BGE 56 I 226
BGE 56 I 226Bge25.01.1923Originalquelle öffnen →
226 Staatsrooht. wenn sie betreffs dessen materiellrechtlicher Gültigkeit Bedenken haben. Es bietet demnach die gerichtliche Beurkundung den Parteien keinen genügenden Schutz. Es muss die Möglichkeit bestehen, Prozessvergleiche auch nachträglich noch anzufechten. Etwas gegenteiliges kann auch nicht etwa daraus gefolgert werden, dass der Pro- zessvergleich wie ein gerichtliches Urteil vollstreckbar ist, das gerichtliche Urteil aber nachträglich nur in seltenen Fällen (Revision) beseitigt werden kann ; denn die recht- liche Natur beider ist völlig verschieden. Das Urteil stellt einen autoritativen Akt der Staatsbehörde dar, während der Vergleich an sich die Natur eines Prlvatvertrages hat. Ob im vorliegenden Falle die beiden Vergleiche, d. h. das darin mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde dem Rekurrenten eingeräumte Wahlrecht, zwingenden Rechtsvorschriften . widerspricht und daher ungültig ist, sowie auch welchen . Einfluss dieses eventuell auf die Alimentationsverpflichtungen des Rekurrenten ausübt, sind keine Fragen prozessrechtlicher, .. sondern Fragen materiel1rechtlicher Natur, die -wie unter lit. a aus:- geführt wurde -dem Bundesgericht als Berufungsinstanz unterbretet werden können. 40. Sentenz& 27 settembre 1930 neUa causa 'l'ognetti contro .'l'lcino. Diritto di 00110. -Non e arbitrario il ritenere, ehe i contratti e$8rati nel Cantone Ticino e destinati a far fade in gindizio . siano sottomessi al diritto di bollo ticinese anche se, essi con- tengono una clausola compromissoria e la parti sciegliono domicilio fuori deI Cantone. -Ogni esemplare deI contratto puo, senza arbitrio, essere sssoggettato sI diritto di bollo. A. -Secondo la legislazione ticinese disciplinante il regime della. carta bollata od il diritto di bollo, tutti gli atti destinati a far fede in giudizio sono soggetti a.d un diritto di bollo proporzionato al loro valore delI 'uno per mille. In ca.so di contravvenzione, la mlllta (sanatoria) Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung}. N0 40. 227 di dieci volte il diritto di bollo maneante, piu l'importo della tassa di hollo sottratta (art. 2 e 3 deI decreto legis· lativo 15 maggio 1918 regolante la penalita per le eontrav- venzioni alle leggi sul bollo). Tra il rieorrente Serafino Tognetti in Lugano ed A. Ziegler in Zurigo, fu stipulato un eontratto recante la data « Chiasso, 9 novembre 1926 I), mediante il quale essi convenivano di fondare, in forma legale e seeondo le diSP08izioni deI codiee italiano, una societa per un tempo indeterminato e eon sede in Italia, sotto la ragione soeiale «Societa anonima A. Ziegler, Fabbriea italiana di prodotti disinfettanti ». B. -L'esemplare originale di questo eontratto si troverebbe, a quanto in seguito ebbero ad affermare Ziegler e Tognetti sotto sequestro presso la R. Procura in Como. Ma e paeifieo ehe esistono due altre eopie (od esemplari), munite esse pure delle firme originali dei eon- traenti e portanti la data «Chiasso, 9 novembre 1926 », Questi atti si trovano all'inearto e vi pervennero per il tramite dei procuratore pubblieo ticinese, il quale li spediva al Dipartimento eantonale delle Finanze ehe, in due deereti separati deI 12 giugno e 2 luglio 1929, applicava loro una sanatoria di 1562 fehL (sanatoria 1420 fehi. piu bollo sottratto 142 fohL = 1562 fehL), ritenendo ühe il valore dei eontratto fosse di 142 000 fchi. O. -Dietro ricorsi separati di Tognetti e Ziegler - il quale ultimo, tra altro, ebbe a lagnarsi deI modo abusivo in eui era stato computato il valore deI contratto, ritenen- dolo non superiore a 40 000 fehi., -il Consiglio di Stato, eon risoluzione deI 15 novembre 1929, pronunoiava:
Una tassa di giustizia di 10 fehi. e le spese sono a earieo pure solidale dei ricorrenti. Ziegler si adagiava a questa sentenza; non cosi il Tognetti, il quale ricorse al Tribunale {ederale dichiarando
228 Staatsrecht. la sanatoria infondata e dolendosi sopratutto deI fatto, ehe il Consiglio di Stato aveva diohiarato i due multati solidali per il pagamento di tutto l'importo (oltre tremila franohi). D. -Con sentenza deI 1 0 febbraio 1930 il Tribunale federale ammetteva il rioorso {( nel senso dei oonsiderandi », vale a dire annullava la risoluzione governativa deI 15 novembre 1929 per diniego di giustizia formale, riser- vando al rioorrente l'eventuale diritto di far valere 16 sue ragioni contro la nuova risoluzione deI Consiglio di Stato. E. -Ripresa la controversia in esame, il Dipartimento cantonale delle Finanze e, in seguito, il Consiglio di Stato, con risoluzione deI 24 luglio 1930, riduceva la sanatoria a 600 fchi. piu il bollomancante (60 fchi. = 660 fchi.), vale a dire deduceva dal valore deI contratto i 70 000 fchi. delle pene convenzionali ivi previste. Per contro riteneva, come nel primo giudizio, soggetti alla sanatoria i due esemplari e confermava il suo prima giudizio sulla solida- rieta. F. -Coll'attuale ricorso i1 Tognetti domanda l'annulla- mento di questa seconda risoluzione per diniego di giustizia (art. 4 CF). 11 ricorso accenna all'art. 5 delIa Costituzione fed., ma e evidente ehe questo disposto non puo entrare in linea di conto. Dei motivi deI graV'ame si dira, se d'uopo, nelle seguenti oonsiderazioni. Considerando in, diritto : l. -Riferendosi agli art. 20 e 21, il ricorrente afferma anzitutto, essere il contratto esente da bollo perehe, per eventuali controversie, elegge domicilio in Isvizzera e piu precisamente a Zurigo, prevedendo altresi un tribunale arbitrale. Dal punto di vista dell'atto arbitrario (viola- zione dell'art. 4 CF) l'argomento non vale. A prescindere dalla ciroostanza, ehe nel suo prima ricorso deI 1 0 luglio 1929 il rieorrente ha ammesso, per prineipio, l'obbligo deI bollo dioendo ehe «il contratto originale steso «su carla Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerllng). N° 40. 229 da hollo del relativo·valore trovasi sotto sequestro a Como ., sta di fatto, ehe Ia legislazione cantonale sul bolkl non distingue tra giudizi ordinari e quelli di tribunali arbitrali. TI giudizio deI Consiglio di Stato non urta quindi contro il testo· della Iegge e neanchtl contro il suo spirito, ehe e eminentemente fiscale: non puo quindi essere ritenuto arbitrario. Ma il Consiglio di Stato ebbe anehe eostante- mente a ritenere, ehe l'elezione di domicilio fuori deI Cantone non infirma l'obbligo dell'ossequio alle disposizioni fiscali, cui debbono soggiacere gli atti esarati nel Clmtone (Risol. governativa N. 5578 deI 18 luglio 1913). In altra decisione piu recente, pubblioata nel oonto-reso deI 1918, p. 107 e seg., il Dipartimento di Giustizia assevera : (c Le tasse di bollo non possono essere considerate oome imposte o tributi diretti od indiretti ehe eolpiscono le persone domiciliate nel Cantone od i beni giaeenti nel territorio cantonale: esse si applieano agli atti stipulati nel Cantone o destinati a far fede innanzi alle Autorita deI Cantone : ohiunque viene nel Cantone a richiedere la stesa di un contratto nelle forme e 001 ministero di funzionari sta- biliti dalle nostre leggi eontrae con oio stesso l'obbligo di solvere tutte le tasse fiscali, ohe le leggi medesime hanno stabilito per tutti gli atti conchiusi nel nostro territorio e rinuncia a qualsiazi eccezione. ) Questo ragionamento concerne materia opinabile, ma non e privo di fondamento ne di logico raziocinio: non eostituisce quindi giudizio arbitrario. 2. -Allega in seeondo luogo il rieorrente essere <cconsue- tudine costante » ehe qualora si redigano due eontratti in diV'ersi esemplari (in almeno due, eome nel easo in esame), un esemplare Elolo e considerato eome originale e ste80 su earta da bollo, gli ulteriori esemplari dovendo essere ritenuti come copie e quindi non soggetti 801 bollo. Ma. ehe questa pratiea costante esista, il ricorrente non ha dimostrato. Nel easo conereto non si tratta di eopie, ma di piu esemplari, ciascuno munito della firma autografs. dei eontraenti e ehe ogni esemplare Bis. soggetto al boll0
230 Staatsrecht.
e, contrariamente a quanto afferma. il ricorrente, 6onforme
a11a costante interpretazione della Iegge (v., tra altre, Ja
risoluzione deI Dipartimento di Giustizia deI 10 luglio
1900,
nella raccolta delle massime sm diritto di bollo).
Il Tribunale jeilerale pronuncia:
TI ricorso e respinto.
n. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
41. .Arret du ao juin 1930
dans la cause. Sociata de BanquG slÜsse
contre Depa.rtement des hanes du oanton de Geneve.
Double imposition. -S'agissant d'une banque dont l'exploitation
s'6tend BUr le territoire de plusieurs cantons. la methode
diroot.e admise par la. jurisprudence pour la. determination das
quotes-parts imposablas dans cas differents cantons ne doit
re de voir.
La Societe recourut c!)ntre cette taxation au Departe-
ment des Finances du canton de Geneve. Celui-ci rejeta
le recours par decision du 30 novembre 1929. Cette decision
a
fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal
federal.
Extrait de8 moti/s :
2. -L'arret Banque jeaerale c. Oonseil d'Etat neuck8,-
teloiB, du 25 janvier 1923 (RO 49 I p. 33), declare qu'en ce
qui concerne les banques dont l'exploitation s'etend sur
leterritoire de plusieurs cantons, les comptes da profits
ct pertes qui sont dresses separement pour chacun des
etablissements de la meme entreprise, fournissent le moyen
direct et sur de calculer la mesure en laquelle chacun a
contribue au benefice net total, et que c'est sur ces
comptes de profits et pertes qu'il convient de tabler pour
la determination des quote-parts imposables dans les dif-
ferents cantons.
La recourante estime qu'une foie les quotes-parts can-
tonales ainsi fixees, les cantons ne sont pas autorisee a
calculer d'apres leur propre legislation le montant du
Mnefice total sur lequel ils percevront l'impot corres-
pondant a leur quote-part. D'apres la recourante, le Mne-tre appliquee qu'autant qu'elle permet de repartir equita-
blement l'impöt et d'empecher Ia double impOsition. C'est le
cas pour la repartition du benefice net total d'apres les donneas
des comptes de profits et pertes. (Consid. 2.)
Tel n'ast point le cas, en revanche, pour la prime (agio) BUr remis-
sion de nouvelles actions par une socieM anonyme; elle n'ast
pa!!, au point de vue ooonomique, un benefice d'exploitation,
mais un accroissement de la. fortune socia.le, et sa. repartition
an quotes-parts cantona.les doit s'operer d'apres la. methode
indirecte (proportion entre las a.ctifs d'une succursa.le et l'en.
samble das actifs de la socieM). (Consid. 3.)
Une fois les quotes-parts fixees d'apres une methode uniforme,
las lois cantona.les sont applicables pour le calcul et l'imposition
das montants correspondantsaux quotes-parts. L'agiopeut a.lors
u:
(j Est considere comme Mnefice net imposable .....
2.
Les sommes a:ffecOOes a des fonds de reserve ou ades
fonds speciaux, y compris les sommes portees aux reserves
provenant de la prime (agio) sur l'emission de nouvelles
actions, en cae d'augmentation de capital. ~
Malgre les reclamations de la recourante, le fisc maintint
sa manütre traiM par le fisc comme un ben6fice net, si Ia. loi le statue.
(Consid. 2 et 3.)
En 1927, la Sociere de Banque Suisse a augmente son
capital-actions de 20 millions par l'emission de 40000
actions de 500 francs chacune (valeur nominale). Le cours
d'emission etait de 625 francs. D'ou un agio total da
cinq millions qui tut verse dans les fonds dereserve.
Doppel N0 41. 231
A l'oooa.sion de la taxation pour 1928, le fisc du ca.nton
de Geneve ajouta l'agio de cinq millions au Mnefice net
imposable de la recourante et le soumit a l'impöt suivant
1& proportion des actifs, soit pour 9,0499 % = 452495
francs.
Le fisc se fondait sur l'article 66 de la loi genevoise sur
100 contributions publiques, du 24 mars 1923, quiest ainsi
con
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