BGE 54 III 137
BGE 54 III 137Bge17.01.1923Originalquelle öffnen →
136 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 26.
Pfändungs-bezw. Arrestgläubigers gegen die Pfandunter-
schlagung, also um eine rein betreibungsrechtlichen
Gründen entspringende Massnahme, die weder die Sub-
.
stanz der Sache trifft, noch an dem materiellen Rechts-
verhältnis etwas
ändert (vgl. auch BGE 39 I S. 147 =
Sep.-Ausg. 16 S. 29). Ob das Betreibungsamt und die
Aufsichtsbehörden den bezüglichen Eigentumsanspruch
ihrerseits für begründet erachten
oder nicht, spielt
hiebei keine Rolle, da darüber ja ausschliesslich die
Gerichte
zu entscheiden haben. Von diesem Grundsatz
ist auch nicht deshalb eine Ausnahme zu machen,
weil das Betreibungsamt vorliegend seinerzeit selber
dem
Ansprecher die fraglichen Objekte verkauft hat;
denn abgesehen von der iprinzipiellen Unzulässigkeit
derartiger Ausnahmen erscheint dies schon deshalb nicht
gerechtfertigt, weil ja das Betreibungsamt nicht wissen
kann, ob nicht (was die Vorinstanz übrigens selber nicht
für ausgeschlossen erachtet) das Eigentum inzwischen
wieder vom Erwerber
auf die Arrestschuldnerin zurück-
übertragen worden sei. Die Verfügung des Betreibungs-
amtes betreffend die amtliche Verwahrung der Arrest-
objekte ist somit, entgegen dem Entscheide der Vor-
instanz, auch bezüglich der hier streitigen, von Huwyler
zu Eigentum angesprochenen Gegenstände zu bestätigen.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. 137
27. Eatratto dalla Sentenza. 3 maggio 199B
nella causa Albrizzi.
L'autorita cantonale di vigilanza non PUO delegare ad altra auto-
rita (nella fattispecie, al Pretore) le pratiche stesse di conci~
liazione previste dagIi art. 9 e 10 deI regolamento 17 gennaio
1923 sulla realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
potra delegarle tutt'al piu determinati atti di istruzione
(legge cantonale di attuazione. della LEF, art. 12).
Die Aufsichtsbehörde kann die Leitung der in Art. 9 und 10
der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von
Anteilen an Gemeinschaftsvermögen voIi117.Januar
1923 vorgesehenen Einigungsverhandlungen nicht an eine
andere Behörde (z. B. im Kanton Tessin an den Prätor)
delegieren, sondern höchstens die Vornahme einzelner
bestimmter Instruktionsmassnahmen (vgl. Art. 12 des
Einführungsgesetzes des Kantons Tessin zum SchKG). ;
L'autorite cantonale de surveillance ne peut pas charger une
autre autorite (en l'espece le Preteur) du soin de conduire les
pourparlers de conciliation prevus par les art. 9 et 10
de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie
et la. realisation des· parts de communautes ; tout au plus
peut-elle lui demander de proceder ades actes determines
d'information (cf art. 12 de la loi tessinoise d'introduction
de la LP).
Ritenuto in linea di fatto:
A. -Nell'esecuzione N° 72 628, gruppo No 5678, a
carico dell'avvocato Giuseppe Albrizzi
in Lugano, fu
staggita il 10 ottobre 1927
la quota ereditaria spettante
all'escusso nella successione indivisa della di lui consorte
Pia nata Primavesi. Giunta l'esecuzione aUa fase della
realizzazione,
l'Ufficio faeeva stanza presso I'Autorita
di Vigilanza perehe detenninasse il modo di realizzazione
della
quota pignorata: in seguito di ehe I'Autorita di
Vigilanza, con ufficio deI 10 febbraio
u. s., incaricava
il Pretore di Lugano-Citta di procedere «agli incombenti
»ed alle pratiche conciliative di cui all'art: 9 deI regola-
»mento 17 gennaio 1923 sulla realizzazione dei diritti
» in comunione. » Comparse le. parti davanti il Pretore
138 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27. all'udienza deI 10 marzo u. s., l'avv. G. Noseda, agendo per leeoeredi signore Albrizzi, impugnava la eompe- tenza deI Pretore, asserendo ehe le pratiehe conciliative . dovevano essere esperite 0 dall'Autorita di Vigilanza 0 dall'Ufficio stesso, non dal Pretore, il quale, secondo la legge cantonale di attuazione della LEF, non e ne organo di esecuzione ne Autorita di Vigilanza. R -Colla decisione querelata l'Autorita eantonale di Vigilanza respingeva l'eeeezione sollevata dall'avv. Noseda e manteneva il suo primo provvedimento in base all 'art. 12 della legge cantonale di attuazione. Donde rieorsi attuali inoltrati nei termini e modi di legge. Considerando in diritto : 1 0 -L'organizzazione delle Autorita di Vigilanza spetta aUa legislazione eantonale (art. 13 LEF). Seeondo l'art. 12 della legge di attuazione tieinese della LEF, la vigilanza sugli uffiei di eseeuzione e fallimenti ineombe ad una sezione dei Tribunale di Appe1lo eomposta da tre membri, la quale (art. 12 in line) «puo delegare ai » Pretori gli atti di vigilanza sugli uffiei 0 di istruzione » dei rieorsi ehe eredesse eonveniente. » E evidente ehe, parlando un po vagamente di « atti di vigilanza »,la legge ha inteso delegare ai Pretori solamente il suo jus inspee- tionis, vale a dire la faeolta di sarvegliare in modo generieo la gestione degli uffiei, precedendo,ove oeeorra. a delle ispezioni. Questo primo disposto dell'art. 12, ehe la querelata decisione deI resto non invoca, non e quindi applicabile nella fatispecie. Resta da' esam1nare se possa trovare applicazione il seeondo idisposto, ehe autorizza I'Autoritä. di Vigilanzaa delegare ai Pretori «l'istruzione dei ricorsi ». 2 0 -La risposta non puo essere ehe negativa of Occorre anzitutto rilevare ehe nell'ipotesi prevista dall'art. 10 deI regolamento, 17 gennaio 11923 (non e parola di un rieorso 0 non puo; quindi trattacsi deUa sua istruzione. ' L' Autorita cantonale di Vigilanza e adita direttamente dall'ufficio, non mediante un rieorso, ma e01la semplice Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 27. 139 trasmissione dell'incartamento. A tenore di legge dunque, anehe questa seeonda ipotesi dell'art. 12 non sarebbe applicabile. Si potrebbe tutt'al piiI ammettere, ehe all' Autorita di Vigilanza spetti 1a faeolta di delegare al Pretore determinati atti di istruzione. Sarebbe infatti eoneepibile ehe prima di iniziare altre trattative di eoneiliazione 0 di determinare il modo di realizzazione, l' Autoritä. di Vigilanza ritenesse opportuno di provoeare dagli interessati nuove diehiarazioni 0 chiarimenti piiI eompleti. Interpretando estensivamente l'art. 12 del1a Iegge di attuazione si potrebbe quindi ammettere, ehe I' Autorita di Vigilanza possa delegare ai Pretori la eura di raeeogliere queste diehiarazioni e questi chiarimenti eomplementari eome nuovi elementi d'istruzione. Oecorre tuttavia rilevare ehe, se troppo generiea, siffatta delega non sarebbe immune da ineonvenienti. Bisognerebbe, ad ogni modo, che l'Autorita di Vigilanza determinasse, nella sua decisione· esattamente i punti sui quali ritiene neeessarie delle nuove indagini, il Pretore non potendo essere inearieato, se non dei provvedimenti d'istruzione considerati indispensabili dall' Autorita di Vigilanza, e non potendo quindi essere questione ehe sia lasciato libero di determinare esso stesso gli atti cui deve procedere poiehe, secondo Ia legge, il Pretore non e e non dev' essere ehe un semplice organo di esecuzione. 3° -Ma nel easo in esame nulla di tutto ci<>. ,Il Pretore non e stato incaricato di determinate r .isure d 'istruzione, sibbene di procedere alle pratiche stesse di conciliazione, vale a dire ad un atto, da eui esula ogni earattere di provvedimento d'istruzione. E bensi vero ehe, a stregua dell'art. 10 deI eitato regolamento, l'Autorita di Vigilanza non e tenuta a procedere a nuove pratiche di conciliazione. Non ne ha ehe la facolta ; ma se ne fa uso, dovrä. procedervi essa stessa e non pu<> delegarle ad altri. La Camera Eseeuzioni e Fallimenti pronuncia: I ricorsi sono ammessi.
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