BGE 52 III 22
BGE 52 III 22Bge23.10.1925Originalquelle öffnen →
22 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 7.
in welchem Beschwerde geführt wird, gleichwie wegen
Unterlassung oder unvollständiger Vornahme jeglicher
Amtshandlung gemäss
Art. 17 Ahs. 3 SchKG ohne
~efristung Beschwerde geführt werden kann, solange nur
1Illmer deren Nachholung bezw. Ergänzung noch möglich
ist. Lässt sich somit die vorliegende Beschwerde nicht
wegen Verspätung von
der Hand weisen, so muss die
Sache zur materiellen Beurteilung zurückgewiesen" werden,
der vorgängig die Vorinstanz durch Einholung von
Ver-
nehmlassungen des Konkursamtes und nötigenfalls auch
der Mitglieder des Bureaus festzustellen haben wird
welche Behauptungen der Beschwerdeführer überhaupt
bestritten
und infolgedessen allfällig zum Gegenstand
eines Beweisverfahrens zu machen sind.
2. . ........................................... .
Demnach erkennt
die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass der
angefochtene Entscheid aufgehoben"
und die Sache zu
neuer Beurteilung
an die Vorinstanz zurückgewiesen
wird.
7.
Sentenza 18 febbrajo 1926 nella causa Biva.
Ove i1 debitore sia stato disereflato e non abbia contestata la
diseredazione, i ereditori, ehe
a1 momento dell'apertura
della suceessione sono portatori di certificati di earenza
di beni, sono autorizzati a promuovere l'azione di disere-
dazione, ma sino a tanto ehe la diseredazione non e annullata
non e ossibile il pignoramento della quota ehe spetterebb
al debltore se non losse stato diseredato.
A. -Il 24 settembre 1925 mancava ai vivi Pia
Albrizzi,
nata Primavesi, in Lugano. Con testamento
luglio 1925,
la defunta aveva disereditato il marito Giu-
seppe Albrizzi, di modo ehe
la successione passava alle
figlie Andreina, Augusta, Maria Luigia e Giuseppina.
n
Schuldbetreibungs-uud Konkursrecht. N° 7. 23
23 ottobre 1925 l'Ufficio di Lugano pignorava a favore
dei ereditori Adolfo e Alfonso
Riva e Giuseppe Moccetti
in Lugano (gruppo N° 2460) « la quota parte di eredita
)
spettante al debitore Giuseppe Albrizzi nella suecessione
» della defunta di lei consorte Pia Albrizzi nata Prima-
vesi I). In precedenza, in oceasione di un sequestro
ottenuto dal creditore Moccetti, le coeredi, eon eommuni-
cazione deI 3 ottobre 1925, avevano notifieato
all'Ufficio
che il padre Ioro era stato disereditato dalla consorte
a norma dell'art. 477 eif. 2
ces. In segnito, essendo Ioro
stato communieato anehe il pignoramento 23 ottotre,
con lettere 19 e 3() novembre, esse notificavano all'Uffieio,
ehe la communicazione 3 ottobre doveva essere considerata
come
atto di rivendicazione dei diritti staggiti, e doman-
davano che
l'Ufficio dovesse procedere in eonformita
degli art. 106-109 LEF, assegnando ai creditori pigno-
ranti
il termine di 10 giorni per procedere in giudizio.
B. -Nel frattempo, i creditori Adolfo ed Alfonso
Riva avevano diffidato il debitore Giuseppe Albrizzi
(art. 524
CCS) a dare inizio entro 20 giorni all'azione di
contestazione della clausola di diseredazione, sotto
la
comminatoria che, in caso negativo, l'azione sarebbe
stata proposta dai creditori stessi. n 15 novembre il
diffidato dichiarava di rifiutarsi dal contestare la disere-
dazione, ritenendola giusta e meritata.
In seguito di
che i creditori Alfonso ed Adolfo Riva, asserendosi
in
possesso di regolari atti di carenza di beni, iniziarono,
per Ioro conto, contro le coeredi Albrizzi la causa di
contestazione della diseredazione, la quale
e pendente
avanti la Pretura di Lugano-Citta.
C. -Con lettera 2 dicembre 1923 l'Ufficio, :rispon-
dendo alla diffida 3 ottobre delle coeredi IAlbrizzi di
procedere,
in relazione al pignoramento 23 ottobre,
giusta gli art.
106-109 LEF, dichiarava di non ritenere
applicabile nella fattispecie questa procedura, dovendosi
invece seguire quella dell'art. 122, poiche si
trattava deI
pignoramento di
una quota creditaria.
24 Schnldbetreibnngs-und Konkursrecbt. N° 7. D. -Da questo provvedimento le eoeredi rieorsero all'Autorita cantonale di Vigilanza domandando ehe fosse ingiunto all'Ufficio di fare applieazione delI 'art. 100 LEF. Con decisione 13 gennaio u. s. l' Autoritä. di Vigilanza aceolse il gravame. Motivi : Non e vero ehe la procedura di rivendicazione a nonna degli art. 106-109 LEF non sia applicabile nell'ipotesi in eui il pignoramente porti su diritti immateriali. Oeeorre dunque dar seguito alla rivendicazione. Piil tardi, supposto ehe una causa a sensi delI 'art. 109 sia introdotta, poträ. essere il easo di sospenderIa in attesa dell'esito della causa iniziata dai ereditori Riva eontro la diseredazione deI padre Albrizzi. E. -Da questa decisione i ereditori Riva ricorrono al Tribunale federale domandandone l'annullamento. Considerando in diritto: 11 debitore Giuseppe Albrizzi e stato diseredato e non solo ha rinunciato a contestare la diseredazione, ma ha espressamente dichiarato di riconoseerla come giusta e fondata. Egli non ha quindi alcun diritto ad una quota dell'ereditä. di sua moglie e questo diritto inesistente non puö per eonseguenza fonnare oggetto di pignoramento. In mancanza di una disposizione speciale, si sarebbe soltanto potuto ehiedere, se la rinuncia deI debitore a contestare la validitä. della sua diseredazione non avesse po~uto .fonnare oggetto di azione revocatoria da parte deI SUOl creditori danneggiati, ma anche in questo caso il pignoramento della sua quota non sarebbe stato possibile ehe dopo l'ammissione delI'azione revocatoria. Ma ·questa dispo'sizione speciale esiste. L'art. 524 CCS autorizza espressamente i creditori, ehe al momento dell'apertura della sueeessione erano gia portatori di un atto di earenza di beni eontro il debitore, a contestare la sua diseredazione, ove egli rifiuti di farIo. Questa disposizione regola la situazione e provvede in modo suffieiente alla salvaguardia degli interessi dei creditori, Sehnldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 7. 25 ehe in caso di ammissione della loro azione possono agire direttamellte eontro gli eredi onde ottenere il pagamento deI Ioro eredito fino a concorrenza dell'im- porto della quota deI 10ro debitore diseredato. Ma sino a tanto ehe la diseredazione non e annullata , il pignoramento della quota deI discredato non e possibile per mancanza di oggetto. l'erede, come tale, non avendo piit nessun diritto aHa sua quota in seguito alla sua rinuncia ed i suoi creditori non avendo nessun diritto all'infuori di quello loro aceordato delI 'art. 524 CCS. Una diversa soluzione avrebbe per eonseguenza di ledere i diritti degli altri ereditori portatori di un atto di carenza di beni eontro l'erede diseredato. Essi hanno, per legge. il diritto di eontestare la diseredazione ed hanno un anno di termine per proporre la loro azione. Questo diritto diventerebbe pratieamente illusorio, se si per- mettesse ad un ereditore di pignorare la quota ereditaria, prima ehe la diseredazione sia annullata, e di acquistare eosi un diritto di preferenza su di essa nei eonfronti dei ereditori ehe non hanno chiesto di parteciparvi nei termini di trenta giorni. Per questi motivi il pignoramento 23 ottobre 1925 vien annullato d'ufficio per mancanza di oggetto e la procedura di rivendicazione risulta per ciö stesso inappli- cabile. La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il pignoramento 230ttobre 1925 viene annullato d'uf- ficio e di conseguenza e annullata anche la decisione 13 gennaio dell'Autorita cantonale di Vigilanza.
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