1:1. Civilrechtspfiege.
assnrito, ma non pr?vato ehe il lamentato lieenziamento gli
abbla realmenle eaglOnato queidanni sui quali esso costrui-
see la sua domanna di risarcimento. La recisa impugnativa
?ella parte eonvenuta e le affermazioni di quest'ultima circa
d florIdo di lui stato finanziario, cosi eome in merito alle
altre sue moltepliei e Iuerose oeeupazioni sono rimaste a
quella vece ineontestate.
Conseguentemente
il Tribunale federale
ha giudieato e giudiea :
L'anione promossa dall'ex-cantoniere signor Tommaso Pit-
tareUt, dl Melano, contro 10 Stato deI eantone Ticiho e rejetta
perebe priva di fondamento. '
81. Sentenza deZ 16 luglio 1880 nella causa Nosotti
contro il cantone Ticino.
A. O? petitorio 1
dieembre 1879 il signor Dott. Antonio
ßattaghm, a Lugano, espone -quale proeuratore deU'attriee
- i faUi, le ragioni e Ie conelusioni ehe seguono : La si-
J) gnora Silvia Nosotti venne nomina ta maestra-aggiunta aHa
scuola femminile maggiore di Lugano sotto la data 29 no-
vembre 1876. A termini della legge seolastica tieinese la
J) medesima signora N. aveva il diriUo di rimanere in earica
per illasso di quattro anni conseeutivi. Contrariamente a
tale disposntino di legge e senza che alcuna ragione 0 pre-
tes p!auslbIle ne avesse dato causa, la signora N. venne
dnStItUlta dalla suddetta eariea quando il potere esecutivo
dlnde c?ngedo a buona parte dei doeenti per sostituirne de-
li aHn. -Per effetto di questa illegale destitulione la
sIgnora N. ebbe a soffrire danni rilevantissimi percne le
venne eost a maneare una profieua oeeupazione. -Nella
sna qualita di maestra-aggiunta essa riceveva uno stipendio
dl fr. 400 annui, ma il danno da lei sofferto e di molto su-
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. PrIvaten etc. N° 81. 473
periore a tale somma, se si eonsiderano gli effeUi della
maneanza dell'impiego per alcuni anni, eee. -Di eonse-
guenza si ehiede ehe il Tribunale federale abbia a giudi-
eare :
1 0 Lo 8La10 deI eantone Tieino e eondannato a pagare
aHa signora N. la somma di 1'1'. 3000;
2
Esso e eondannato nelle spese deI giudizio e relative.
B. Nella sua allegazione deI 15 gennaio 1880 il governo
tieinese obbietta :
La signora Nosotti non aveva il diritto di
stare in eariea 4 anni, avvegnache, nominata ai 29 novem-
bre 1876, le sue funzioni seadessero, a termini della eo-
stante praliea, nel1879, ossia all'epoea della seadenza delle
nomine generali avvenute nel 1875. -Lo stipendio della
signora N. era di fr. 400 annui; perö nel 15 aprile 1879
il sig. Dre Antonio Battaglini domandö al Consiglio di Stato
appunto un indennizzo di 1'1'. 400 per la precoce rimozione
delta sua diente dall'impiego a eui era stata assunta. -
In seguito a questa domanda, per risoluzione deI 30 luglio
suecessivo, venne da noi aecordata aHa signora N. lasomma
di fr. 300, somma ehe essa non volle aeeettare. -Ora
nessuna Iegge noi eonoseiamo per virtu della quale ci possa
essere eomandato di versare prima 400 ehe 300 fr. a detta
signora. Le sentenze pronuneiate dal Tribunale federale in
easi analoghi hanno bensi rieonoseiuto in prineipio nei do-
eenti stali congedati anzi tempo un tal quale diritto a essere
eompensati, ma non erediamo ehe l'aver esso Tribunale
aggiudieato agli stessi 10 stipendio di un anno debba eosti-
tuire una misura fissa per tutti i easi consimili, e siamo
inveee d'avviso ehe si debbano eonsiderare in ogni singolo
easo le cireonstanze particolari ehe militano a favore deI
postulante. -Una maestra-aggiunta non e d'altronde che
un ajuto aHa maestra prineipale, ne suolsi dimandare da
lei queHa pienezza di requisit i ehe si riehieggono per essere
maestra. -:Merita poi d'essere notato ehe per quanta a noi
eonsta la signora N. non e munita di nessuna patente; ehe,
maneando di patente, essa non puö essere stata nominata
regolarrnente giusta l'art. 190 delta legge scolastica (arl. 203
B. CivilrechtspHege.
ibidem),; ehe, non essendo sna.ta nominata regolarmente,
non puo neppure vantare un dmtto qualsiasi ad indennizzo
non. essnndo ?'uari in sua faeoltft di pretendere ehe foss;
lasel.ata In earICa neppure un mese. -In ogni caso non e
da ntenere eh' essa abbia effettivamente molto danno sofferto
0 ?he abbia il diritto di lamentarsene. -Gli asserti danni
eSlstevano deI resto gia quando si ehiedevano soli 400 fr.!
-.Concludiamo. quindi domandando ehe, respinta l'avve.r-
sarIa lstanza, Sla nconosciuto suffieiente l'indennizzo da
noi gift offerto, per pure atto di generosita, in fr. 300 -
somma ehe noi anehe oggi siamo disposti versare. Il
tutto olla eondanna deU'attrice in ogni spesa. )
C: e sueeessivi allegati di repliea e duplica amendue 1e
Partl InSlstono neUe l'eeiproche 101'0 ragioni eccezioni e eon-
cIusioni
d' ordine e di merito. '
D: In data 26 giugno e 9 luglio pross. pass. diehiarano le
PartI tense c?e rin.uncinno a comparire ed a farsi rappresen-
tare
aI dlbattImentl orah della presente causa lasciando ehe
il
Tribunale.g.iudiehi senz'altro sug1i atti prodoiti. -La Corte
entra qumdl lmmediatamente in deliberazione.
Premessi in (atto ed in diritlo i seguent( ragionamenti :
1° L'artie010 27 N° 4 della legge 27 giugno 1874 sulla or-
ganizzazione giudiziaria federale, sulla eui base l'attrice ha
introdotto
a sua domanda di risarcimento, e cosi concepito :
Il Tl' bunale fedemle pronuncia in eause di diritto ei-
vile: .
Fra eantoni da una parte e eorporazioni 0 privati dall' al-
tra, quando l' oggetto della lite abbia un valore eapitale di
fr. 3000 almeno e ehe l' una 0 l' aUra parte lo domandi.
2° Ora, la .presente lite e bensi d'indole civile, come fu gift
lautamente dlmostrato nei giudizi di questa Corte relativi alle
cause identiche dei professori
Polari Bernardazzi e consorti
deI 21/22 giugno 1878, e pende parimenti fra un cantone d
u.na parte ed un privato dall'altra, ma l'oggetto della mede-
SIma non raggiunge il valore capitale che la legge riehiede ad
affermare la competenza
deI Tribunale federale. Difatti, 1a-
I
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 475
sciando pure da parte la eonsiderazione ehe coll'istnnna
15 aprile 1879,.da ssa direttamente presenta:aal. onslgho
di Stato deI cantone Ticino, la ricorrente ha ImphcItamente
riconosciuto non doverle
il governo convenuto he .una omm
. di quattrocento franchi, sta in ogni as .1a dlChlarazlOne dl
quesl'ultimo -di mantenere anche gmdlzmlmente la buonal
offerta d'un indennizzo di franchi trecento. Deducendo qu. Sll
dai 3000 fr. che si chiedono col petitorio, non restano pm a
costiture
l' effettiva entila deI litigio eh duemnla. sentecento
franchi, motivo per cui, senza che Sla mesllen d .entrare
in ulteriore disamina sul merito stesso dell'avanzata
lstanza
quest'ultima va ritenuta nella forma inattendibile e quindl
rejetta. .
.
30 Vero e ehe la parte convenuta non ha fatto capo slml.e
argomento
ne sollevalo in questa causa veI:un dech.natona
di foro, ma gli e vero altre si ehe 1e e.stlnm relatIve anla
competenza essendo notoriamente publzet uns, a rte adIt
deve d'officio esaminarie e farne oggetto dl pregmdlzIale deh-
berazione.
Di conseguenza,
i1 Tribunale federale
pronuncia :
10 L'azione promossa daUa maestra signora Silvia Nosott.i,
di Lugano, contro 10 Stato deI cantone Ticino e respinta In
via d'ordine per ragione d'incompetenz . . . .
20 II governo ticinese e tenuto aHa gmdlznale fferta da 1m
fatta aU'istante. (V. sotto lettera B della faltispecle.)