BGE 56 I 201
BGE 56 I 201Bge29.04.1930Originalquelle öffnen →
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VerwaJtungs-und Disziplinarrechtspflege.
nicht. Insbesondere kann das Amt entgegen der Meinung
der Vorinstanz den Anmeldenden nicht an den Richter
weisen und die Verfügung aussetzen, bis dieser die Ein-
tragsvoraussetzungen beurteilt habe. Sache des Grund-
buchamtes ist es vielmehr, die materiellen und formellen
Eintragsvoraussetzungen, in erster Linie also die Eintrags-
fähigkeit des Rechtes, dann die V erfügungsberechigung
des Anmeldenden usw. selbst zu prüfen (vgl. Art. 11-23
Gr V). Dass die Prüfungspflicht im einzelnen Falle eine
erhebliche Verantwortlichkeit in sich schliessen kann, hebt
sie nicht auf. Die Verantwortung des Eintrages hat das
Grundbuchamt übrigens nur auf sich zu nehmen, wenn
keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen gegeben
sind. Ergibt deren sorgfältige Prüfung diese Überzeugung
nicht, so ist die Anmeldung abzuweisen, worauf dem
Anmeldenden der Beschwerdeweg offensteht, ebenso wie
im Falle der Eintragung von der Gegenpartei die Grund-
buchberichtigungsklage angestrengt werden kann. Auf
jeden Fall hat aber der Anmeldende gemäss Art. 24
Abs. 2 GrV, wenn der Anmeldung nicht in dr Reihenfolge,
in welcher sie im Tagebuch figuriert, durch Eintragung
oder vorläufige Eintragung (Art. 966 Abs. 2 ZGB) Folge
gegeben wird, das Recht auf einen förmlichen und moti-
vierten Abweisungsentscheid. Ein solcher Entscheid ist
Voraussetzung dafür, dass der Eintragsanspruch weiter
verfolgt werden kann.
Demnach erkennt das Bundegericht :
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das
Grundbuchamt Langwies angehalten wird, den Kaufver-
trag Mettier/Zippert entweder einzutragen oder die An-
meldung durch förmlichen und motivierten Entscheid
abzuweisen.
Registersachen. No 36.
36. Sentenza della. l
a
Sezione civile deI a4 giugno 1930
nella causa Volpa.to
contro Ufti.oio fiiderale della proprieta. intellettuale.
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I brevetti non possono essere rilasciati ehe per le invenzioni
suseettibili d'applicazione industriale. L'Ufficio federale delIs
proprieta. intellettuale deve quindi esarninare se le domande
di brevetto presentategli riguardano un'invenzione non suseet-
tibile d'applieazione industriale.
Perehe un'invenzione debba eonsiderarsi suseettibile d'spplieazione
industriale basta ehe l'applieazione di cui e parola nel brevetto
sia rea.lizzabile eon i mezzi in esso indicati e ehe questi siano
deI dominio dell'industria, poeo importa il maggior 0 minor
vantaggio eommereiale ehe l'invenzione puo offrire.
A. -Il 19 febbraio 1929 il dottore chimico Vittorio
Volpato, in Milano, ha fatto istanza all'Ufficio federale
della proprieta intellettuale perche gli fosse rilasciato un
brevetto principale per un'invenzione intitolata « proeesso
per la produzione di oro ed argento ». La deserizione, la
rivendieazione e le sotto-rivendieazioni hanno il segu~nte
tenore:
« E' noto come 180 fisiea-ehimica moderna abbia ormai
distrutto eompletamente 180 teoria dell'esistenza di nume-
rosi cosidetti eorpi semplici, dimostrando, in modo incon-
futabile, ehe tutti i corpi sono formati dagli stessi ioni e
che dal vario modo di aggregazione di detti ioni neUe
molecole dipendono le differenze che si riseontrano da un
corpo all'altro. -In base 80 questi eoncetti nuovi, e stata
rieonosciuta la possibilita di trasformare dei metalli di
poco pregio in metalli nobili, e per trovare il modo di
effettuare tale trasformazione sono stati intrapresi intensi
studi e laboriose ricerehe. -La presente invenziQne si
riferisce appunto, ad un processo per 180 produzione di
oro ed argento partendo da ferro ed acciaio 801 carbonio e,
. particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto,
acciaio derivanti da oggetti ehe hanno subito forti solle-
eitazioni od attriti durante il loro uso. -Tale processo
S02 Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege. oonsiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza atta a.d imprimere una velocita oentripeta. a.gIi ioni delle 101'0 m,olecole~ ad esempio una forza magnetica, e, sucoossivamente, nel trattare i mate-' riali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con bagni a.cidi 80 base di cloro, contenenti opportune propor- zioni d'a.cqua. -Si riesce, in definitiva, a.d ottenere 1'01'0 e l'a.rgento in proporzioni sempre costanti di 1 80 2, e runo e l'altro a titolo 1000, vale a. dire di purezza assoluta. - NeUa realizzazione pratiea deI processo aceennato, si sottopongono, dunque, i materiali ferrosi od acciaiosi da eui si vuol rieavare I'oro e l'a.rgento a.d una ealamitazione preventiva, ehe viene effettuata, prima, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto elettromagnetioo in eireuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di nonmeno di 100 HP, e, suecessivamente, dopo introdotti i materiali citati in apposite vasehe, mediante un elettromagnete immerso oon i propri poli neUa massa ferrosa. -S'inizia 80 tal punto il trattamento ehimieo, ehe si compie, eome gia detto, mediante bagni di a.cidi 80 base di doro. ~ Tale tratta- m,ento dura da 35 a 45 giorni, eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi compiendo due travasi det bagno e due eonseguenti riempimenti giornalieri, ehe provocano rispettivamente 10 seoprimento della massa ferrosa per un eerto numero di ore ed il ~uo sueeessivo rieoprimento eol bagno. -AHa fine dell'operazione s'introduee nei bagni della sabbia purissima, ad esempio tipo Fontaine- bleau, fusa in precedenza, la quale fa da agente di preei- pitazione nel bagno dei due metalli nobili ottenuti, aHo stato colloidale. -NeHe vasehe resta, eosi, illiquido deI bagno impoverito deI precipitato prodotto dalla sabbia ed una fanghiglia, 0 residuo ferroso, ehe eontiene 1'0ro e l'argento prodotti. -L'estrazione di questi due ultimi metalli da detta fanghiglia si puo eompiere senz'aleuna. diffieolta. -S'intende ehe i particolari di realizzazione deI proeesso possono variare a seeonda delle eircostanze, Registersachen. No 36. 203 senza perdo uscire dall'ambito deI trovato. -Rivendica- zione. 10 Processo per produrre oro ed argento, partendo da. ferro ed acciaio 801 earbonio e, partieolarmente, da rottami di detto ferro e di detto accia.io derivanti da oggetti ehe hanno subito fOI-ti sollecitazioni od attriti durante il 101'0 uso, il quale proeesso consiste nel sotto- porre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza. atta ad imprimere una. veloeita eentripeta agli ioni delle 101'0 moleeole, ad esempio una forza magnetica, e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, eon bagni acidi a base di cloro, eontenenti opportune proporzioni d'a.cqua; da tali bagni l'oro e l'argento formatisi venendo preeipitati allo stato eolloidale mediante l'introduzione nei bagni stessi di sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau, fusa in precedenza. -Sotto-Rivendicazioni. -1° Processo di eui aHa rivendieazione, earatterizzato dal fatto ehe, prima deI trattamento ehimico, i materiali ferrosi od aceiaiosi da eui si vuole ricavare l'oro e l'argento sono sottoposti ad una calamitazione ehe viene effettuata, in una prima fase, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto elettromagnetico in eircuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di non meno di 100 HP, ed, inuna fase sueeessiva, dopo introdotti i materiali in apposite vasche, mediante un elettromagnete immerso eon i propri poli neUa massa ferrosa. -20 Processo di eui alle rivendicazione ed alla sotto rivendieazione 1, caratterizzato dal fa.tto ehe il trat- tamento ehimico, il quale dura da 35 a 45 giorni, si eompie eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi effettuando due travasi dei bagni e due conseguenti riem- pimenti giornalieri, ehe provoeano rispettivamente 10 scoprimento della massa ferrosa per un eerto .numero di ore ed il suecessivo suo rieoprimento eoi bagni. » TI 24 ottobre 19291'Uffieio ha., in applicazione dell'art. 27 ep. 1,1. f. sui brevetti d'invenzione, respinto 180 domanda, riflettendo questa, a suo giudizio, « esclusivamente un'in-
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venzione inattuabile e quindi non suscettibile d'applica-
zione industriale. »
B. -In tempo utile, il22 novembre 1929, il richiedente
ha inoltrato ricorso di diritto am,ministrativo al Tribunale
federale, concludendo :
(! 1. Es sei festzustellen, dass die Erfindung praktisch
ausgeführt, verwertbar und aus diesem Grunde als patent-
fähig zu erklären sei.
2.
An das Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern
soll das Begehren zur Wiederaufnahme der weitern Prü-
fung der zurückgewiesenen Anmeldung gestellt werden.
3.
Der Anmelder soll unter Ansetzung einer angemes-
senen Frist Gelegenheit bekommen, n6tigenfalls vor dem
Bundesgericht weiteres Beweismaterial für die Patent-
fähigkeit seiner Anmeldung vorzulegen. ))
Al ricorso era unita Ia copia, non autenticata, d'una
reiazione 31 ottobre 1929 deI prof. Gino Panebianco edel
sig. Umberto Fracari sugli esperimenti da essi eseguiti
allo scopo di controllare il processo Volpato per la tras-
formazione deI ferro in altri metalli.
Da questa relazione il ricorrente trae la conclusione che
degli esperimenti scientifici controllati avrebbero dimos-
trato che il processo pel quale chiede la patente potrebbe
essere eseguito in pratica.
O. -Rispondendo il20 dicembre 1929, l'Ufficio federale
della proprieta intellettuale ha chiesto la reiezione deI
ricorso. Secondo
l'Ufficio, l'inattuabilita dell'invenzione
risultereb be dagli studi scientifici stessi, ai quali Ia domanda
fa allusione : forze chimiche e forze fisiche deI genere di
quelle usate dal ricorrente sarebbero prive d'azione sui
nuclei atomici. La relazione prodotta dal Dr. Volpato non
sarebbe atta a scuotere « un fondam,ento scientifico creato
da secolare esperienza e confermato, per Ia pratica, dalle
piit recenti ricerche. »
D. -Con ordinanza deI 23 dicembre 1929 il giudice
delegato
ha assegnato al ricorrente un termine per la
produzione dell'ulteriore materiale probatorio, deI quaJe
Registersachen. N° 36.
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era parQla sotto cifra 3 delle oonclusioni deI suo ricoo.
TI 13 febbraio 1930 il ricorrente ha fatto pervemre
l' originale autenticato d'una relazione in tedesco, ione in italiano, lingua nella quale essa sembra essere
stata originariamente stesa ; a tale documento era unita
una copia dei certificati d'analisi della S. A. Cooperativa
di studi e ricerche industriali.
Pronunciandosi su questo materiale l'Ufficio ha, il
29 marzo 1930, persistito nel suo precedente amso, invo-
cando, se d'uopo, una perizia.
E. -Con ordinanza delI 0 aprile 1930 il giudice delegato
ha disposto :
(( 1.'-...
2. E istituita una perizia sulla questione di sapere se
l'invenzione, per Ia quale il ricorrente ha domandato ~
brevetto all'Ufficio federale della proprieta intellettuale In
data deI 19 febbraio 1929, e suscettibile d'applicazione
industriale a' sensi degli art. 1 cp. 1 e 27 cp. 1 della Iegge
federale
sui brevetti d'invenzione (deI 21 giugno 1907),
vale a dire se l'appIicazione indicata nel chiesto brevetto
e realizzabile con i mezzi designati e se questi sono deI
dominio dell'industria.
3. Quale perito e designato il prof. Paul Dutoit, dell'Uni-
versita di Losanna.
4. Alle parti e assegnatoun termine di giorni 20 (venti)
daJ ricevim,ento deUa
presente ordinanza per far valere
contro il perito eventuali motivi di ricusa. 'otto
data deI 30 maggio 1929, dell'on. prof. dott. G. Panebmnco
per la S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali s
di un esperimento da esso eseguito per controllare 11
processo Volpato ; esso ha rimproverato all'Ufficio federale
della
proprieta intellettuaJe d'avere, respingendo la. do-
manda, esorbitato dalle sue com petenze ed ha conchmso
chiedendo ch'esso Ufficio avesse a (( riprendere in esame
la domanda Volpato ».
Successivamente, accedendo ad una domanda dell'Uf-
ficio il ricorrente ha fatto seguire una copia della stessa
rela
206 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. 5. Entro 10 stesso termine il ricorrente versera aHa cassa deI Tribunale federale la somma di 200 fchi. (duo- cento) quale anticipo per le spese di perizia. . 6. Ove l'antieipo non fosse versato entro il termine asse- gnato, si riterra ehe il rieorrente rinuneia aHa perizia ed il giudizio sara prolato sulla base delle affermazioni d' ordine seientrnco dell'Ufficio federale della proprieta intellettuale. 7. • »). II 29 aprile 1930 il rieorrente ha ehiesto una proroga di un mese per il versamento dell'anticipo. Tale proroga gli e stata eoncessa il 1 0 maggio 1930. II termine prorogato e scaduto senza ehe l'antieipo ehiesto al ricorrente sia stato da lui versato. Gonside;rando in diritto :
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