BGE 51 III 164
BGE 51 III 164Bge13.07.1925Originalquelle öffnen →
164 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 45.
Prozesshandlungen vornehmen bezw. vornehmen lassen;
deren
Unterbleiben für die Konkursmasse von nicht
wieder
gut zu machendem Nachteil wäre. hat er also
insbesondere nach
der bereits vorstehend gutgeheissenen
Anordnung
der Vorinstanz um Sistierung des Prozesses
nachzusuchen. Vorerst aber hat der Konkursverwalter
nach
den Instruktionen der Vorinsta~ über welche
sich ausprechen dem Bundesgericht nicht zusteht,
da sie nicht zum Gegenstand eines Rekurses gemacht
worden sind,
zur Abklärung zu bringen, ob die Gläubiger-
schaft die im Gläubigerahuss eingetretene Lücke
zu ergänzen wünsche ; sollte dies der Fall sein, so wäre
eine neue Beschlussfassung
auch schon nach der Anord-
nung der Vorinstanz unerlässlich, der nur noch beizu-
fügen ist, dass die Beschlussfassung nicht ohne Heran-
ziehung des Rekurrenten zur Verhandlung erfolgen
darf.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet
erklart.
45. Santenza 9 ottobre 1925 neUa causa l1ntermiible Zug.
n titolare di una ditta individuale e Ja ditta stessa (iscritta
a registro) costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto.
Esso e quindi da escutersi in via di fallimento.
Con precetto esecutivo N° 29 179 la ditta S. A. Unter-
mühle Zug esuteva «Antonio Gurgo-Nicora di Antonio,
prestinaio in Orselina » per il pagamento di 7178 fehl. 65
ed accessori. Nella comminatoria di fallimento ü debitore
e indicato coDa designazione: .. Antonio Gurgo-Nira,
Locarno ».
Con ricorso 13 luglio 1925 il debitore domandava
l'annullamento della comminatoria
di fallimento alle-
gando ehe una ditta Antonio Gurgo-Nicora in Locarno
non esisteva, sibbene solo una ditta Gurgo Antonio in
Sebuklbetreibl:tBP-DDd Kookurvec.bt. N° 45. 165
Orselina. n gravame fu ammesso colla querelata decisione
per i seguenti motivi : Secondo. il registro di oommercio,
titolare della ditta Gm"go Antonio, prestinaio in Orse-
lina e Gnmo Antonio di Autonio, domiciliato in Or-
, :0: .,
selina. La mtta commerciale Gurgo Antorno non puo
essere confusa ooll'cscusso personalmente Antonio Gnrgo--
Nicora fu Antonio in Locarno: tm i due esiste una
differenza sostanziale. La comminatoria di fallimento
deve quindi essere annullata.
Donde
l'attuale ricorso inoltrato dalla creditrice nei
.
tennini e nei modi di legge.
Considerando in dirüto :
n riCOI'SO e fondato. n debitore non ha neancbe pre-
teso ehe esistessero due ditte Antonio Gurgo, prestinaio,
l'una in Locarno, raltm in Orselina. ne ha mai contestato,
da quando gli fu notificato il precetto esewtivo, la sua
identitä colla persona escu5Sa. Dal mpporto dcll'Ufficio
di Llcarno 21 lugIio t 925 risulta invece, ehe si tratta
indubbiamente della medesima mtta, ehe ora gerisce
a Loeamo
il presti no gerito altre volte dal Gurgo in
Orselina. Cio posto, la decisione deU'Autoritä di Vigila~
e manifestamente erronea. L'escu5.o;o e il titolare della
ditta indiuiduale Gurgo. Questa ditta e Antonio Gurgo
costituiscono
un solo ed unico soggetto di diritto. Gli
obblialli della ditta sono obblighi personali di Antonio
o
Gurgo e, giuridicamente. non e lecito fare distinzione
veruna
tm la ditta 'commerciale ed il suo titolare. Non
si comprende quindi come
l' Autoritä cantonale di
Vigilanza abbia
potuto annullare la comminatoria di
fallimento ritenendo. ehe fra
la ditta ed il suo proprie-
tario . esistesse una differenza sostanziale, vale a rure
ammettendo ehe la ditta ed il suo titolare fossero due
soggetti di diritto distinti.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
n ricorso e ammesso.
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