Pfandnachlass order determines coverage only, not title or rank

BGE 60 III 208Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band III20.11.1934Dismissed

Zusammenfassung

Bernhard and S. A. Worb e Scheitlin challenged a commissioner’s order in a mortgage concordat concerning a CHF 200,000 mortgage certificate on the Hotel Metropole in Locarno. They sought deletion of the holder entry, recognition of their own pledged rights, extension of the concordat to their claims, and a re-ranking of prior mortgage titles. The Federal Court held that the commissioner’s order under Art. 36 of the 1932 federal decree is only a provisional coverage assessment based on the land register. It does not definitively decide ownership of mortgage certificates, their rank, or alleged limited real rights over them. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellants.

Regest

Art. 36 and 4 cp. 3 of the Federal Decree of 30 September 1932 on mortgage concordat; provisional nature of the commissioner’s order on coverage. The commissioner’s order determines only the prima facie coverage of pledged claims in the concordat procedure and has no binding effect beyond that procedure. It does not finally adjudicate entitlement to the pledged mortgage certificates, their rank, or alleged limited real rights in the certificates, except where an owner’s mortgage certificate is involved. The commissioner must rely provisionally on the land-register entries; any contrary substantive claim may be asserted only in ordinary judicial proceedings. Decisions on coverage thus lack res judicata as to the underlying substantive rights (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

t08 Pfandnachl8SBverfahren. No 64. Kosten gemäS.s Art. 49 l. c. der Nachlasschuldnerin aufer- Jegt werden müssen. Demnach erkennt die Schuldbet1 .-und Konkufskamme1" : Der Rekursantrag I wird begründet erklärt ; die ange- fochtene Verfügung ist entsprechend abzuändern. Der Rekursantrag 2 wird abgewiesen. Die bundesgerichtlichen Kosten werden der Nachlass- schuldnerin auferlegt. 54. !stratto ciella ItDtellza 9 Dovembre 1934 in causa Bimbam CoDSOl'ti. Proc dura del concordato iporecario. L'ordinanza., che il commissario emette giusta l'art. 36 del decreto 30 settembre 1932 concernente Ia procedura dei oon- cordato ipotecario per I 'industria degli alberghi e quella dei ricami, non dirime definitivament-e Ia questione della proprieta dei capitali garantiti da pegno insinuati : essa mira soltanto a stabilirne la copertura (oonsid. 1 e 2). 1..0 stesso dicasi della questione dei rango 0 grado dei crediti pigno- ratizi. Le relative decisioni deI commissario non hanno valore . di cosa giudicata, se non ai fini deI procedimento dei oonoordato ipotecario. Provvisoriamente, tanto in merito al rango che alla proprieta dei titoli, Ie decisioni deI commissario devono . essere hasste sulle emergenze deI registro fondiario. La decisione definitiva 6,al caso,riservata sI giudice (consid. 1 e 3). Ove non trattisi di un titolo spnttante al proprietario stesso dello stabile (EigentÜIDerpfandtitel), 6 pure indifferente, ai fini deI conoordato, quali diritti limitati possano essere vantati sopra un titolo ipotecario (consid. 1). , un creditore pretende che un titolo gli sia stato dato in pegno o altrimenti a garanzia deI suo credito (pretende ci06 di pos- sedere un diritto limitato sul titolo), Ia sua eventuale oopertura risultera dal grado ehe spetta al titolo stesso secondo le iscri- zioni al registro fondiario. DelIa natura di siffatti diritti limitati, il commissario non deve occuparsi (consid. 1 cp. 2). Decreto federale prefato deI 30 settembre 1932 art. 36 e 4 cp. 3. P fan d n a chI ass ver f 80 h ren (Bundesbeschluss vom 30. September 1932, Art. 36 und 4 Aha. 3) : I I ! Pfandl' Chlassverfahren. No 54. Die Verfügung des Sachwalters über die Deckung gemäss Art. 36 des Bundeabeschlusses enthält keine verbindliche Entscheidung über das Gläuhigerrecht an den Pfandtiteln oder deren Rang. Die bezügliche Entscheidung des Sachwalters hat nur für da.'I Pfandnachlassverfahren Wirkung; sie hat sich au den Inhalt des Grundbuches anzuleImen, unter Vorbehalt endgültiger gerichtlicher Beurteilung (Erw. 1-3). Abgesehen vom Falle des Eigentfunerpfandtitels ist es für da! Pfandnachlassverfahren gleichgültig, was für beschränkte ding- liche Rechte an einem Pfandtitel beansprucht werden (Erw. 1). Behauptet ein Gläubiger, es sei ihm für seine Forderung ein be- schränktes dingliches Recht (Pfandrecht, f'xarantie) an einem Pfandtitel eingeräumt worden, so wird seine eventuelle Deckung für das Pfandnachlassverfahren bestimmt durch den Rang, der dem Pfandtitel laut dem Grundbucheintrag zukommt,. Der Sachwalter hat sich um die Natur eines solche beschränkten .linglichen Rechtes nicht zn kümmern (Erw. 1 al. 2). Procblure de concordat hypothecaire. L'ordonnance que rend le commissaire au sursis, conformement a l'art. 36 de l'arreM federal du 30 septembre 1932 concernant la procedure de concordat hypothecaire pour l'industrie höteli6re et la broderie,ne tranche pas definitivement la question de la titularite des creances garanties par gage. Elle vise seule- ment a determiner le montant de la CO'Iwerture de ceS creance l (consid. 1 et 2). Il en est de meme en ce 'Iui concerne la question du rang de .. creances hypothecaires. Las decisions du commissaire a ce propos n'ont pas l'autoriM de la chose jugee, si ce n'est a l'effet de la procedure de concordat hypothecaire. Lesdites decisions doivent etre fondees provisoirement sur les inscriptions du registre foncier, tant en ce qui concerne le rang que la titularite des creances, la solution definitive etant reservee au juge, s'il y a lieu (consid. 1 et 3). A moins qu'il ne s'agisse d'un titre hypothecaire du proprietaire, la question de Bavoir quels droits reels restreints peuvent etre revendiques sur ce titre est sans aucune pertinence pour la procedure de ooncordat hypothecaire (consid. 1). Si le croo.ncier pretend qu'un titre hypothOOaire lui a ete donne en nantissement ou In garantie de Ba creance (c'est-a-dire g'il revendique un droit reel restreint sur ce titre), c'est le rang attrihue au titre lui-meme, par les inscriptiollS du registre foncier, qui determinera la couverture de ce creancier. commissaire ne doit pas s'occuper de la nature de ces drOlts reels restreints (consid. 1 aI. 2). Art. 36 et 4 aI. 3 de l'arret.6 precite.

La commislrione di stima deI conoordato ipotecario Eredi fu AIfi:edo Schrämli-Bucher, Hotel Metropole, in Locarno, stabiliva in 645 000 fchi. il valore degli sta- bili formanti quell'azienda. In seguito a diffida pubbli- cata dal commissario, venivano insinuate le pretese seguenti: a) Credito di 200 000 fchi. a favore della signora Anna Bucher-Rötlin in Kerns, garantito da diritto di pegno sugli stabili come a cartella ipotecaria al portatore deI 30 agosto 1924, depositata presso l'Unione di Banehe Svizzere, succursale di Locarno. b) Credito di 16 000 fchi. oltre interessi, a favore di Alois Bernhard in Berna, per il quale il creditore vantava undiritto di pegno sulla carlella ipotecaria di cui ad a .. c) Credito di 14 500 fchi. ed accessori a favore della ditta S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, per il quale anche questa creditrice pretendeva un diritto di pegno sulla cartella ipotacaria ad a. B. -Nell'ordinanza deI 23 luglio 1934 allestita dal commissario a' sensi dell'art. 36 deI decreto federale 30 settembre 1932 concernente la procedura di concordato ipotecario per l'industria dei ricami e quella degli alberghi, la signora AIIDa Bucher-Rötlin fu iscritta quale portatrice della cartella in parola ed alla cartella fu attribuito il VI grado ipotecario. Quest'iserizione e preceduta da altri erediti ipotecari dal I al V grado dell'importo oomplessivo di 549900 fehi., tra eui 30000 fr. di V grado a favore di Olga Sehrämli- Raspini-Orelli in Loearno a dipendenza di N° 6 cartelle ipotecarie di 5000 fchi. eadauna e, sempre di V grado, 50000 fehi. a favore degli Eredi elemente Iten in Zugo dipendenti da N0 10 eartelle ipotecarie di 5000 fehi. cadau- na. In merito alle insinuazioni di Alois Bernhard in Berna edella S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, il Commissario deI concordato afferma a pag. 5 dell'ordinanza: Circa i crerliti di.. . Worb e Scheitlin di 15 000 fchi. e di Alois PfandcachlllSi!Verfahren. No 54.

Bernhard di 16000 fr. a garanzia dei quali e stata eostituita in pegno la cart.ella ipoteearia di 200000 fr. deI 30 agosto 1924, si osserva ehe gli stessi non costituiscono un credito garantito da pegno immobiliare a' sensi della legge sul concordato ipotecario. A questo fine fa stato soltanto la cartella ipotecaria di 200 000 fehi. in parola, mentre i crediti W orb-Scheitlin e Bernhard, nei eonfronti dell'Hötel Metropole, vanno considerati quali crediti ordinari, impre- giudicato il diritto per questi ereditori di rivalersi a loro volta, secondo le possibilita e le circostanze, sul pegno rappresentato dalla eartella ipoteearia. O. -Bernhard e la ditta Worb e Scheitlin rieorrevano tempestivamente all'autorita cantonale dei ooncordati domandando piacesse decidere :

  1. L'ordinanza 23 luglio 1934 deI commissario deI eoncordato ipotecario Schrämli-Bucher (oon acclusa diffida di egual data) e annullata per quanto riguarda la cartella ipotecaria di 200000 fchi. in data 30 agosto 1924 ed i crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e Scheitlin ;
  2. TI Commissario e tenuto ad inscrivere quale porta- tri ce della cartella ipotecaria in parola l'Unione di Banehe Svizzere in Locarno e cio oon riserva dei diritti spettanti ai creditori pignoratizi Bernhard Alois e ditta Worb e Scheitlin ;
  3. TI Commissario e invitato ad estendere il oonoordato ipotecario ai crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e Scheitlin, crediti garantiti da pegno sulla suddetta cartella ipotecaria ;
  4. E consttaato ehe la precedenza al titolo 30 agosto 1924 di 200 000 fehi. ammonta a soli 469 900 fchi. invece di 549900 fehi. di cui all'ordinanza impugnata e vengono per conseguenza postergati dal quinto al sesto grado i crediti di cui alle sedici cartelle ipotecarie di 5000 fchi. eadauna deI 24 luglio 1922. A suffragio di queste domande i ricorrenti asserivano in sostanza:

2J2 Pfsudnachlassverfahren. No 54. a) La carteUa ipot.ecaria di 200 000 fehi. notifieata dalla I:lignora Bucher-Rötlin e iscritta al registro fondiario a favore dell'UIiione di Banehe Svizzere, la quale Ia detiene per eonto di Bernhard . edella ditta Worb e Seheitlin : questi possiedono un diritt-o di llegno sulla stessa a garamda dei 101'0 crediti di 16 000 fchi. e 15000 fchi. b) 11 Commissario doveva comprendere i crediti dei ricOITellti tra quelli garantiti da pegno a' sensi deJl'art. 4 cp. 1 deI deereto 30 settembre 1932, cui il concordato e applicabile. c) I credit,i ipotecari precedenti in grado aHa cartella di 200000 fchi., ehe e vineolata a favore dei ricorrenti, e di soli 469900 fehi., non di franehi 549 900 fehi. Le 6 eartelle a favore di Olga Sehrämli-Raspini-Orelli e degli eredi Clemente Iten, devono seguire, non procedere Ia cart-ella di 200000 fehi., dovendo essere erroneo I'estra.tto rilasciato dall'Uffieio dei registri al Commissario. D. -Colla decisione quereIata l'Autorita calltonale dei concordati, esperita un'istruzione complementare, re- spingeva il reclamo. E. Contro questa decisione e rivolto l'attuale rif!OrsO. Oonsiderando in diritto :

  1. -L'ordinanza ehe i1 Commissario ha allestito giusta 1'art. 36 deI decreto 30 settembre 1932 non dirime in modo definitivo Ia eont.roversia, a .chi spettino i diritti garantiti da pegno : essa ha solo per iscopo di stabilire Ia copertura dei capitali garantiti da pegno insinuati. La questione deI grado dei crediti pignoratizi forma invero, com' ovvio, elemento fondamentale dell'ordinanza, loiche da quel quesito dipendono i limiti della copertura: ma anehe a questo riguardo Ia deeisione non ha valore di cosa giudicatase non ai fini deI proeedimento deI eoncordato ipotecario. In altre parole : poiehe non si tratta di sentenza o deereto deI giudiee, preeeduto da contradditorio giudi- ziario, l'ordinanza non pUD aver valore definitivo in merito a11a questione deI grado dei erediti. Dev'eSRere riservata PfandnRchlassverfahren. No 54. alle parti la faeolta di dimostrare davanti al giudiee, a mezzo deI procedimento ordinario, che il rango da attri- buirsi ai singoli erediti pignoratizi e diverso da queUo stabilito dal Commissario. Ove eiü avvenga, quel proce- dimento giudiziario dara modo di rivedere e, eventual- mente, di rettifieare l'ordinanza deI commissario in riguar- do al grado dei erediti anehe ai fini deI eoncordato. Nell'at- tuale procedura di reelamo davanti alle autorita coneor- datarie non si tratta quindi ehe di una eognizione di prinlO aspetto (prima faeie), ehe deve essere basata sul grado ehe risulta dal registro fondiario. Lo stesso vaJe in merito alla questione dell'importo dei capitali garantiti da pegno. Indifferente per la determinazione della. copertura, e la questione di sapere, chi sia il titolare dei erediti pigno- ratizi. Ai fini deI eoncordato ipoteeario, importa solo di stabilire, prima faeie, il grado e l'ammontare dei erediti. All'infuori dell'ipotesi di un titolo ipoteeario spettante al proprietario stesso deI pegno (Eigentümerpfandtitel), e pure indifferente quall diritti limitati possano essere pretesi sul titolo, siano essi di natura reale 0 altra: Ia deeisione (ordinanza) presa dal Commissario in base all'art. 36 deI deereto, non ha altra funzione, come si e detto, ehe di determinare in base alla stima Ia eopertura dei capitali garantiti da pegno. Da questa determinazione risultera senz'altro anehe la eopertura di un eventuale altro ereditore (art. 4 ep. 3 deI decreto) a eui favore il itolo stesso fosse 8tato dato in garanzia (pegno manuale). E poi evidente, ehe nell'eleneo deI Commissario non possono essere menzionati i erediti garantiti da pegno manuale sul titolo aecanto a quelli garantiti direttamente imllo stabile.
  2. -Applieando questi prineipi (ehe l'istallza cantollale non ha messo sufficientemente in rilievo), al easo attuaIe, risultano senz'altro infondate le conelusioni Ni 1-3 deI rieorso, poiehe esse non hanllo nuUa a ehe fare coUa ques- hone della eopertura. Esse partono dall'erroneo coneetto ehe l'ordinanza in diseorso significhi decisione definitiva

l'iallrlllacblaa . , erfahrell. N0 54. in questioui di diritto sostanziale. Che nell'eleneo dei erediti ipoteeari allestito dal commissario venga iscritta quale portatrice deI titolo l'Unione di Banche Svizzere o la vera creditrice (vedova Bucher-Rötlin), eindifferente, atteso ehe questa questione non ha niente di eomune eon quella della eopertura. E neppure puo essere parola di un'estensione deI coneordato ipoteeario aHa pretesa di Alois Bernhard edella ditta Worb e Scheitlin, anche se loro spettassero realmente i diritti che accampano sul titolo in parola. DeUa questione poi di sapere, quali siano questi diritti, l'ordinanza non aveva ad oecuparsi. 3. - Per quanto infine concerne il grado deI titolo di 200000 fchi. (eonclusione N° 4), non si pun contestare ai ricorrenti !'interesse (la legittimazione) ad impugnarlo ove in realta posseggano dei diritti reali sul titolo. Ma poiehe per intanto questa questione deve restare insoluta, PUcl restare in sospeso anehe il quesito deUa legittimazione. Comunque, infatti, l'impugnativa deI grado 0 rango deI titolo non potrebbe essere diehiarata fondata in questo proeedimento avvegnaeehe l'istanza eantonale eonstata ehe il eommissario ha attribuito al titolo il grado ehe risulta dall'iserizione a registro. I ricorrenti pretendono ehe quest' iscrizione sia erronea. La prova di queste asserzioni, per intanto affatto gratuite, essi potranno, se 10 eredono, fornirla in un procedimento giudiziario aU'infuori deI coneordato. La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia : . Il ricorso e respinto. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

  1. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. Poursuite et Faillite.
  2. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKA:M::M:ER ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
  3. Entscheid vom 20. November 1934 i. S. Eahn Oie. Bei gleiohzeitig sohwebendem K 0 n kur s über die K 0 11 e k - t i v g e seIl s 0 h a f t und einen G e seil s 0 h a f t er, der zur Sioherung einer Gesellschaftsschuld P f ä n der bestellt hat, kann der Gläubiger auoh naoh erfolgter Pfandverwertung die Gesellschaftskonkurs-Dividende für seine Forderung bis zu voller Deckung beanspruohen (Art. 217 SohKG; 61 Kon- kursverordnung ). Im K 0 n kur s kommt einer vorausgegangenen Pfändung keine Bedeutung mehr für die Bestimmung des G e wa h r sam s zu (Art. 199,206, 242 SohKG). En MS de oumul des faillite8 de la 80mete en notn collectif et d'un a880cie ayant oonstitue un gage en garantie d'une dette de la soeieM, 1e oreanoier peut, meme apres la realisation du gage, reolamer dans Ia faillite de la sooiete un dividende pour le mon- tant total de sa oreanoe et jusqu'il. oomplete satisfaction (art. 217 LP ; 61 ord. faillites). Une fois la faillite doolaree auoun argument ne peut plus etre tire d'une saisie anMrieure relativement a la question de la possession (art. 199, 206, 242 LP). In easo di contemporaneo fallimento della sooieta in norne eollettivo e di un sooio, ehe abbia oostituito un pegno a favore di un debito deHa sooieta, il oreditore, anohe dopo la realizzazione deI pegno, PU') reolamare nel fallimento della societa. un divi- dendo per I'ammontare totale deI suo eredito (art. 217 LEF ; 61 regolamento sui fallimenti). AS 60 III -1934 17

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