Insurance accident notice period starts with knowledge of consequences

BGE 52 II 154Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II21.12.1910Partially Granted

Zusammenfassung

The insured notified an accident to Zurich only in 1923, long after a 1921 fall from a tree. The Ticino Court of Appeal had awarded only a permanent invalidity annuity. Zurich appealed, arguing late notice under the policy and exclusion because the disabling consequences appeared more than one year after the accident. The Federal Court held that the 30-day notice period under Art. 38 LCA begins when the insured can recognize the accident and its potential compensable consequences, so the notice was timely. However, the policy clause limiting liability to accidents whose damaging consequences occur within one year was valid and meant the insurer was not liable for the permanent invalidity claim. The appeal was therefore granted.

Regest

Art. 38 LCA; notice of accident and contractual limitation of liability in accident insurance; the insured's duty to notify arises only when he knows, or in good faith can recognize, that the occurrence may entail a compensable claim. Latent or initially insignificant injuries do not trigger immediate notice. By contrast, a clause limiting coverage to accidents whose damaging consequences manifest within one year after the occurrence is not a forfeiture or prescription period, but a permissible contractual delimitation of the insurer's risk; it is not invalid under Art. 46 or Art. 98 LCA. The accident itself remains the insured event even if its consequences appear later (consid. a-b).

Gesamter Gesetzestext

Versicherungsvertrag. No 29. VII. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 29. Sentenza. 24 marzo 1925 della. n a Sezione civile nella causa Zurigo contro Bamazzina.. Termine per denunziare l'infortunio seeondo l'art. 38 legge sul contratto di assicurazione. Quando ha principio l'obbligo a denunzia? Limitazione della responsabiHHl deIl'assi- curatore agli infortuni ehe hanno prodotto delle eonse- quenze dannose entro ranno in cui essi avvennero. Liceita di questa clausola. Art. 38 eap. 1 e 2, 45, 46 e 98 della Iegge sul contratto di assicurazione. A. -n 14 luglio 1919-Lodovico Ramazzina in Someo conchiudeva colla Societa di Assicurazioni La Zurigo un contratto di assicurazione contro gli infortuni, col quale questa si obbligava a pagargli, in caso di invalidita totale, la rendita di un capitale di 20,000 fehi. ; in easo di invalidita parziale, una rendita eorrispondente al grado della ineapacita al lavoro subita, ed in easo di incapacita temporanea, un indennizzo giornaliero di 5 fchi. La polizza dispone nell'art. 5 delle condizioni generali, ehe ogni infortunio deve essere denunziato aHa Societa entro il termine di 30 giorni, altrimenti l'assicurato decade da ogni diritto a risarcimento . E l'art. 11 : Se nel termine di unallIlO dal giorno in cui ebbe luogo l'infortunio esso ha per eonseguenza una limitazione presunta permanente della capacitä. al lavoro ed al guadagno (invalidita), la Compagnia paga, a meno ehe sia stato convenuto il risarcimento in forma di rendita, un'indennita in capitale .... " ll. B. -n 27 settembre 1921 Ramazzina cadeva da Ull albero sul quale era salito per coglierne le frutta. Ri- masto un poco intontito al suolo, si riebbe in breve e, per il momento. non risenti altre conseguenze dalb Versicherungsvertrag. N° 29.

caduta. Solo molto tempo dopo, in epoca non precisata, si appalesarono certi disturbi e dolori (sintomi di pesan- tezza e di indebolimento) nel braecio e nella spalla destra. Questi sintomi essendosi alquanto aggravati in pro- gresso di tempo, Ramazzina si reco dal medieo, il quale constatava un'atrofia muscolare, causata, molto pro- babilmente . dal sinistro precitato. La visita avvenne il 3 agosto 1923 ed il 21 delle stesso mese Ramazzina denunziava l'infortunio aHa Societa. C. -Essendosi questa rifiutata di rieonoscergli in- dennizzo qualsiasi, Ramazzina, con petizione 24 settembre 1923, la citava direttamente davanti al Tribunale di Appello in Lugano per farla eondannare al pagamento : a) di 5 fehi. al giorno, dal 1

agosto 1923 fino al

giorno

in eui cessasse la cura mediea ;

  1. delle spese di eura ;
  2. di un indennizzo, per invalidita parziale permanente,

pari al

60 % della somma spettante all'attore in caso di

illvalidita totale,

da solversi sotto forma di rendita.

Contestava

la convenuta ogni suo obbligo, addueendo :

La denunzia e tardiva perehe l'infortunio e avvenuto il

27 settembre Hl21 e fu denunciato solo il21 agosto 1923 :

donde, secondo l'art. 5 delle condizioni generali, la deca-

denza di ogni pretesa. Inoltre, l'art. 11 ibidem limita

l'obbligo di indennizzo ai casi in cui le conseguenze del-

l'infortunio

si sono manifestate entro l'anno. NeUa

fattispecie, le conseguenze dell'infortunio non

si mani-

festarono ehe moHo tempo dopo, quando l'attore si

reco dal medico per farIe constatare. L'azione e quindi

infondata anche in base all'art. 11 della polizza.

D. -Con sentenza 7 dicembre 1923 il Tribunale di

Appel10 deI Cantone Ticino pronunciava :

La petizione di causa e aceolta unicamente nel senso ehe la convenuta e tenuta a pagare all'attore une rendita di invalidita di 433 fehi. 20 all 'anno.

Spese a 'arieo della eonvenuta.

Versicherungsvertrag. N° .29. Da questa sentenza solo la eonvenuta ha inoltrato rieorso al Tribunale federale, demandando il rigetto totale della petizione, spese e ripetibili a earico dell'attore. Considerando in diritto :

L'attore si e adagiato alla sentenza eantonale, la quale gli ha negato ogni ragione ad indennizzo per invalidita temporanea e per Ie spese mediehe e di cura. Rimane quindi solo di esaminare, se l'istanza eantonale abbia sanamente giudicato, aceogliendo, per principio, la domanda di indennizzo per invalidita parziale perma- nente e respingendo le due eccezioni preliminari pre- citate, ehe la convenuta ha dedotte dagli art. 5 e 11 delle eondizioni generali deI contratto; l'esame delle quali deve precedere ogni altro poieht ne anche une sola risultasse fondata, superflua tornerebbe ogni indagine ulteriore. a) Per quanto ha tratto alla plima eccezione, il giu- dizio cantonale dev'essere confermato. Trattasi di sapere, se il termino di 30 giorni entro il quale. sotto pena di decadenza dai suoi diritti, l'assi- curato deve denunziare l'infortunio all'assicuratore, decorra dal giorno in eui l'infortunio avvenne 0 da quello in cui egli ebbe eonoscenza delle sue eonseguenze. La risposta non puö essere dubbia. L'art. 38 della legge sul contratto di assicurazione dispone ehe, avvenuto il sinistro, l'avente diritto deve darne avviso aH'assieura- tore tosto ehe egli sia venuto a ( conoscenza deI me- desimo edel diritto derivante per lui dall'assieurazione. Oceorre quindi, perehe l'assieurato sia tenuto aHa denun- zia, ehe sia dalla natura e gravita delle Iesioni subite, sia. se queste non sono palesi, delle Ioro eonseguenze, egli possa inferire ehe si tratta di un caso dal quale potrebbe sorgere un diritto a risarcimento verso l'assicuratore. Non ogni aceidente quindi, per quanto insignifieante, non ogni lesione, per quanto lieve, dovra essere denun- ziata. ma solo quelli di gravita tale da Iasciar presumere Versicherungsvertrag. N° 29.

ehe potranno avere qualehe eonseguenza dannosa: e se questa possibilita non e manifesta al momento dell'in- fortunio, il sinistro dom essere dichiarato alla Societa in quello in cui essa venne a conoseenza deI sinistrato (RU 23 II p. 1839: RffiLLI, Commento aHa legge sul contratto di assicurazione, pag. 463-467). Nel caso in esame l'infortunio (la caduta dall'albero) non ha prodotto lesione esterna visibile, ne avuto delle conseguenze, di cui il sinistrato si fosse aeeorto sul mo- mento. Di esse egli ebbe ( conoscenza ) solo molto tempo dopo, eioe quando furono constatate dal medieo. E bensi vero ehe gia prima della visita medica deI 3 agosto 1923 l'attore risenti qualehe debolezza e qualehe dolore nel- l'arto, ehe, nell'infortunio deI 27 settembre 1921, aveva subito l'urte maggiore. Ma dato illungo tempo trascorso senza che quel fatto avesse manifestato eonseguenza qualsiasi, l'attore poteva in buona fede attribuire quei disturbi ad altra causa, per es. ad affezione reumatiea o articolare (eonf. art. 38 a1. 2 e 45 Iegge sul contr. di assic.). Nella fattispecie, la eomunieazione dell'infor- tunio aHa convenuta era dunque tempestiva, eome ha rettamente ammesso l'istanza eantonale. b) A torto i.nveee il giudice eantonale ha respinto l'eeeezione dedotta dall'art. 11 della polizza. Egli parte dal eoneetto, ehe i1 termine di un anno, di eui all 'art. 11, sia eome quello di un mese dall'art. 5 un termine di perenzione dei diritti dell'assieurato, e, ragionando come nel easo dell'art. 5, diehiara, ehe eomincia a decorrere, non dal giorno dell'infortunio (27 settembre 1921), ma dall'epoea in eui gli effetti deI sinistro Vennero a eonoseenza dell'assieurato (agosto 1923). Il ragionamento e errato perehe ineompatibile col tenore indubbio e colla natura giuridica della clausola in discorso, seeondo Ia quale, sono compresi nell'assi- curazione solo gli infortuni, ehe entro l'anno in cui av- vennero, hanno avuto per conseguenza una diminu- zione della capaeita al lavoro )). Si tratta quindi, non di

lrJ8 Versicherungsvertrag. N0 29. Ull termine, la cui inosservanza possa produrre la deca- denza di un diritto acquisito (come nell'ipotesi dell'art. 5 o in altri casi di prescrizione e di perenzione), sibbene di una limitazione contrattuale e liberamente accettata dalle parti della responsabilitä. dell'assicuratore. La differenza delle due ipotesi e manifesta : nella prima, si tratta della perdUa di un diritto, nella seconda non esiste diritto veruno. Che siffatte restrizioni della responsabilitä. degli assicuratori, usuali nei contratti di assicurazione, siano vietate dalla legge, non e stato nerrmeno asserito (confronta deI resto Schweiz. Juristenzeitung, vol. 14 pag. 353 e seg.). Esse non soggiaciono al divieto dell'art. 98 della legge sul contratto di assicurazione, e, appunto perehe non sono disposizioni di prescrizione, non possono essere impugnate neanche in base all'art. 46 ibidem. A suffragio della tesi sostenuta dall'istanza calltonale, l'attore ha preteso nell'odierna discussione della causa, ehe nel caso in esame l'infortunio sia avvenuto in real ta , non quando Ramazzina cadde dall'albero, ma quando si manifestarono le conseguenze dannose della caduta (agosto 1923), le quali costituirebbero la disgrazia 0 infortunio nel vero senso dei termine. L'argomento non regge : Secondo la definizione, aceettata dalle parti perehe contenuta nel eontratto di assieurazione stesso (art. 1 delle condizioni ge ne.rali) , per infortunio agli ) effetti dell'assicurazione s'intende una lesione eorporale avvenuta contro la volonta dell'asslcurato fortuita- mente e repentinamente, per effetto di forza esterna. Questa defillizione non puo applicarsi ehe aHa eaduta dall'albero, la quale causo una lesione eorporea, quantun- que non manifesta, dovuta a forza esterna. In quel mo- mento avvenne l'infortunio e si e dUllque da quel mo- mento che decorreva il termine previsto dall'art. 11 della polizza. Il Tribunale jederale pronuncia: 11 ricorso e ammesso. Milrkenschutz. N0 30.

VIII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 30. t1rteU cier L Zivi1 bteiluuS vom 8. Kirz 1926 i. S. Eouervenfa.brik Borachach gegen Eonservenf 'brlk Laums ::'IISchG Art. 6, 24, OR Art. 48. Marken für Frucht-und Ge- müsekonserven. Die Wortmarke Coro unterscheidet sich nicht in genügender Weise von der Wortmarke Hero . Die naturgetreue Darstellung der Früchte und Gemüse auf den Etiketten der Konservenbüchsen ist an sich nicht geschützt, wohl aber, sei es markenrechtlich, sei es aus dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes, in ihrer originellen Verbindung mit dem Firmenzeichen. .4. -Die Klägerin, Konservenfabrik Lenzburg, vorm. Henckell und Roth, ist Inhaberin der am 14. Februar 1910 unter Nr. 26,099 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum eingetragenen Wortmarke Hero ) (gebildet aus den Anfangsbuchstaben der Namen Henckell und Roth). Die Marke ist seit dem 21. Dezember 1910 unter Nr. 10,148 auch im internationalen Markenregister ein- getragen. Die Klägerin hat ferner folgt'ude kombinielten Marken eintragen lassen: a) Am 14. Februar 1910 unter Nr.26,908 eine Marke, die das Wort Hero in weissen Buchstaben, umgeben von zwei konzentrischen Kreisen trägt, deren innerer mit schwarzer wagrechter Schraffierung ausgefüllt ist. Unter dem Worte Hero befindet sich ein schwarz- umrahmter, mit schräger schwarzer Schraffierung aus- gefüllter Balken. Vom inneren gegen den äusseren Kreis gehen strahlenförmig kleine schwarze Striche aus (inter- nationale Eintragung am 21. Dezember 1910 unter NI'. 10,147).

Schlagwörter

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