BGE 60 I 213
BGE 60 I 213Bge25.11.1850Originalquelle öffnen →
212 Staatsrecht.
zu ändern. Nachdem die Partei sich entschlossen hatte, die
Departementsverfügung
und den Rekursentscheid des Re-
gierungsrates
im Rechtsmittelwege anzugreifen, konnte sie
es selbstverständlich
nicht darauf ankommen lassen, dass
dieselben durch tatsächliche Vorgänge an der Ver-anstaltung
gerechtfertigt würden.
Unter diesen Umständen durfte aber
die Bewilligung der Versammlung von der Zusicherung der
Veranstalter abhängig gemacht. werden, dass sich rechts-
widrige Handlungen, wie sie
nach den Umständen befürchtet
werden mussten, nicht ereignen und unterbleiben werden,
und es geht diese Auflage über eine auch vor der verfassungs-
mässigen Versammlungsfreiheit zulässige
Präventivmass-
nahme nicht hinaus, selbst wenn die KVeine solche Garantie
enthielte oder man sie aus Art. 56 BV herleiten wollte.
Dafür, dass das Polizeidepartement nicht gewillt wäre,
den Regierungsratsbeschluss vom 18. August 1933 auch
gegenüber andern Parteien mit gleicher· Strenge zur Gel-
tung zu bringen, liegt nichts vor. Nur wenn dies der Fall
wäre, könnte aber von einer ungleichen Behandlung der
Rekurrentin gesprochen werden. Und ebenso kann von
einem willkürlichen, durch keinerlei hinlängliche sachliche
Gründe gerechtfertigten polizeilichen Eingreifen
und damit
von einer materiellen Rechtsverweigerung nicht die Rede
sein. Dass so der Redefreiheit an Versammlungen prä-1
ventiv engere Grenzen gezogen werden, als es zum Schutze .
der inländischen Behörden v.or Verunglimpfung geschieht, j
erklärt sich hinlänglich aus den internationalen Schwierig-
keiten, die durch unter Art. 42 BStrR fallende Vorgänge I
für die Schweiz ausgelöst werden können. Und wenn sich j
das Polizeidepartement als Gewähr gegen solche. Vorfälle
mit einer « Wohlverhaltenserklärung» der Veranstalter der
Versammlung begnügen wollte, so kann sich über das damit
der Vertrauenswürdigkeit der betreffenden Personen aus-
gestellte Zeugnis die
Rekurrentin am wenigsten beklagen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerden werden abgewiesen.
Internationales Auslieferungsrecht. No 31.
VI. VERSAMMLUNGSFREIHEIT
LIBERTE DE REUNION
Vgl. Nr. 30. -Voir n° 30.
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VII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
31. Estratto daJla sentenla. 22 giugno 1934 in causa Grandi.
Estradizione ehiesta dall'Italia. -Estmdizione ammessa. per
lesioni persona.li. -Eooezione ehe i fatti costituenti il rea.to
di lesione personale sarebbero uns. conseguenza. deI reato di
contrabba.ndo, pel quale I'estradizione non e ammissibile. -
Eceezione respinta. -Respinta pure l'eeeezione di connessione
tra. il rea.to di lesione persona.li con quello di resistenza. a.d un
pubblieo ufficia.le. -Concorrenza. ideale e coneorrenza. di Iegge
delle due imputazioni. -In easo dubbio di concorrenza. di
legge tra. un'imputazione per la quale l'estradizione e eoncessa.
Pd un rea.to pel quale l'estradizione non e eonsegnibile, la
decisione va. Ia.sciata ai tribunali competenti dello stato richie-
dente (eonsid. 3).
Aggravanti di eui agli art. 61 N° 10 e 576 N° 3 deI cod. pen. ita.l.
(reato commesso eontro un pubblico funzionario da un lati.
tante). Nel ca.so in esa.me non costituiscono reati distinti da
quello delle Iesioni persona.li.
I. -Antecedentemente ai fatti che diedero origine alla
presente causa d'estradizione, Francesco Grandi era stato
condannato a parecchi anni di detenzione per reato di
contrabbando, attivita ch'egli praticava, egli adduce, solo
occasionalmente, come
molti suoi conterranei della valle
d'Intelvi 0 di Cavargna. Per sottrarsi al mandato d'arresto
dipendente da atti di contrabbando, erasi reso latitante e
menava vita randagia per i monti di quelle valli. La sera
214 Staatsrecht. deI sabato 3 febbraio 1934, Grandi, abbandonando per un momento il suo riparo, era seeso a Pellio d'Intelvi per reearsi aIl'osteria Vidoletti, dove avvennero i fatti sui quali e basata l'istanza d'estradizione e ehe, seeondo il mandato di cattura 14 febbraio 1934 deI giudice istruttore presso il R. Tribunale di Corno, diedero luogo alle seguenti imputazioni : A. -A vere l'imputato, la sera deI 3 febbraio 1934 in Pellio d'Intelvi, usato violenza nell'osteria Vidoletti al c.arabiniere Maninehedda Giuseppe, coipendolo col mos- ehetto di quest 'ultimo , usato a mo' di elava, e produeendo all'aggredito grav{ lesioni all'avambraecio destro mentre un compagno deI Grandi, certo Malacrida, buttava a terra altro carabiniere, Davide Tambini. Questi fatti sono .considerati nel mandato di eattura anzitutto come infra- zione all 'art. 337 deI oodice penale italiano (resistenza ad un pubblico uffieiale), colle aggravanti previste dall'art. 339 ep. I (resistenza a mano armata commessa da pareechie persone riunite) e dall'art. 61 N° 6 (reato commesso du- rante il tempo in eui il colpevole si e sottratto volontaria- mente all'eseeuzione di un mandato d'arresto per un reato preeedente). B. -Avere il Grandi nelle ~ircostanze di tempoe di luogo indieate, latitante a mandato di cattura, per sottrarsi all'arresto, causato al carabiniere Maninehedda una frattura eomminuta deI eubito destro e grave contusione <leIla regione deI gomito destro dallo stesso lato, lesioni guaribili, salvo eomplicazioni, in cinquanta giorni. Questi fatti, ehe sono gli stessi di quelli contemplati sotto la Jett. A, sono considerati eome costituenti il reato di eui agli art. 582 e 583 CP it. (Iesioni personali gravi oceasionanti un'incapacita di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni) , eolle aggravanti delI' art. 585 in relazione all'art. 576 N° 3 (fatto commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto od alla cattura, ovvero per proeurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza) e dell'art. 61 N° 10 (fatto commesso Internationales Auslieferungsrecht. No :H. 215 eontro un pubblieo ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni). O. -Essersi il Grandi nelle stesse cireostanze di tempo e di luogo reso eolpevole di violazione deI divieto di porto d'armi (art. 699 CP it.) e, riparando elandestinamente nella Svizzera, aver infranto la legge ehe reprime l'espatriamento clandestino. L'istanza d'estradizione della R. Legazione d'Italia rileva ehe Grandi e imputato, « fra altro », di lesioni gravi guaribili in un tempo superiore ai venti giorni, reato eontemplato dalla diehiarazione addizionale deI 30 marzo 1909 fra la Svizzera e l'Italia (art. I di detta diehiarazione : L'estradizione e eoncessa: « 1/ Per percosse e ferite ... quando il delinquento abbia con questi fatti cagionato volontariamente, ma senza intenzione di dar la morte , una malattia od ineapaeita al lavoro per piu di venti giorni... ». U. Il Proeuratore pubblieo della Confederazione, riferen- dosi, tra altro, alle sentenze deI Tribunale federale nelle cause d'estradizione Vogt deI 24 gennaio 1924 (RU 50 I p. 254 e seg.) e Cassis, deI 14 maggio 1904 (non pubblieata), preavvisa nel senso, ehe l'estradizione sia aeeordata per il solo titolo di Iesioni personali. OO'ft8iderando in diritto : 3. -Nella sua memoria di opposizione l'estradando: a) Contesta anzitutto essersi reso eolpevole dei fatti imputatigli .sotto l.a lett. B dei mandato di eattura. Questo mezzo non puo giovargli, poiche e regola ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346 ; 39 I p. 355 ; 41 I p. 141 ; 49 I p. 267 ece.), ehe la questione della colpa- bilita non puo essere ne esaminata ne decisa, neanehe a titolo provvisorio, dal giudiee di estradizione. b) Adduce in secondo luogo, ehe gli atti imputa- tigli e che gli avrebbero permesso di sottrarsi al suo arresto, altro non sarebbero se non una conseguenza dei reato fiseale precedente (reato di contrabbando), per
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Staatsrecht.
il quale I'estradizione non e eoneessa. Anehe quest'obbie,
zione non regge. La relazione tra l'imputazione di eontrab,
bando e quella ehe sm alla base della domanda d'estra,
dizione (Iesioni personali) e destituita di pertinenza. Solo
i
fatti ehe costituiseono essi stcssi un'infrazione alle leggi
fiscali sono escluse dall'estradizione.
11 reato di Iesione
personale,
anche se per avventura fosse stato eommesso
per sfuggire alle conseguenze di un reato fiseale, e atto da
quest'ultimo distinto, e non puo essere eonsiderato eome
un suo aecessorio (efr. sentenza deI Tribunale federale
deI
14 maggio 1904 in causa d'estradizione Cassis).
c) Assevera l'estradando aneora, ehe eostituendo i fatti
imputatigli sia il reato di resistenza ad un pubblieo uffi,
eiale, imputazione per cui l'estradizione non e eonseguibile,
sia il reato di lesioni-personali, l'estradizione dovrebbe
essere eselusa per ambedue : in altri termini, si prevale
della concorrenza ehe esisterebbe
fra le due imputazioni,
per essere posto al benefieio di quella per la quale le leggi
vigenti non prevedono l' estradizione. Siffatto argomento
fu, in vertenze analoghe, oggetto di esame da parte deI
Tribunale federale (sentenza deI Tribunale federale in
causa Vogt deI 26 gennaio 1924, RU 50 I p. 249 e seg.),
dalle
quali si desume :
Se, sollevando
l' eecezione prefata, l' opponente intende
alludere all'ipotesi ehe un sol fatto eriminoso eostituisca
due reati ehe rimangono tinti e per se stanti (ipotesi
della
eosidetta coneorrenza ideale dei reati; eoneours
ideal d'infraetions, GARRAUD, Droit penal general p. 193),
l'estradizione sara ammissibiIe, ove per un solo dei reati
coneorrenti (nella specie, il reato di lesioni personali a
sensi
dell'art. 1 diehiarazione addizionale 30 marzo 1909)
l'estradizione sia ammessa.
Se invece I'opponente intende sostenere, ehe nel caso
in esame si tratti della eosidetta eoneorrenza di legge
(Coneours
reel d'infraetion, GARRAUD 1. e. p. 206), dell'ipo-
tesi,
eire, in eui uno dei reati sia estinto 0 assorbito dall'altro
(teoria della consunzione dei reati) , l'estradizione sussis-
Internationales Auslieferungsrecht. No :n.
217
tera, se iI delitto ehe perma,ne. e delltto d'estradizione
(RU 50 I p. 261). Ma quale, nel easo eonereto, il delitto non
assorbito dall'altro ~ Rimane iI delitto di lesione personale,
delitto d'estradizione, 0 quello di resistenza alla forza
pubbliea, ehe non 10 e 1 La questione puö essere diseussa,
ma motivi prevalenti militano per la prima ipotesi. 11
reato di resistenza ad un pubblieo ufficiale previsto dagli
art. 337 e seg. deI CP it. e eommesso quando un delin-
quente usa violenza 0 minaece, onde ostacolare un pub-
blieo uffieiale nell'esereizio delle sue funzioni. Non oeeorre
ehe
iI pubblieo ufficiale sia stato, inoltre, vittima di mal-
trattamento 0 di un'offesa qualsiasi alla sua ineolumita.
personale. Questo estremo di un'offesa all'ate due
meritano speciale rilievo: quella dedotta dall art. 61
N0 10 CP it. (ipotesi in eui il reato e commesso contro un
pubblico ufficiale nell'atto dell'ade:mpeolumim
personale si verifica in altra figura deI reato : m quella
della lesione personale,
di eui all'art. 582 CP it., reato
qualificato secondo I'artieolo 61 N° 10 ibidem quando
la vittima e pubblieo funzionario (efr. MICHELE LONGo,
Commento al codice penale italiano ~ antiea legge -
p. 549 ; MANFREDINI, Manuale di diritto penale, all'art. 336).
Ad ogni modo, ove anehe la questione di sapere, quale
delitto in eonereto estingua l'altro per assorbimento fosse
dubbia iI Tribunale federale non pottrebbe meno concedere
I'estradizione, ma dovrebbe (RU 50 I p. 262) laseiare ai
tribunali competenti dello Stato richiedente iI compito
di deeidere, se iI reato di lesione personale, per il quale
l'estradizione e riehiesta ed ammissibile, non sia quello
estinto.
4. -Nel mandato di eatturna dei 14 febbraio 1934
iI reato suseettibile d'estradizione (lesioni personali) e
qualifieato, e tra le eireostanze agravanti ivi ri1eeto d.e~ suo ser:
vizio)
e quella dell'art. 576 N° 3 (ipOtesl m cU! iI reato e
stato commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto).
La legislazione delluogo di rifugio non eontiene disposti
analoghi : ond'e ehe, secondo Ja pratica di questa Corte
!18 Staatsrecht. (v. la preeitata sentenza 14 maggio 1904 nella causa analoga Cassis p. 9), oeeorre esaminare se queste aggra- vanti ereino un reato distinto da quello per cui l'estradi- zione dev'essere consentita 0 invece altro non significhino ehe un elemento atto aprecisare la misura della repressione, nulla mutando alla natura deI reato. In quest'ultimo caso l'estradizione dovra essereaecordata senza riserva. Oecorrera, in altri termini , esaminare se, seeondo i prineipi dei diritto internazionale, le eireostanze aggra- vanti predette costituiscono uno degli elementi dei reato per cui l'estradizione e domandata ed e conseguibile (nella speeie il reato di lesioni personali) oppure se esse siano basate su fatti diversi, eostituenti elementi di altro reato, per il quale l' estradizione non sia consentita. a) Per quanto eoneerne I'aggravante dedotta dall'art. 61 N° 10, eioe dalla perSona della vittima, quel disposto ehe e di portata generale, l'ammette non solo nei eonfronti di un pubblieo uffieiale, ma anehe di un ministro di un eulto riconosciuto dallo Stato 0 diun agente diplomatico o eonsolare, e eiö anehe quando il reato non e stato eommes- so per causa defle funzioni esereitate. Non si tratta quindi di un'aggravante basata sul fatto connesso ehe il delin- quente, oltre il delitto prineipale (nella specie: lesioni personali) ha resistito ad un agente della forza pubbliea. Mareiano nel suo trattato sul nuovo eodice penale italiano diee a pag. 129 : « TI fondamento giuridieo dell'aggravante e nella maggiore tutela ehe va eoneessa al principio di autorita, impersonato ne' pubbliei uffieiali, 0 ne' ministri deI eulto 0 negli agenti diplomatiei 0 eonsolari. Ciö spiega perehe l'aggravante si appliehi, sia ehe il reato venga eommesso a causa delle funzioni, sia ehe venga eommesso semplioemente nell'atto delle funzioni )). Non e quindi possibile di ravvisare in questa qualifi- cazione deI delitto di lesioni personali un'influenza eserei- tata da un reato differente, per eui l'estradizione non sarebbe conoessa. b) Piu dubbio e· il quesito concernente l'aggravante Internationales Auslieferungsrecht. No 31. 219 della latitanza, prevista nella. parte generale deI CP it. (art. 61 N° 6) e nella parte speeiale, titolo dodieesimo, eapo 1°, eoneernente i delitti eontro la vita e l'incolumita individuale (art. 576 N° 3 in relazione all'art. 585). Secondo il Mareiano (opera eitata p. 124), si tratterebbe, non di una eircostanza ehe si aggiunga ad un delitto gia eom- messo e ehe costituirebbe un elemento di reato distinto, ma di una modalita ehe influisce solo su di un reato poste- riore commesso da un delinquente durante il tempo in eui si sia sottratto volontariamente all'eseeuzione di un mandato di cattura emanato per un reato anteriore. N ella relazione ministeriale aceompagnante il progetto deI nuovo CP it. si espone in merito a questo disposto : « TI maggiore allarme suseitato dalla ulteriore delinquenza deI Iatitante, la maggiore pericolosita di Iui sono per se evidenti e giustificano l'aggravante. Mi (parIa il relatore) e apparso, inveee, eecessivo costituire, come faeeva il primo progetto, un'aggravante della latitanza rispetto, non ad un nuovo reato, ma al reato stesso, ehe dalla latitanza sarebbe rimasto aggravato; onde tale ipotesi ho soppresso. }} Da quanto precede sembra quindi risultare ehe il eon- eetto della Iatitanza eostituisee nel diritto italiano un'ag- gravante deI reato di Iesioni personali, ehe nulla muta alla natura di quest'ultimo. Ove inveee dovesse ammettersi ehe questa eosidetta aggravante eostituisee un elemento deI reato della resis- tenza ad un funzionario pubblieo, ovvero l'elemento di un delitto speeiale, l'estradizione potrebbe, nella speeie, essere ammessa, solo sotto la riserva, ehe l'art. 576 eifra 3 non sia applieato dal giudiee deI fatto. Ma la soluzione di questa questione e assai diffieile : dipende dall'interpretazione dei ·diritto italiano in un punto deIieato. Seguendo la· pratiea aeeolta dal Tribunale federale in easi analoghi oeeorrera laseiare il giudizio ai tribunali eompetenti dello Stato riehiedente (RU 50 p. 262 e sentenze ivi eitate), omettendo di menzionare in questa
220 Staata-echt,. sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 N0 3. L'estra- dizione essendo limitata al reato di 1esioni personali (per- cosse e ferite, secondo la dichiarazione addiziona1e deI 30 marzo 1909), spetta algiudice deI fatto di determinare se la qualifica di cui all 'art. 573 N0 3 e basata sopra un estremo distinto dall'infrazione per cui l'estradizione e accordata. Per quanto ha tratto a1 reato di contrabbando, ehe, secondo 1e affermazioni dell'opponente, avrebbe dato luogo ad un mandato di eattura anteriore al 3 febbraio 1934, esso non puo inf1uire sull'aggravante preeitata. Questa non e fondata sul fatto ehe il colpevole ha anterior- mente commesso un delitto, ma su quello ehe per sottrarsi all'arresto, ha preso il partito di rendersi irreperibile vivendo vita randagia e ereando, pertanto, uno stato di speciale perieolosita. Il Tribunale federale pronuncia : L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi e tolta e l'estradizione accordata, ma unicamente per percosse e ferite aventi oecasionato, senz'intenzione di dare la morte, una malattia 0 incapaeita allavoro per piu di venti giorni. VllI. STAATSVERTRÄGE TRAITEs INTERNATIONAUX 32. Arrit du 11 juillet lS34 dang la cause Inatant Index Corporation contre 'l'ribunal cantonal v&udois. Trai.te d'etablissement et da commerce des 25 novembre 1850 I 21 juillet 1855 entre la Suisse et les Etats-Unis da I'Amerique du Nord:
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