BGE 56 I 413
BGE 56 I 413Bge02.08.1930Originalquelle öffnen →
412 Strafrecht.. 2. -Die Kassationsklägerin bestreitet dem Strafrichter (hier erstinstanzlich dem Bezirksamt) die Kompetenz, um ausser über die Bussp:flicht aueh über die Pflicht zur Naohbezahlung der Taxe zu erkennen. Allein einer adhä- sionsweisen Beurteilung des Taxanspruohes durch den kantonalen Strafrichter steht von Bundesreohtswegen niohts entgegen; und wenn das naoh kantonalem Recht unzulässig sein sollte, so hätte das mit staatsreohtlicher und nicht mit Kassationsbeschwerde geltend gemacht werden sollen. Die Tatsache, dass die Vorinstanzen über die Pflioht zur Naohbezahlung der Taxe erkannt haben, bildet also keinen Kassationsgrund. Dagegen hat nun der Kassationshof gemäss Art. 161 Abs. 2 OG den vorinstanzliohen Entscheid über die Pflicht der Rekurrentinzur Nachbezahlung der Taxe materiell auf seine Bundesreohtsmässigkeit zu prüfen. (Dass der adhäsionsweise beurteilte Anspruoh nioht zivil-sondern öffentlichreohtlioher Natur ist, vermag daran niohts zu ändern.) -Dooh besteht diesePflioht zur Naohbezahlung der Taxe -was eigentlioh auch nioht bestritten wird, - zu Reoht. Es sei in dieser Beziehung bloss auf das bundes~ rätliohe Kreissohreiben vom 2. April 1897, abgedruokt bei SALlS II S. 739 Nr. 911, verwiesen. Demnach erkennt der Kas8ationshof: Die Kassationsbeschwel'de wird abgewiesen. Luftverkehr. No ß7. II. LUFTVERKEHR CIRCULATION AERIENNE 413 67. Sentenza. 22 novembre 1930 deUa. aorte penale federale nel prooesso Xinistero Pubblico FederaJe contro Bassanesi e coimputati. ConstituzionalitA dal decreto 27 gennaio 1920 dal Consiglio federale eoncernente la. circolazione aeres in Svizzera (Consid. 1). Criteri ehe differenziano la contravvenzione dal delitto. La. viola- zione delle disposizioni di polizia deI decreto 27 gennaio 1920 constituisce eontravvenzione. In mancanza di una disposizione espressa. ehe li dichiari applicabili, gli art. 18, 19, 20 e 21 deI eodice penale ehe non riguardano ehe i crimini ed i delitti, non possono essere applica.ti come norme complementari deI decreto 27 genna.io 1920. (Consid. 2). Equivalenza dei brevetti e licenze rilasciati della autorita francesi ad UD pilota di un aeroplano immatricolsto in Franeia eon quelli svizzeri. 1l pilota padrone del suo apparecehio non PUQ atterrare ehe in luogo autorizzato (consid. 3). Nozione delIs correitA applicabile 801 decreto 27 gennaio 1920 (consid. 4). La. gravita di una contravvenzione deve essere valutata tenendo conto delle circostanze in cui iu commessa (consid. 5). Nel mese di. giugno dell'anno corrente, aleuni aderenti dell' organizzazione antifasoista « Giustizia e Liberta » a Parigi, tra cui i prevenuti Tarchiani e Rosselli, conoepirono il progetto di un'azione di propaganda oonsistente nel lanoio di mallÜesti e proclami a mezzo di un aeroplano sorvolante la oitta di Milano. L'incarieo dell'esecuzione fu affidato a Giovanni Bassa- nesi, da tre anni rifugiato in Franeia, in quel tempo titolare di un brevetto franoese di pilota di 1 0 grado, ehe l'autonzzava a.d eseguire soltanto dei voli entro un raggio massimo di 10 km. attorno ad·un aerodromo, edella relativa lieenza, e ehe successivamente, in data 3 luglio 1930, ottenne dalla. direzione dell'aerodromo Farman un
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eertifieato attestante, ehe aveva frequentato la seuola di
pilota e superati, sotto il controllo deI Commissario del-
I' Aeroelub di Franeia, gli esami per ottenere iI brevetto
di pilota di turismo di 2° grado, eoll'aggiunta, ehe iI
brevetto era in eorso di omologazione e sarebbe stato
rilaseiato tra breve.
n 5 Iuglio Bassanesi, in eompagnia dell'aviatore Gastone
Brabant, laseiava Parigi pilotando un aeroplano Farman
200 A Y F D, regolarmente inscritto nel registro francese
d'immatrieolazione eome
proprieta di Gastone Brabant
e dopo una sosta a Clermont-Ferrand ed a Lione, atterrava
1'8 luglio ali'aerodromo doganale di Ginevra-Cointrin,
donde, eompiute le
formalita doganali ed assunte infor-
mazioni
. intorno agli aeroporti della Svizzera, partiva
all'indomani, sempre accompagnato da Brabant, aHa volta
di Bellinzona dove giungeva verso mezzogiorno atterrando
al Campo di aviazione militare.
In un eonvegno tenuto il giorno stesso a Bellinzona ed
a cui presero parte oltre a Bassanesi, Tarchiani e Rosselli,
a tale seopo aceorsi da Parigi ed un agente <;lelle orgamzza-
ziom
antüaseiste italiane rimasto ignoto e venuto dall'Ita-
1ia, a quanto affermano i prevenuti, venne deeiso di dare
immediata esecuzione all'azione dipropaganda progettata,
partendo da Bellinzona per {ar· sealo a Lodrino in un
prato indicato come favorevoleall'atterramento dall'agente
delle organizzazioni antüasciste italiane, per caricarvi i
pacchi contenenti i manüesti gia pronti, in una Iocalita
non indicata deI Cantone Ticino e proseguire per Milano.
Esplorato nel pomeriggio deI giorno 10 iI terreno d'atter-
ramento e trovatolo eonvemente, l'esecuzione dell'impresa
venne
rimandata al giorno seguente.
L'indomani mattina verso le 10,45, Bassanesi a bordo
deI velivolo spiccava
il volo da Bellinzona, dichiarando alle
persone colle
quali era entrato in relazione durante il
suo soggiorno, che intendeva recarsi a Dübendorf, dove
l'avrebbe raggiunto rabant, ehe alle 12,17 Iasciava
Bellinzona eol
treno ascendente deI Gottardo.
Luftverkehr. No 67.
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Verso le ore 8,30 deI mattino deI giorno stesso, mentre
il prevenuto Martignoli aiutato dal suo domestico Cardis,
stava faleiando il prato di sua proprieta in territorio di
Lodrino, scelto come terreno d'atterramento, sopraggiun-
sero
in automobile Tarchiani e Rosselli, ehe gli ehiesero in
lingua franeese se quello fosse iI posto d'atterramento
per gli aeroplani e, avutane risposta affermativa, gli
annuneiarono ehe verso
le 11 sarebbe giunto un aeroplano
per atterrarvi, pregandolo di rimuovere l'erba falciata e
di deporre sul terreno una tovaglia per indieare al pilota
iI punto preeiso d'atterramento.
Martignoli annui, inearieo Cardis di rimuovere l'erba,
stase Ia tovaglia e mise a disposizione di Tarehiani e
Rosselli
il suo eamioneino, per trasportare vieino all'aero-
plano i pacehi eontenenti i proclami, ehe si trovavano
nell'automobile, operazione ehe fu eompiuta da Cardis.
Bassanesi giunse verso Ie ll, atterro, eoll'aiuto di Tar-
ehiani e Rosselli earieo i paeehi e dopo una fermata di
pochi minuti riprese iI volo per Milano, accompagnato
dall'agente delle organizzazioni antifaseiste italiane, ehe
aveva preso parte al eonvegno di Bellinzona e che sopra-
ggiunt poco prima aveva preso nell'aeroplano, dopo di
aver indossata 180 giaeca d'aviatore. Compiuto il vol0 ed
il laneio dei manifesti, l'aeroplano ritorno 80 Lodrino
verso I
'una pomeridiana. Ne scesero Bassanesi ed iI suo
compagno ehe tosto si dileguo, mentre Bassanesi ehiedeva
a Martignoli aeeorso
sulluogo di proeurargli della benzina
speeiale
per il rifornimento deI motore.
Chiarito ehe la benzina ehe si sarebbe potuta trovare
nel garage vieino non era utilizzabile, Martignoli telefono
alla Casa deI Popolo a Bellinzona, pregando il suo Direttore
d'interessarsi pereM qualeuno portasse a Lodrino 100
litri di benzina speciale. n Direttore passt'> I'inearieo
all'ing.
Ender; questi alla sua volta 10 passo al prevenuto
Varesi ineontrato sortendo dal ristorante, ehe 10 ~eeettO,
eorse dal suo amieo Fisealini, ehe trovo davanti alla sua
easa, occupato a puHre la sua automobile, eolla quale
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Strafrecht. entrambo partirono subito per il deposita della benzina Shell a Cadenazzo. Dalle informazioni telefoniche assunte . presso il proprietario deI deposito in Locarno, essendo risultato che la benzina speciale non veniva venduta. che in fusti da 200 litri, Fiscalini ne comPero uno in suo nome e poiche il fusto non poteva essere caricato sull'automobile, prese a nolo un camion per il trasporto e parti subito e solo in automobile per Lodrino, per portare l'amso .ehe la benzina era in viaggio. Quando giunse il camion, sul quale aveva preso posto anche Varesi,si constato che occorreva anche dell'olio speciale, per procurare il quale, dopo d'averlo inutilmente cercato a' Biasca, Varesi e Fiscalini si recarono di nuovo in automobile a Bellinzona. Verso le 4 pomeridiane, essendo giunto anche l'olio, Bassanesi riprese il volo verso il Gottardo, dove circa un'ora dopo ca.dde frantumando l'apparecchio e frattu- randosi 1a gamba sinistra. OQmiderando in diritto :
'18 Strafrecht. trebbe essere dedotta dal fatto ehe l'approvazione delle Camere, non venne acoordata a mezzo di speciale decreto. ma mediante semplice approvazione. L'ultimo alinea dell'art. 1 dei decreto 3 aprile 1919 prescrive bensi, che le ordinanze emanate in virtit dei poteri straordinari accompagnate da un rapporto parti- colareggiato, dovranno essere portate neUa prossima sessione a notizia dell'ABsemblea federale, ehe decidera se debbano restare in vigore ; ma nulla dispone riguardo alla forma di questa decisione, se debba avvenire per formale decreto 0 semplicemente a mezzo di approvazione delle misure presentate, eon insemione al proeesso verbale, eom'e avvenuto. Non puossi quindi sostenere ehe la maneanza di un decreto deUe Camere chemantenga in vigore l'ordinanza, possa infirmarla e tutto induee all'inoontro ad ammettere ehe il modo eol quale le Camere hanno approvato non solo l'ordinanza deI 27 gennaio 1920, ma tutti gli altri provvedimenti presi dal Consiglio federale in forza dei poteri straordinari, eostituisca quasi un'interpretazione autentica dei decreto 3 aprile 1919, nel sens<> ehe il mante- nimento in vigore poteva essere deciso ed espresso in questa forma. . 2. - Oecorre ora ricercare preliminarmente, se i fatti addebitati ai prevenuti costituiscano delitto 0 contrav- venzione, par determinare poi ~e le disposizioni degli art. 18, 19, 20 e 21 deI Codice panale siano loro applieabili, come norme eompiementari di queUe deU'ordinanza. A differenza deI diritto francese e germanico che riconoscono nelIa natura deUa pena l'elemento differenziale tra delitto e contravvenzione, il diritto federale non for- nisce in proposito alcun criterio. La laeuna non puö essere eolmata adottando per via di giurisprudenza quelle aceolto dal diritto franeese e germanieo, poiebe nel diritto c positivo federale la pana e spesso della identica natura per il delitto e la contravvenzione, eome avviene per la detenzione e la multa. La gravita delIa pena non puö Luftverkehr. Nil 6'1. 419 d'altra parte fornire un criterio sufficiente daccbe in . mancanza d'ogni .norma di diritto positiva non potrebl.esi senza arbitrio determinare, a qual punto la multa 0 la detenzione cessino d'essere pene di polizia, per diventare pene eorrezionali ed inversamente. n eriterio differenziale deve quindi essere dedotto dalla natura stessa dei due istituti giuridiei. Tra delitto e contravvenzione non c'e solo differenza di grado, ma di natura. La contravvenzione non e un delitto di minore importanza, ma qualehe cosa di diverso, n delitto nasce dalla violazione di una disposizione dei diritto penale propriamente detto, ehe ha per iscopo di proteggere I' ordine sodale oontro la perturbazione deri- vante dalla lesione di diritti, la cui effieace tutela interessa, non solo i loro soggetti, ma anehe 10 Stato. Esso ha per sostrato, un fatto per se illecito e non puö esistere ehe col concorso delI'elemento intenzionale ossia dolo, 80 meno ehe, in aleuni casi spaoialmente determinati, 180 legge non si aooontenti delIa colpa. n diritto penale dalla cui violazione sorge il delitto ha scopo e funzioni repressive. GIi ordinamenti di polizia inveoe, dalla oui violazione sorge la contravvenzione, hanno finalita' e funzioni diverse. Mirano, non 80 reprimere lesioni deI diritto, ma 80 prevenirle, vietando determinati atti, od imponendo determinate eautele, per impadire il prodursi di situazioni perieolose per il diritto pubblico e privato, Gli atti vietati da disposizioni di polizia sono per se moralmente leciti od indifferenti : la ragione dei divieto sM, neUa passibilita deI parieolo ehe possono produrre. Per ein sono punibili senm riguardo all'elemento inten- zionale e 180 contravvenzione non comparta pravita, ne oggettiva ne soggettiva e non. macchia l'onore. In eiö sta la differenza. TI delitto risulta dalla lesione di un diritto protetto non solo dalle leggi eivili, ma daUe penali, la contravvenzione dalla violazionedi ordinamenti di polizia miranti solo ad impedire un perieolo. La contra vvenzione puö in alcuni casi,
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Strafreoht.
includere anche la lesione di un diritto, che ha la sua fonte
nel diritto amministrativo e prendere c08i forma e natura
di deIitto amministrativo 0 di contra vvenzione-deIitto
ma, anche in quest i casi, conserva caratteristiche proprie
che la distinguono dal delitto di diritto comune. Queste
rego1e
per quanto derivanti dall'intima natura dei due
istituti, non hanno naturalmente nuBa d'assoluto. Il
diritto positivo pUD mutarle od anche capovolgerle, dando
carattere di delitto ad un atto che in realta non costitmsce
che eontravvenzione ed inversamente, main maneanza di
disposizioni specia1i,
sta il principio, che il deIitto non
pUD sorgere ehe da un atto violante un diritto protetto
dalla legge penale, mentre la contravvenzione risulta
dalla violazione di una norma destinata a prevenire un
rieolo oe, nonostante le divergenze non lievi ehe esistono
intorno aHa determinazione della nozione giuridiea deHa
contravvenzione e dell'elemento che 1a differenzia dal
de1itto, e universalmente ammesso ehe Ia vio1azione di
una norma di poIizia non pUD, salvo contrario disposto
della legge, costituire
che cntravvenzione.
Che le disposizioni dei deereto 27 gennaio 1920 su eui
l'aceusa e basata, non siano ehe disposizioni di poIizia,
non pUD essere revocato in dubbio, non solo perc4e come
tali sono espressamente qualificate, ma anehe e piiI aneora
per la loro natura ed il loro scopo, non mirante ad altro
ehe a disciplinare la navigazio~e aerea in modo, che non
diventi fonte di perieolo per 10 Stato e per i privati. La
sua violazione edel resto espressamente qualificata eome
eontravvenzione
dall'art. 37.
Le disposizioni degIi art. 18, 19,20 e 21 dei Codiee penale,
ehe
non riguardano ehe i crimini ed i deIitti, non possono
quindi essere applieate eome norme eomplementari di
quelle dell'ordinanza. Non 10 potrebbero ehe in virtiI di
una disposizione espressa, ehe le diehiarasse appIieabili
direttamente 0 per analogia, disposizione ehe si trova
infatti in numerose leggi ehe si oceupano di eontravven-
zione e delitti amministrativi, ma non figura nell'ordinanza
Luftverkehr. No 67. 421
deI 27 gennaio 1920. Anehe ammettendo ehe questa
laeuna sia dovuta a sempliee dimenticanza, non e permesso
, al giudiee di eolmarla senza violare il prineipio ehe in
materia penale proserive ogni interpretazione estensiva
e non permette di estendere l'applieazione d'un testo
legale dal easo espresso al easo ammesso.
Ma se l'applieazione degIi
art. 18, 19, 20 e 21 deI Codiee
penale deve ritenersi esel usa , e con essa la possibilita" di
eomplieita 0 favoreggiamento, non ne deriva ehe sia eselusa
la correita. La eomplieita e esclusa perehe di essa non e
parola nell'ordinanza, ma l'art. 37 punisce l'autore della
.contravvenzione e 1a contravvenzione eome ogni altro
atto," pUD risultare dall'opera di piiI autori. Sarebbe ripug-
nante non solQ al diritto ma all'equita, in questo easo
punirne uno solo, laseiando gli altri immuni da pena.
L'ordinanza non 10 vuole. La conseguenza dell'inappIica-
bilita dell'art. 20 deI Codice penale non e dunque d'esclu-
dere
la correita, ma solo quella di far si, che 1a questione
della
sua esistenza debba esser apprezzata, non aHa sua
stregua ma a quella dei principi generaIi di diritto penale,
L'assoluzione dei
prevenuti Varesi e Fiscalini e 1a
conseguenza necessaria di questi principi, daeche, dato il
carattere affatto accessorio dei loro atti, essi non potreb-
bero rivestire ehe il earattere di complieita ove an'ehe
fosse stabilito, ehe hanno vo1uto seientemente venire
in aiuto a Bassanesi.
3. -
Giovanm Bassanesi e imputato di violazione degli
art. 14 eifre 1 e 2, 20 cp. 1 e 2, e 19 cifre 3, 4 e 6 deI
decreto 27 gennaio 1920. Questi articoli hanno il tenore
seguente :
Art. 14. I comandanti piloti e ingegneri m.eccanici
eie altre persone addette alla manovra di un aereomobile
devono possedere per disimpegnare le loro funzioni a bordo:
Strafreoht. 3. I eertifieati d'idoneita eie licenze deI pjlota edel resto dell'equipaggio. 4. L'eleneo dei passeggieri. 6. Un inventario delle merei. Art. 20. Oli aereomobili dirigibili possono atterrare soitanto nei posti d'atterramento permessi da11'autoritadi vigilanza. Se un aereomobile atterra fuori dei posti d'atterramento permessi, il pilota deve ehiedere istruzioni a11'Uffieio Aereo per mezzo delle Autorita 10eali. Nell'attesa l'aereo- mobile eo11e persone ehe vi si trovano ed il contenuto resta sotto la vigilanza delle autorita locali. Art. 37. Le eontravvenzioni alle presenti disposizioni ed alle ordinanze ed ai regolamenti promulgati a loro eseeuzione e eompimento sono punite eolla detenzione sino ad un anno e eo11a multa fino a 10 000 fr. 0 con una sola di queste pene. Inoltre l'autorita giudicante e quella di vigilanza possono ordinare i seguenti provvedimenti : 1. TI ritiro deI permesso di cireoiazione dell'aereo- mobile. 2. TI ritiro della licenza deI eoipevole: 3. La confisea dell'aereomobile edel suo contenuto. 4. TI ritiro deI permesso per le imprese industriali. Sul primo capo : L'art. 14 dispone ehe i eertificati stranieri sono parificati agli svizzeri, purche vengan9 diehiarati equipollenti, mediante una eonvenzione internazionale e stabilisce eosi la prevalenza deI diritto internazionale sul diritto interno. La eonvenzione provvisoria deI 6 marzo 1920, eonehiusa tra la Svizzera e la Franeia per regolare la eircolazione aerea, dispone aHa sua volta, ehe Ie persone ehe eompongono l'equipaggio di un aeroplano devono essere munite di tutti i doeumenti riehiesti della eircolazione deI paese di eui l'aereomobile possiede la nazionalita. Con eio la con- venzione viene a dichiarare, benehe in forma poco chiara, l'equivalenza dei brevetti e lieenze rilaseiati dalle autorita francesi ad un pilota di un aeroplano immatrieolato in Luftverkehr. N0 67. 423 Franeia, ehe viene cosi dispensato daH'obbligo imposto da11'art. 14 N. 1 e 2 di munirsi di brevetto e di licenza svizzeri. Ma l'imputato Bassanesi non possedeva ne brevetto d'idoneita ne licenza, ehe gli dessero diritto alla circola- zione aerea in Franeia. TI suo brevetto di 1° grado e la relativa licenza, non l'autorizzavano a volare ehe in un ristrettissimo circuito. Quanto alla dichiarazione rilaseia- tagli da! direttore dell'aerodromo Farman, essa prova ehe aveva superato gli esami per ottenere il brevetto di 20 grado e ehe era quindi in eondizioni di poterlo ottenere, ma non prova ehe 10 possedesse e dimostra anzi il eontrario, aggiungendo eh'era in eo1'8o di omologazione e sarebbe stato rilasciato trabreve. Per soddisfare alle esigenze dell'ordinanza edella eonvenzione internazionale, non basta avere diritto al brevetto, oceorre averio ottenuto. La diehiarazione deI Ministero francese dell' Aria prodotta dalla difesa non ascia aleun dubbio. Essa attesta ehe il 27 giugno, Bassa- nesi «avait totalise un nombre d'heures de vol qui lui donnait droit au brevet de II degre », ma aggiunge ehe « cette piece . ne lui aurait permis que le survol sur le territoll-e fran9ais I), diehiarando cosi implicitamente ehe, sino a tanto ehe il brevetto non era rilasciato, anehe il «survol sur le. territoire fran9ais ) non gli era aceordato. Non possedendo i doeumenti richiesti per la libera eircolazione aerea. nel paese di cui l'aeroplano da Iui pilotato possedeva la nazionalita, Bassanesi non puo invocare il beneficio dell'art. 6 della eonvenzione e non poteva volare in Isvizzera senza aver ottemperato alle preserizioni deI diritto interno e quindi senza aver ottenuto dalle autorita svizzere un brevetto d'idoneita ed una lieenza e, poiehe non l'ha fatto, si e reso colpevole della eontravvenzione risultante dalla violazione delI 'art. 14 N. 1 e 2. E' da eseludersi invece ehe abbia in pari tempo contravvenuto al diSposto dell'art. 19 eifra 3 non portando seeo il eertificato d'idoneita e la lieenza, non essendo
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Strafrecht.
logioamente possibile ehe una eontravvenzione possa
risultare daWomissione deI portare con se atti inesistenti.
Sul secondo e
terzo capo (art. 20 cp. I e 2) :
L'atterramento d'nn aereomobile dirigibile puo avvenire
per cause diverse. Puo essere volontario, od essere deter-
minato da forza maggiore 0 da altre cause ehe senza
rivestire questo carattere eonsigliano od impongono al
pilota di atterrare.
TI primo capoverso dell'art. 20 ehe prescrive ehe gli
aereomobile
dirigibili possono atterrare· söltanto nei posti
permessi dall' autorua di vigilanza, si merisce all'atterra-
mento volontario ed ha carattere perelltorio ed assoluto.
Il pilota padrone dei suo apparecchio non puo atterrare
ehe in luogo autorizzato.
Il secondo capoverso si riferisce principalmente, se non
esclusivamente, agli atterramenti forzati 0 determinati da
considerazioni speciali di prudenza.
Per qualnnque easo avvenga I'atterramento fuori di un
posto autorizzato, il secondo capoverso dell'art. 20 obbliga
il pilota a ehiedere istruzioni an 'Ufficio aereo evidentemente
per mettere le Autorita in condizioni di esercitare quel
controllo ehe normalmente viene praticato sugli aeroplani
ehe atterrano nei posti autorizzati. Non esiste qQindi in
realta connessione aleuna tra ilprimo ed il secondo oapo-
verso
dell'art. 20, ehe regolano due situazioni diverse e
oostituisoono
due norme auonome la oui vi.olazione da
origine 80 due contravvenzioni.
ehe Bassanesi le abbia violate l!on ocoorre dimostrare.
L'atterramento 80 Lodrino sul prato Martignoli era non
solo volontario, ma premeditato. D'altro lato il prato
Martignoli non ara e non fu mai posto autorizzato d'atter-
ramento ; non ha mai figurato e non figura nella lista dei
posti autorizzati prodotta dal perito, non figura neUe
carte aeronautiche svizzere e Bassanesi 10 sapeva, perehe
Lodrino non era stato nominato neppure come posto
d'atterramento di fortuna dalle autorita doganali a
Ginevra,
oui aveva chiesto informazioni in proposito. Ha
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atterrato 80 Lodrlno non perehe 10 credesse, sia pure erro-
neamente, posto autorizzato, ma perehe era necessario
alI'esecuzione
di un progetto, ehe per rieseire aveva bisogno
d'essere
avvolto in un certo mistero. Inutile quindi ricer-
care se Lodrino fosse punto d'atterramento di fortuna;
non 10 era ; ma 10 fosse stato, sarebbe giuridicamente
indifferente
dacche un posto d'atterramento di fortuna
non e un posto autorizzato, sia pure 80 titolo eventuale,
ma solo un luogo indicato come permettente l'atterra-
mento, quando esso risulti necessario fuori di uno posto
autorizzato. La contravvenzione risultante dalla viola-
zione dei
due primi capoversi dell'art. 20 e quindi evidente
ed incontestabile. Quella risultante dalla violazione del-
l'art. 19, eifre 4 e 6 (mancanza dell'eienco dei passeggieri
e dell'inventario merci)
e stata ammessa esplicitamente
anche dalla difesa.
4. -I
prevenuti Tarchiani, Rosselli e Martignoli non
possono essere condannati per vioiazione deI prima capo-
verso dell'art. 20 dell'ordinanza 27 gennaio, se non nel
caso
in cui gli atti da loro compiuti autorizzino 80 ritenerli
come correi. L'ordinanza non definisce 180 correita ne da
alcuna indicazine in proposito. Una nozione piuttosto
ristretta ed oggettiva di essa corrisponde tuttavia meglio
801 carattere delIa semplice contravvenzione di polizia.
Anche
il Codioe penale in materia di delitti ammette
d'altronde una nozione piuttosto re8trittiva come appare
dal confronto deI disposto dei suoi art. 19 e 21, ed il testo
dell'art. 20 dell'ordinanza non contiene nulla ehe autorizzi
ad adottare una nozione pih larga.
Si potrebbe in prima luogo domandarsi se il divieto ehe
forma oggetto deI primo eapoverso dell'art. 20, non riguardi
unicamente il pilota, come unieamente 10 riguarda l'obbligo
imposto dal secondo capoverso, 0 se debba essere esteso
anche alle persone ehe col pilota si trovano nell'aeronave
ed atterrano con lui.
Per le persone ehe non si trovano nell'aeroplano e ehe
di oonseguenza non possono atterrare, la violazione dell'art.
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Strafrecht.
20, 1
0
eapoverso sembrerebbe esclusa dal su testo Iet
rale, ma anehe ammettendo una soluzione eontraria, la
eorreita di persone ehe non si trovano nell'aeroplano, non
potrebbe risultare ehe da una loro partecipazione fisiea
e materiale
all'atto stesso delI'atterramento, il ehe non
puö dirsi sia avvenuto ne da parte di Tarehiani ne da
parte di Rosselli e Martignoli. L'attivita di Tarchiani
Roselli per quanta concerne l'atto dell'atterramento SI
e limitata ad annuneiare circa due ore prima l'arrivo
dell'aeroplano ed apregare Martignoli di sgombrarelil
prato dall'erba falciata e di stendere una tovalia pr
indicare meglio il posto d'atterramento. Quella di Martl-
gnoli
ha consistito nel consentire all'atterramento, nel-
l'ordine
dato a Cardis di sgombrare l'erba e nell'atto di
stendere la tovaglia. Tutti questi atti rivestono il carattere
tipico di atti preparatori, non rientranti nella cooperazione
diretta ed immediata alI'atto d'atterramento.
Ma ove anehe si volesse adottare della correita una
nozione ancora piu lata, oeeorrerebbe pur sempre, per
appliearla nella fattispeeie, ehe l'attivita dei tre prevenuti
suindieati eostituisse
una eondizione indispensabile per
rendere possibile l'atterramento, il ehe non pUD ritenersi
provato. Che il prato Martignoli si prestasse ad atterra-
menti di fortuna risulta dagli ·atterramenti precedenti.
Non eonsta ehe l'erba faleiata potesse eostituire un ostacolo
all'atterramento, ne ehe questo non avrebbe potuto effet-
tuarsi anehe se l'erba non fosse stata faleiata e se Mar-
tignoli non avesse steso sul prato 1a tovaglia. La possibi-
lita dell'atterramento, indipendentemente dalla eoope-
razione dei
tre prevenuti, non puö pertanto riteners!
eselusa. Tarehiani e Rosselli potrebbero essere eondannati
eome eorrei se fosse applieabile l'art. 20 deI Codice penale
ehe eonsidera eome
eoautori tutti i parteeipanti al eom-
plotto, anehe quando la loro partecipazione materiale ha
rivestito il' earattere di atti meramente preparatori e
seeondari.
Ma questa nozione deI diritto positivo federale penale,
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ehe va al di la della nozione comunemente ammessa dalla
dottrina in materia di eorreita, non pUD essere applieata
in eoncreto per 1e ragioni gia esposte. Martignoli non
potrebbe essere eondannato neppure in base aHa piu lata
nozione della correita ammessa dal Codiee penale, poiebe,
malgrado certi indizi eontrari, non e stato sufficientemente
provato ehe egli fosse stato messo al corrente delI'impresa
organizzata
da Bassanesi, Tarchiani e Rosselli e eiD stante
la suä parteeipazione materiale aH'atto dell'atterramento
non potrebbe in ogni caso sortire dallimite della compli-
eita. Quanto a Cardis, ehe ha parteeipato in grado certa-
mente minore all'atterramento, l'inesistenza della correita
a
suo riguardo non ha bisogno d'essere piu ampiamente
dimostrata. L'obbligo imposto dal eapoverso secondo
delI'art. 20 non riguardando ehe il pilota, Tarchiani,
Roselli, Martignoli e
Cardis, non possono in a1eun modo
essere ritenuti correi della sua inosservanza.
5. -NelIa determinazione della pena, la Corta penale
deve
innanzitutto fare astrazione dalle circostanze non
eontemplate dal decreto della Camera di accusa e quindi
ehe il volo di Bassanesi potrebbe essere considerato come
offensivo nel
senso delI 'art. 1 dell'ordinanza 0 come
costituente un'impresa contraria al diritto delle genti
nel senso
dell'art. 41 deI Codiee penale.
Bassanesi
non essendo stato rinviato a giudizio, ehe per
eontravvenzione all'ordinanza, non pUD neppure indiret-
tamente essere punito per aver eommesso un atto offensivo
eontro
la Svizzera 0 contro un altro Stato .. Ciö non signifiea,
ehe
per valutare la gravita della contravvenzione non si
abbia a tener conto delle eireostanze in cui e stata commes-
sa.
L'atterramento in 1uogo non autorizzato e stato voluto
all'intento di sfuggire alla sorveglianza ed al controllo
delle
autorita e per impedir loro di prendere le misure
necessarie col pericolo
di procurare ad esse ed al Governo
deI paese diffieolta prevedibili di earattere internazionale.
Per le circostanze in eui e stata commessa, 1a contravven-
zione volontaria appare quindi come particolarmente
428 Strafrecht. inescusabile ed e stata aggravata dalla contemporanea vioiazione di molteplici altre norme di polizia. Queste considerazioni giustificano e consigliano una condanna severa e l'applieazione della pena della detenzione. La circostanza ehe l'accusato ha agito per motivi dai quali esula ogni scopo di lucro consiglia invece di fare astrazione da ogni pena pecuniaria. La pena deI bando non puo essere applicata non essendo prevista dall 'ordinanza. Quan~o aGastone Brabant, visti gli art. 140 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale e 133 001 Codice di procedura penaie. federale, quanta alle spese, visti gli art. 220 e 183 della legge e deI codiee suindieati, considerando ehe a seguito dell'assoluzione deI maggior numero degl'imputati una parte delle spese dev'essere sopportata dallo Stato ; la Oorte penale jederale dichiara e pronuncia :
Il procedimento e prorogato per quanta riguarda il prevenuto Gastone Brabant. 4. E ordinata la confisea dell'aeroplano pilotato da Giovanni Bassanesi. Organisation der Bundesrechtspflege. 429 IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 66. -Voir n° 66. ----"'",,--- OFDAG Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bem
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