel
10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in-
segna ehe nella Confederazione
10 Stato non ha punto l'obbligo
di rifare,
almenD in via principale, i danni eausati dagli ani
iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un
tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una
esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste
peraneo traeeia veruna.
Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137
ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb-
brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819
deI vol.
IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano
altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro-
getto di
legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom-
mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta
di statuire per legge
se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na-
tura torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro
, ..
disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle,
ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di
provare ehe il diritto ossia
Ia legis!azione e la praiea bli.ei ,runziei
nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo-
nose -eom' egli pretende -la responsabilita primaria
dello
Stato per i danni cagionali a terzi dai puo
nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO.
Ma questo non feee l'istante e non ba neppur tenato .di fare;
d' altra parte poi eonsta:
a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIOe deI
eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean-
toni, una disposizione ehe guarentisea (i aggiunt~ aHa gene-,
riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente
arrestato
0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento;
b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ontiene bensi
Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applican
artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre
un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall aecusa,
ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva,
an-
ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!lIle a tuttI I
easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl dal~ eor:-
troparte aU' uopo di dimostrare -non esistere nel 1?mO dl-
sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta
responsablht -e
se ne deve necessariamente inferire
per natural corollarlO ehe
il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI
maggior numero' degli altri eantoni ed
al!a prdominant dot-
trina non ammette ehe
10 Stato possa vemr chIRmato a flspon-
dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si
la?na.
L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse-
guenza respinta, senza ehe oecorra indagare
deI resto se ella
138
B. Civilrechtspfiege.
r
sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente li
asserti danni ed i soprusi che le servono di base. v
4. L' attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo-
gia,
la responsabilitä. della convenuta nel cao particolare col
dire, che· a sensi deli' art.
1095 di quel Codice civiIe il prin-
cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0
dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita;
a o1trehe neHa sua generica enunziar.ione simile principio e
In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto,
avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato
n?n sia: ome quello deI commesso verso iJ principale di mero
gm re
clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto
pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi
ehe reggono la responsabilita
deI committente pei crimini 0
delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon-
sbilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i
cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba-
silea Citta).
Conseguentemente,
n Tribunale federale
pronuncia:
Il petitorio
20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con-
tro
10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con-
formit:i dei suesposti considerandi.
17. UtteH lll>m 12. g ebruar 1881 in , aen
G>er6er gegen memo
A .. riftian G>er6eanbeHlmann in e be!3 Stan.
toteffH6urg' 6ei un,
ntte tm rmn er6ft 1879 tn Ungarn gröuere e in meuantitäten lIngarifel)et
stotmeine angefauft,. tl)elenbungen im ofe in un an.
langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtataufe
'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem manetn, in m:ufürllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13
.\illtd1)faftgmefen linD ben anbel mit geiftigen @etränfen llom
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139
4. ID1ai 1879, am 10. e un'o anbere im Stanton woe%'tembet 1879 'eie daffenen merorbuung
betreffenb 'oie Unterfuung getfttger @etränfe, monai·
xenion be 3nnern befugt ift, )on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e
an .\illirtnen'oe medäufer a'orei<
fitt finD, an 'oer Stanton!3grene tel%'. bei ben Dmgelbbureau
ID1ufter ete6en unb biefelben unterfuen u laffen, atte nun
bie ::;Direfthm beg 3nnem be Stantonern, mit stüdftt auf
ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit uel)fin gefälfel)ten Ungar,,:
weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinnemer,
unäft biejenigen ber autitationen, in einem llon ::;Dr. r.
ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5:
furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer
orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen
'oer tige .\illeine llorgefuftrag erteiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor"
buneQmen unb erna gegebenen allg bag in 'oer genann=
ten merorbnung llom 10. te beAm. llerbäe%'tember 1879 in meug auf ge:
fälfriebene merf(1)ren einu:
leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morftiften bet ::;Direftion beg
-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im
maQnofe 1;lUn angelangten Ungarmeine al ber älfel)ung mit
ber DQmgelDllermaltung beAeiufin lInb mit einem an'oermeiten blauen arbfloff llerbätig
feitennet morben maren, 10
erteHte bie genannte ::;Direftion burel) cl)reiben an 'oa stegie"
xungftattQalteramt in e bereitg lll>m maQun )om 23. ::;DeAember 1879 letterem
ben m:uftrag: "affe an { 'oiejenigen, hlelerrn G>erber abreffitten ungarifen
11 stot1)meine, fomonofe
"weg auf Eager gebrat wurben, al!3 auel) fole, wele noel)
"auf 'oem G>üter:6aQnofe fi~ befinben, >otläufig mit meflag
"aU belegen unb >erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem
"eiuöelnen ren au für 'oie bemnäft ermarteten en=
bungen )on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung u bringen
lei. ::;Diefe afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un)
"etiquettitteg ID1ufler llon 1/
2
e merfaitet entnommen murbe. ::;Diefe
ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:votefer rog in ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben.
11
::;Dabei mir'o beigefügt, bau
baß nämlif>un aur
::em wir emifcf)en Unterfuuug AU übergeben, welieAu f.)e
lIeifung Wur'oe )om megierunggftattalteramte un
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