BGE 58 II 381
BGE 58 II 381Bge18.10.1932Originalquelle öffnen →
380 Prozessreeht. N° 61. Gesuch um Revision auch Anträge darüber stellt, nach welcher Richtung er auf die Abänderung des frühem Urteils abzielt. Die Missachtung dieser Vorschrift zieht, wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden hat (vgl. z. B. BGE 39 II S. 824 Erw. 2; die ungedruekten Entscheide der H. Zivilabteilung vom 18. Juni 1924 in Sachen Treichler c. Dellberg und der I. Zivilabteilung vom 1. Juli 1930 in Sachen Bruder- Schmid c. Appenzell A. Rh. Kantonalbank) die Unwirk- samkeit des Revisionsgesuches nach sich. Nun fehlt es aber vorliegend an solchen bestimmten Anträgen. Der Revisionskläger hat sich darauf beschränkt zu erklären, er reiche gestützt auf Art. 95 OG und Art. 192 BZP « das Rechtsbegehren um Revision des obbezeich- neten Urteils ein», um dann in der Folge sofort auf die Begründung seines Begehrens einzutreten. Im Verlaufe seiner Ausführungen hat er dann allerdings (auf S. 6) beiläufig die Bemerkung angebracht, die Zulassung der Revision werde « dazu führen », dass das Eventualbegeh- ren des Klägers, wie es unter Ziffer 3 gestellt wurde, zu schützen und diesbezüglich die Berufung der Beklagten abzuweisen sei. Darin kann jedoch angesichts der vagen Ausdruckweise, die einer positiven 'Willenskundgebung entbehrt, kein bestimmter Revisionsantrag, wie er nach dem Gesagten verlangt werden muss, erblickt werden, zumal als ja im Berufungsverfahren sämtliche Klage- begehren - mit Ausnahme desjenigen unter Ziff. 2 - streitig waren, so dass der Kläger deutlich hätte zum Ausdruck bringen müssen, nach welchen Richtungen das angefochtene Urteil im Falle seiner Aufhebung abgeändert werden Bolle. Es kann daher auf das Revisionsgesuch nicht eingetreten werden. Yerslcherungsn'l'trag. N o 62. 381 VII. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 62. Estratto della. sentenza. 28 ottobre 1932 della lI80 Sezione civile in causa La Ginevrina c. Fry. Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritieri e reticenti dell'assicurata. -Art. 6 delIa legge federale sul contratto d'assicurazione; nozione della conoscenza dena reticenza. _. Il termine di recesso di cui all 'art. 6 predetto decorre dar momento in cui l'assicuratore ebbe conoscenza deI fatto occultato, non da quello in cui ne poteva avere solo i1 sospetto 0, procedendo coll'ordinaria diIigenza, avrebbe potuto averla. Ida Karrer a Lugano erasi nel novembre 1929 assicu- rata sulla vita per fr. 5000 presso la ({ Ginevrina », poseia ehe, qualehe giomo prima, era stata visita.ta da un medieo, 11 Dr. Gianola, il quale le aveva dichiarato, ehe era seria- mente ammalata e doveva reearsi a casa (Zofingen) per una severa cura presso il medico di famiglia. E assodato ehe al questionario dellasocietit assieuratrice per l'ammissione del- la proposta d'assieurazione, la Karrer ha risposto in modo inveritiero ed inesatto, dichiarando, contrariamente alla veritiL da essa conosciuta, ehe la sua « salute era buona», ehe « godeva buona salute ecc.» e sottotaciendo le recenti visite dal medico in Lugano e le gravi comunicazioni da eSBO fattele sullo stato della sua salute. Rimasta in mora col pagamento di un premio, la Karrer scriveva il 3 marzo 1929 alla Ginevrina: « 10 non posso pagare al momento perehe non lavoro. Devo fare una lunga eura per una malattia ehe avevo senza saperlo all'e- poca in eui sono assicurata ». La Karrer eedeva in seguito, il 10 agosto 1929, la sua polizza a Davide Fry, agente della Ginevrina in Lugano e moriva poi a Zofingen il 17 gennaio 1930 di tubercolosi renale. Ricevuto il 21
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Versicherungsvert,rag. N° 62.
gennaio 1930 il eertifieato medieo eonstatante siffatta
causa della morte, la Ginevrina intraprese subito della
indagini, dalle quali le
insineeritä. eIe retieenze eommesse
daIl' assieurata rispondendo
al questionario risultarono
palesi. Ond'e ehe la Ginevrina, faeiendo uso della faeolta
ehe le spettava seeondo l'art. 6 della legge sul eontratto
di assicurazione, in data deI 5 febbraio 1930 reeedeva dal
contratto e rifiutavasi poi di pagare al eessionario Fry
della polizza la somma assieurata.
Nella
causa ehe ne segui, l'istanza eantonale ha ritenuto
ehe il reeesso dal eontratto da parte della soeieta assieura-
triee
era tardivo, il dies a quo deI termine di 4 settimane
previsto daIl'art. 6 predetto dovendosi computare dal
3/4 marzo 1929, giorno in cui l'assieuratrice rieevette la
comunicazione sopra eitata della Karrer. Questo modo
di
vedere non trovo favore presso :i1 Tribunale federale, il
quale respinse in toto la domanda di pagamento della
somma assieurata.
Estratto dei considerandi :
1.-.
ad a. --.
ad b. -Per quanto edella tempestivita del recesso
deI
eontratto a sensi delI'art. 6 della Iegge si osserva :
L'istanza cantonale la eontesta partendo da un'inter-
pretazione inammissibile della lettera 3 marzo 1929 della
Karrer e da un coneetto giuridico errato della nozione
« eognizione della retieenza» di eui all'art. 6 in fine:
ambedue queBtioni' ehe soggiaciono all'indagine di questa
Corte. La lettera in discorso non ammette punto, ne induce
ad ammettere, ehe la Karrer avesse fatto diehiarazioni
ines8,tte
al momento della visita deI sig. Dr. Gianola:
anzi 10 esclude. Una diehiarazione essendo inveritiera 0
reticente a' sensi della legge solo quando il proponente
sa 0 deve sapere di non dire la verita 0 di non dirla eom-
pletamente, l'assieurato, ehe, pur ammettendo di essere
stato ammalato al momento della visita, eontesta di
Versicherullgsvertra.g. No 62.
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averlo saputo allora, non eoneede, anzi nega di essere
stato inveritiero 0 reticente. Dalla lettera dal 3 marzo 1929
Ja eompagnia non poteva rilevare ehe una eireostanza :
ehe
la Karrer era ammalata quando conehiuse l'assieu-
razione,
non ehe avesse fatto delle diehiarazioni false a
mente della legge. In realta, pur interpretando in modo
inaeeettabile
la lettera precitata, l'istanza eantonale non
giunge aHa eonclusione, ehe per la stessa la eonvenuta
avesse eonseguita una cognizione positiva dell'avvenuta
retieenza. Sembra invece ritenere, ehe quella eomuniea-
zione
avrebbe dovuto sembrare « sospetta» alla eonvenuta :
ehe
questa avrebbe dovuto darle « peso maggiore » e quindi
indurla ad intraprendere subito delle indagini approfon-
dite, le quali le avrebbero poi svelato
la verita. Ma eosl
ragionando l'istanza eantonale ineoITe in errore manifesto
di diritto. Secondo l'art. 6 il eoneetto della « conosceILa »
non va interpretato in senso estensivo, vale a dire eome
se
la legge dieesse : dal giorno in ell l'assieuratore ebbe -
eonoscenza della retieenza « 0 avrebbe dovuto averla ».
Nell'ipotesi dell'art. 6, diee la sentenza del Tribunale federale
in causa « La Ginevrina» c. Eredi C. R. (R. U. 47 II p. 483
e seg., consid. 3), d'effetto di legge sorge per l'avveramento
di una eondizione meramente oggettiva, la eognizione
della reticenza, e
non dipende da quella se, usando la
necessaria diligenza, l'assieuratore avrebbe dovuto conos-
eere
prima il fatto oecultato. » Non basta quindi il mero
sospetto 0 la possibilita di dare qualehe peso ad una
eomunieazione, perehe da quel momento decorra a earieo
dell'assieurato il termine di quattro settimane per recedere
dal eontratto: occorre la eognizione stesaa della reticenza
nel senao ammesso dal Tribunale federale e eome meglio
ai
motivi eompleti della sentenza precitata, cui per brevita
si fa riferimento.
Ne puo indurre a eonclusione diversa la circostanza ehe,
secondo l'istanza cantonale, la convenuta avrebbe di
fatto, preso in qualehe eonsiderazione 10 scritto dei 3 mzo
192ge l'avrebbe spedito all 'attore , allora suo agente, per
384 Versicherungsvertrag. N0 62. le sue osservazioni. Anche se dimostrata a rigore di prova, questa circostanza sarebbe irrilevante, perche a tale provvedimento la convenuta non era tenuta e se essa ha ecceduto nella diligenza ehe le incombeva, cio non puo tornarle di documento. DeI resto alla comunieazione della Iettera l'attore avrebbe risposto verbalmente alla convenuta ( che considerava la dichiarazione della Karrer come un pretesto per non pagare i premi » : affermazione questa che doveva tanto piu rassicurare la convenuta e distoglierla da ogni sospetto e da ogni ulteriore indagine in quanto la Karrer era stata al servizio del Fry e si poteva quindi presumere ehe questi la conoscesse. Se quindi Ia data dei 3 marzo 1929 non pub essere ritenuta come punto di partenza deI termine di quattro settimane di cui aU'art. 6 per decidere della tempestivita della disdetta deI 5 febbraio 1930, chiedesi quale sia questo dies a quo. Si volesse anche ammettere quale dies a quo il giorno 21 gennaio 1930, nel quaJe la convenuta dovette ricevere il rapporto 20 gennaio del sig. Dr. Wälchli contenente Ia menzione ehe la Karrer era morta di « Nierentuberkulose », la disdetta deI 5 febbraio 1930, avvenuta 15 giorni dopo, era tempestiva. E cio essendo, non puo essere questione che Ia conve- nuta, accettando il pagamento dei premi scaduti prima deI febbraio 1930 abbia rinuneiato al diritto di reeedere secondo l'art. 8 cH. 5 della legge, avvegnacche fino a quell'epoca essa ignorava che tale dil'itto possedesse e potesse prevalersene. Da quanta preeede risulta ehe il eontratto d'assicura- zione in discorso non era vincolativo per la convenuta. .Essa non e quindi tenuta a solvere la somma assicurata. Il Tribunale fedet'ale pronuncia : Il ricorso e ammesso e, annullata la sentenza 12 aprile 193 deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, Ia peti- zione 30 maggio 1930 e respinta. Markenschutz. N0 63. VIII. lVIARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 63. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1932 i. S. Kigroa A.-G. gegen Oel-und Fettwerke « Sais ». M a r k e n s c hut z. Die Ähnlichkeit verschiedener Marken des seI ben Markeninhabers schliesst deren Rechtsgültill:keit und Schutzfähigkeit nicht aus. MSchG Art. 9, 11, 12; Vollz.VO zum MSchG Art. 10, 13. 18, 19. Die Beklagte behauptet, die klägerische Marke « Pal- mina» unterscheide sich nicht genügend von der kläge- rischen Marke « Palmin »), so dass das kaufende Publikum Gefahr laufe, das reine Kokosfett infolge der Ähnlichkeit der beiden Ausdrücke mit dem wertvolleren Fett mit Buttergehalt zu verwechseln. Die Marke « Palmina )) entbehre daher des Schutzes. Dieser Einwand ist nicht schlüssig. Zwar ist richtig, dass Art. 6 MSchG ganz all- gemein verlangt, dass sich neue Marken von bereits ein- getragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden müssen, ohne dass hiebei auf die Person des Inhabers hingewiesen würde. Aus dem Wesen und der Struktur des gesamten Markenrechtes geht aber zwingend hervor, dass unter diesen frühern Eintragungen nur Marken an der er Inhaber verstanden sein können. Die Marke will bloss ein Mittel sein, um die Herkunft einer Ware von einem bestimmten Gewerbetreibenden bezw. einem bestimmten Geschäftsbetriebe anzukündigen, d. h. es soll durch deren Gebrauch verhindert werden, dass die Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden bzw. Be- triebes im Verkehr mit den Waren anderer verwechselt . werden. Dagegen kann keine Rede davon sein, dass eine Marke im Interesse des kaufenden Publikums auch der
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