BGE 52 III 173
BGE 52 III 173Bge07.10.1920Originalquelle öffnen →
172 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 42.
gemäss Art. 814Abs. 3 ZGB vereinbarten Naehrückun
recht bestehen. ' ' '
,
3. -,Muss also' ein Bestehenlassen von zu Faustpfand
gegebenen Grundpfandtiteln grundsätzlich als zulässig
erachtet werden, wenn der Faustpfandgläubiger sieh
hiemit infolge einer vom Ersteigerer der Liegenschaft
an Stelle der Leistung von Barzahlung erklärten Schuld-
übernal;une
zufrieden gibt, so ist hiebei allerdings insofern
eine Einschränkung
zu machen, als der betreffende
Grundpfandtitel, falls die Forderung, die
durch dessen
Verpfändung sichergestellt worden war,
den Nominal-
betrag des Titels nicht ,erreicht, nur bis zur Höhe des
niedrigeren
Fordeungsbetrages aufrechterhalten werden
kann. Denn gemäss
Art. 126 VZG ist, wenn eine dureh
einen Grundpfandtitel faustpfandversicherte Forderung
kleiner als der gepfändete Titel ist, der Mehrbetrag nicht
als grundpfandversichert zu kollozieren, woraus sich
notwendigerweise ergibt, dass eine Aufrechterhaltung
es ,
43.
Sei1tmza, 17 110vembre 1926 nella causa Ja.UDWI21.
Esecuzione in' via di realizzazione di pegno immobiUare. -
Non oecorre
ehe gIi aecessori siano menzionati nel pre-
oot1:,o eseeutivo: essi 10 saranno nell'eleneo-oneri in occa-
sione deI
cui deposito sono da liquidarsi le con'testazioni
ehe li conoornono.
A. -Con domanda di esecuzione deI 15 agosto 1926
Enrico Meyer
in Massagno chiedeva all'ufficio di Locarno
di procedere contro Ernesto
Baumann in Muralto in
via di realizzazione di pegno immobiliare per il paga-
mento di fchi '15,000 ed accessori. Nella domanda e
menzlonato, ehe oggetto deI pegno sono gli stabili
373 a---d della mappa di Muralto (casa adibita ad
albergo-pensione con giardino e rustici) «nonche tutti
i mobili eontenuti nell'albergo stessocomme da iscri-
zione ipotecaria.
» AHa domanda era unito, oltre l'atto
di iscrizione ipotecaria, il titolo di credito, vale a dire
un atto notarile dei 16 ottobre 1925, col quale il debitore
aveva costituito ipoteca sui detti stabili e sui mobili
ehe vi si trovavano ed « erano adibiti all'esecizio della
pensione
ll, specificati in un inventario che ',all'atto
deH'iscrizione dell'ipoteca venne deposto presso rUfficio
dei Registri di Locarno. Il precetto eseeutivo deI 27
agosto 1926, steso
in base aHa domanda di esecuzione,
indica
come oggetto dei pegno gli stabili predetti « non-
ehe tutti i mobiIi eontenuti nell'albergo-pensione
come da iscrizione ipotecaria ».itels rliaupt die Gewerbekasse noch willenS ist:
an ihrer Vereinbarung mit der Genossenschaftszimmerei
festzuhalten,
trotzdem eine Übertraguug des Titels nur
in reduziertem Betrage zugelassen wird. '
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer:
Der, Rekurs wird im Sinne der Motive teilweise gut-
geheissenuch nur in diesem reduzierten Umfange mög-
hch 1st. Ern Bestehenlassen des Titels in seinem vollen
Betrage
hätte zur Folge, dass allfällige nachgehende
Grundpfandgläubiger, deren
Ford{'rungen dem Er-
steigerer überbunden wurden, in ihren Rechten benaeh-
teiligt würden, da diese dadurch des ihnen auf Grund
von Art. 815 ZGB erwachsenen Anspruches auf Nach-
rückung in die leere PfandsteIle, die aus der nur teil-
weisen Verfügung des Geminschuldners über seinen
Titel entstand, wieder verlustig gingen (abweichend
LEHMANN, Kommentar zu Art. 815 ZGB S. SOl Note
18). Aus dem bei den Akten liegenden Lastenverzeichnis
ergibt sich, dass die streitige Forderung der Gewerbe-
kasse
im Momente der zweiten Steigerung 23,839 Fr.
35 Cts. betrug. Bis zu diesem Betrage erscheint daher
die Aufrechterhaltung des bestehenden Titels zulässig
und es ist infolgedessen das Konkursamt Bern-Land
anzuhalten, das zuständige Grundbuchamt zur Vor-
nahme der für die Übertragung im vorgenannten Sinne
Sclluldbetrelbungs-und Konkursrecht. N° 43. 173
notwendigen Abänderungen des Titels zu veranlassen
sofern
üb
174 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 43. B. -Con rieorso deI 6 settembre u. s. il debitore ehiedeva aU'AutoritA eantonale di Vigilenza l'awl1illa- mento< deI preeetto esecutivo, allegando, tra rutro,. ehe ,non vi emno menzionati dettagliamente i mobili dei quali, eome aceessori degli stabili. era cltiesta la realizzazione. C. -Con decisione deI 29 settembre 1926 l'AlitOritä cantonale di Vigilanza respingeva iI gravame per i motivi seguenti: La domanda di esecuzione menziona ehe e ehiesta la realizzazione dei mobili eontenuti neU'alhergo, eome aHa nota di iscrizione ipotecaria, ehe venne prodotta all'ufficio, alratto della domanda di eseeuzione. Tale indicazione e sufficiente ai fini dell'art. 151. senza ehe sia necessario trascrivere nella domanda di esecuzione tutte le centinaia di mobili ritenuti accessori degli stabili eome all'inventario e sui quali venne costituita ripoteca. D. -Da questa decisione il debitore e ricorso al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto : Dai eombiriati disposti degli art. 151, 152 e 69 LEF emerge, ehe in un eseeuzione in via di realizzazione deI pegno, il precetto eseeutivo deve menzionare « l'oggett~ deI pegno ». Giusta rart. 805 CC, come fu costantemente interpretato dal Tribunale federale (RU 43 11 p. 602 e 603; 43 11 p. 269), stabili ed aecessori (10 siano essi secondo l'uso deI luogo 0 seeondo l'intenzione deI pro- prietario, art. 644 ep. 2 CCS), costituiseono un'unita ed il pegno ehe li eolpisce e unieo ed ha per oggetto gli stabili e gli aeeessori giuridieamente eonsideratti come inseparabili dagli stabili. Per soddisfare aHa esigenza degli art. 69, 151 e 152 LEF basta quindi ehe il precetto indiehi eome oggetto di peguo, gli stabili di eui si· chiede la realizzazione. questa designazione eomprendendo di pieno diritto anehe gli accessori. Il preeetto in eiame soddisfa a questa esigenza ed e quindi regolare. Con eio il debitore non Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 43. 175 viene privato deI diritto di contestare ehe determmati beni abbiano carattere di aeeessori e quindi non possano essere realizzati, ma questo diritto non deve 'e:ssere esereitQ per via di opposizione, la quale nell'esecuzione per Ja realizzazionedel pegno immobiliare non puo avere per oggetto ehe la contestazione dei credito 0 dell'esistenza 0 dell'esigibilita dei pegno. Le eontesta- zioni riguardanti gli accessori vengono liquidate in occasione dei deposito dell'eleneo-onori. Preserive infatti rart. 34: lett. a RRF, appIicabile in virtiI delI 'art. 102 ibidem anche alle esecuzioni di realizzazione deI pegno immobiliare, ehe r elenco-oneri deve menzionare gli aeees- sofi ehe sono da specificare e stimare secondo I' art. 11 RRF: il quale dispone, tra altro, ehe se un illventario esatto e completo e deposto presso I'Uffieio dei Registri, bastera ehe le menzioni e le stirne siano fatte per eategorie, con riferimento all'inventario (3rt. 11 cap. 2 RRF). L'eienco- oneri cosi compilato sara dall'ufficio comunicato agli interessati nominati nell'art. 37 RRF. i quali, nei termini legali, potranno contestarlo, anehe per riguardo agli accessori iscrittivi, sia pretendendo ehe vi vengano menzionati, qua li aeeessori, altri oggetti, sia contestando la qualita di accessori aquelli ivi indicati (art. 37. 38 e 102 RRF; art. 2, 10, 17-19 delle Istruzioni 7 ottobre 1920 deI Tribunale federale per l'applicazione deI RRF ; vedi anehe, ibidem, i formulari obbligatori 1, 7, 9-12). Il seguito di questo procedimento di appuramento degli aeeessori e indicato dagli art. 40, 41 e 102 RRF cui, ai fini di questo giudizio, basta fare riferimento. Per questi motivi, La Cameraesecuzioni e· fallimenti pronuncia: Il ricorso e respinto.
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