Art. 302 Abs. 2 ZGB; gerichtlicher Vergleich mit Anerkennung eines Kindes mit Standesfolge; selbständige Klagelegitimation der Mutter. Eine nach kantonalem Prozessrecht gültige und vollstreckbare gerichtliche Transaktion, in der die Anerkennung eines Kindes mit Statuswirkungen ausdrücklich erklärt wird, entfaltet für Art. 302 Abs. 2 ZGB dieselbe Wirkung wie ein Urteil. Die Mutter ist zur selbständigen Klage auf gerichtliche Zusprechung des ausserehelichen Kindes mit Standesfolge befugt, ohne Mitwirkung des Kindes durch den Vormund. Die Klage der Mutter ist von jener des Kindes unabhängig; Verzicht oder Vergleich in der einen berührt die andere nicht (consid. 2).
die Beurteilung ihres Wiederherstellungsbegehrens bedeu- tungslos geworden. Zur Behandlung des das Besuchsrecht betreffenden Eventualbegehrens ist das Bundesgericht von vornherein nicht zuständig. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 22. Sentenza 15 settembre 1939 delIa II Sezione civile nella causa GJulietti contro Manzoni.
122 Familienrecht. N0 22. comporre bonalmente una tale controversia. Nella transazione conclusa a tale soopo, Plinio Manzoni Im dichiarato espressamente di ce rieonoscere oome SUO il figlio illegittmlo Giovanni Antonio Giulietti: da tale diehiarazione e dal fatto che le parti non hanno previsto prestazioni peeuniarie a favore dell'infante devesi eoneludere ehe Plinio Manzoni intendeva fare un rioonoseimento oon effetti di stato eivile. La transazione in parola 6 state eonsegnata in un verbale steso dal Giudice eoneiliatore. Questo verbale soddisfa. ai requisiti di forma previsti dall'art. 81 dei oodice di procedura eivile grigionese : infatti porta la data dell'udien- za, menziona il nome deI eoneiliatore funzionante, indica esattamente le parti, speeifica ehe si tratta di una causa a titolo di paternita , riproduce in extenso le diehiarazioni delle pani ed 6 munito delle firme delle parti edel oonei- liatore. Inoltre la transazione 6 eseeutiva in virtu dell'art. 275 cp. 2 deI oodice di procedura eivile grigionese. Ci si trova adunque in presenza di una transazione giudiziale, in eui 6 espresso il rieonoscimento di un infante eon effetti di stato eivile, e ehe e valida ed eseeutiva seoondo laprocedura eantonale : un tale atto ha, ai :fini dell'art.302 ep. 2 00, la stessa efficaeia di una sentenza deI giudice. Ne segue ehe la res transacta in S6 toglierebbe a Maria Giulietti il diritto di ehiedere giudizialmente ehe l'infante Giovanni Antonio sia attribuito oon effetti di stato eivile a Plinio Manzoni. Il rieorso prineipale da lei inoltrato al Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile .. Devesi pero osservare ehe l' exceptio rei transactae non 6 stata sollevata dalle parti davanti al Tribunale deI distretto della Moesa : sia l'attrice; sia il eonvenuto hanno agito eome se la transazione eonelusa il23 febbraio 1936 non esistesse. Ci si ehiede pertanto se il giudice grigionese doveva oorisiderare questa eecezione conte perenta, oppure se era tenuto a rilevarla e ad esaminarla d'uffieio. Tale questione puo tuttavia restare indeeisa, poieM il rioorso Familienrecht. No 22. 123 prineipale, ammesso ehe sia ricevibile, appare fondato nel merito, ossia, eome a'sensi della transazione deI 23 luglio 1936, !'infante Giovanni Antonio Giulietti va attribuito eon effetti di stato eivile a Plinio Manzoni. Il Tribunale deI distretto della Moesa ha ritenuto ehe l'attrice non avesse qualita per ehiedere in giudizio l'attribuzione dell'infante al eonvenuto eon effetti di stato eivile, poieM la Commissione pauperile di Roveredo, nella sua qualita di euratrice di Giovanni Antonio Giulietti, ha rinuneiato, in virtu della transazione eonclusa il 20 gennaio 1937 eon Plinio Manzoni, a promuovere azione di paternita e di alimenti. Questo modo di vedere 6 errato. Il Tribunale federale ha gilt statuito ehe la madre illegittima ha veste per proporre da sola (eioe senza l'intervento in causa deI figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente a farlo attribuire al padre eon effetti di stato eivile (RU 44 II 219/223). D'altra parte, auehe il figlio illegittimo ha qualita per intentare una tale azione senza l'intervento della madre. Dal fatto ehe si tratta di due azioni indipendenti segue ehe la rinuneia alI'una non influisce sulI'altra. Applicando questi prineipi al easo oonereto, si deve ammettere ehe la transazione eonelusa il 20 gennaio 1937 tra la Commissione pauperile di Roveredo, euratrice delI'infaute Giovanni Antonio Giulietti, e Plinio Manzoni non pUO essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia non toglie a quest'ultima il diritto di promuovere azione per far attribuire l'infante a Plinio Manzoni eon effetti di stato eivile. Considerando nel merito la domanda di attribuzione delI'infaute al eonvenuto eon effetti di stato eivile, devesi rilevare ehe il giudiee cantonale Im diehiarato doversi presUlllere ehe, prima e durante il eoneubito, l'attrice Im potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre dalla relazione tra le parti e dal eontegno deI eonvenuto ehe egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una cosiddetta
presunzione di: fatto ehe vincola il Tribunale federale (art. 81 OGF). Inoltre il fatto, cui essa si riferisce, basta in se, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53 II 276), a ereare gli estremi della promessa di matrimonio, di eui agli art. 323 e 318 CC. 3 ............... . Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso di Maria Giulietti e ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 deI Tribunale deI distretto della Moesa, in quanto impugnata, e annullata e l'infante Giovanni Antonio Giulietti e attribuito cogli effetti di stato civi1e al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni. 23. Arrnt de la IIe Seetion civlle du 15 septembre 1939 dans la cause Nein contre Piantino. Action en paterniU : Exa;men du sang: Le juge est libre d'attribuer force probante a un rapport d'expertise concluant a l'exclusion de la paterniM, encore que cette conclusion ne decoule que des resultats de l'examen fait par l'une des deux methodes utilisees (methode dit de la determination des groupes M et N et methode dit de la determination des groupes Oxß, Aß, Ba et ABo). AU8schlU8s der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutunter- suchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweis- kräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden ange- wendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen Oaß. Aß. BIX und ABo) zu dinm Ergebnis geführt hat. Azione di paternitd : Esame del sangue : Il giudice puo considerare come probante il referto peritale che esclude la paternita, benche tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N e metodo detto de11a determinazione dei gruppi OIXß, Aß, BIX e ABo). Resume des faits : Au cours d'un proces en paternite, les experts charges de determiner les groupes sanguins des trois interesses et de dire si le defendeur ne pouvait pas etre le pere de l'enfant ont consigne leurs eonelusions an la forme sui- vante :