BGE 51 I 93
BGE 51 I 93Bge28.09.1923Originalquelle öffnen →
92 Staatsrecht.
Niklaus Kiser zur Zeit der Geburt des Rekursbeklagten
ds eähnte Bürgerrecht besessen und ausgeübt habe,
WIe es ihre nachehelichen Kinder auch als in Sarnen _
dem ursprünglichen Bürgerort ihres· Mannes -als kor-
porationsgenössig betrachtet.
Nun steht aber fest, dass
das Korporationsbürgerrecht von Alpnach
auf die ehe-
lichen Nachkommen
der Eheleute Kiser nur unter
gewisseI}. Bedingungen übergehen konnte, während es
dem Rekursbeklagten unbedingt zuerkannt worden ist.
Nach dem obergerichtlichen
Urteil vom 17. Februar
1924 kann also dieser, obwohl er unehelicher Sohn der
Witwe Kiser ist, nicht bloss
unter den gleichen Voraus-
setzungen
wie deren eheliche Kinder in das von ihrem
Ehemann
auf Grund eines Einkaufs erworbene Bürger-
recht eintreten ; sondern
er wird in Beziehung auf diesen
Eintritt noch besser gestellt als jene, indem die hiebei
f die ehelichen Kinder geltenden Bedingungen für ihn
keme Geltung haben sollen. Diese Auffassung des Ober-
gerichts ist völlig unhaltbar. Es bedarf keiner weitern
. Erörterung, dass das obwaldnische Recht die unehelichen
Kinder nicht günstiger
als die ehelichen behandeln,
sondern höchstens jene diesen -
in gewissen Bezie-
hungen -gleichstellen
wollte; das ist so selbstver-
ständlich. dass es bei der Auslegung des Art. 20 Abs. 3
d.
Ges. über die unehelichen Kinder notwendig beachtet
werden muss. Wenn daher, wie das Obergericht annimmt,
nach dieser Gesetzesbestimmung die
der Witwe Kiser
kraft ihrer Verheiratung zukommende korporations-
bürgerrechtliche Stellung auch diejenige ihres unehe-
lichen Sohnes Alois, des Rekursbeklagten, bestimmt, so
kann dieser höchstens unter den gleichen Vorausset-
zungen wie die ehelichen Kinder seiner Mutter, also
nur
unter gewissen Bedingungen, Korporationsbürger von
Alpnach werden,
und ist es daher offensichtliche Ge-
setzesverletzung, ihm unbedingt
dieSes Bürgerrecht zu-
zuerkennen.
Der Appellationsentscheid des Obergerichtes
muss· daher wegen Verletzung des Art.
4: BV aufgehoben
werden.
Gle1chheit vor dem Gesetz. N° 17. 93
Damit wird nicht ausgeschlossen, dass die Klage von
einem
andern Standpunkt 'aus gutgeheissen werden
könnte; dann nämlich, wenn, was mit der gesetzlichen
Ordnung des Rechts des unehelichen Kindes nicht un-
vereinbar schiene, angenommen würde, dass
der Ver-
ehelichung der Mutter in Beziehung auf das Korpora-
tionsbürgerrecht ihres unehelichen SoJmes keine Be-
deutung zukomme,
und dass somit der Rekursbeklagte
nicht
in die durch Heirat erworbene, sondern in die an-
gestammte,
vor der Heirat bestehende bürgerrechtliche
Stellung seiner
Mutter eingetreten sei. Diese Frage
kann aber nicht vom Bundesgericht gelöst, sondern sie
muss dem neuen Entscheide des Obergerichts vorbe-
halten werden.
2. -Das Kassationsurteil
ist nicht aufzuheben, weil
die Rekurrentin das in ihrem Antrag nicht verlangt
hat
und ihm eine selbständige Bedeutung nicht zukommt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge-
heissen
und demgemäss das Urteil des Obergerichts
des
Kantons Unterwaiden ob dem Wald vom 17. Fe-
bruar 1924 aufgehoben.
17. Selltenza 7 aprile 1925 nella causa Calzolari contro TiciDo.
Secondo la legge tributaria ticinese sono imponibili come
rendita i tantiemes percepiti da consiglieri di amministra-
zione di una S. A anche se questi sono domiciliati all'estero.
Art. 17 b § 1 legge tributaria ticinese; Art. 4 e 46 CF;
art. 1 e 3 trattato italo-svizzei'o 22 luglio 1868.
A. -L'art. 17 della legge tributaria ticinese dispone :
« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
» e sulla rendita :
» a) coloro che sono domiciliati nel Cantone.
» §. I ticinesi residenti all'estero, inscritti nei cata-
» loghi elettorali 0 nei registri dei fuochi, sono conside-
» rati come domiciliati.
94 Staatsrecht.
» b) le societä. eivili e eommereiali, industriali e finan-
» ziarie, le associazioni, corporazioni, fondazioni, i
» benefici ed in genere tutte le persone giuridiehe
» aventi sede nel Cantone. .
» § 1. Le persone. le ditte eommerciali e gIi enti
» morall in genere ehe non hanno il loro domieilio 0
» la loro sede nl Cantone, vi tengono uno stabilimento,
» una seeursale, un'agenzia od una rappresentanza,
» 0 vi esercitano un'industria od una professione indi-
» pendente, oppure vi posseggono beni 0 rendite, paghe-
» ranno l'imposta in ragione della sostanza e della rendi~
» ehe hanno 0 ehe guadagnano nel Cantone.
)} § 2. Leditte eommerciali e gli enti morali in genere
.» ehe, avendo illoro domicillo 0 la loro sede nel Cantone,
» t,ngono filiali . .Iuori dei Cantone non pagheranno
» Ilmposta nel Cantone sul eapitale impiegato in. dette
. » filiali e sul relativo reddito nelle porzioni effettiva ..
» mente colpite all'estero.» .
B. -Giuseppe Calzohlri-Fornioni, cittadino italiano
domiciliato a Milano,
fa parte da molti anni deI Con-
siglio di amministrazione della Banca delIa Svizzera
Italirum in Lugano. Secondo gli statuti, gli amministra-
tori non sono stipendiati; percepiscono una partecipa:-
zione agli utili dell'istituto
(tantieme) per Ia quale
(8500 fehi.) il fisco dei Cantone Tieino impose il rieor-
rente per la prima volta nel 1924 (per l'esereizio fiscale
deI 1923). Contro
tale provyedimento Giuseppe Calzo-
lari-Fornioni ricorse alla Commissione cantonale dei
ricorsi e, da questa, al Consiglio di Stato il quale pure
respinse
il gravame per i seguenti motivi: ".
1 0 Il Consiglio di Stato non ha mai applieato il dis-
posto delI'art. 17 lett. b § 1
0
in modo diverso dal easo
presente. '
2° Anche secondo il diritto ticinese, la sostanza mo-
biliare e la rendita personale. sono, di regola, impoili
al solo domicilio deI contribuente. Ma a questa regola
generale
la legge ha statuito delle eccezioni, ehe dei
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 17.
95
reste so no perfettamente eonformi aHa Costituzione
federale ; queste eceezioni eoncernono i tieinesi residenti
all'estero (art. 17 lett.a §) e icasi previsti dal § 1° dei-
rart. 17 (lett. b), ehe riflettono persone fisiehe 0 giuri-
diehe domieiliate all'estero e nondimeno soggette alle
imposte nel Cantone. DeI resto, i tantiemes eostituiseono
dei redditi di
natura particolare e non sono assimilabili
agli onorari, stipendi
0 salari nel vero sense delIa parola.
Essi rappresentano
una parteeipazione, sotto forma di
premio agli utili della Societä., eorrisposta, non alle
sin-
gole persone, ma al Consiglio di amministrazione come
tale,
per una attivitä non sporadiea, ma eontinua, di un
corpo ehe risiede nel Cantone 0 per 10 meno ehe svolge
la sua attivitä. nelCantone. Le singole persone ehe eom-.
pongono il Consiglio in tanto parteeipano ai tantiemes
in quanto fanno parte deI Consiglio stesso. Non tratta,;,
si quindi, in loroconfronto, di un guadagno assimilabile
a quello di
un operaio, di un commesso viaggiatore. di
un semplice eommerciante, ehe, avendo il proprio domi-
eilio all' estero. eonehiude degli affari nel Cantone, ma
di una rendita speciale posseduta nel Cantone, la quale
e imponibile seeondo il § 1
0
deU' art. 17 legge trib. anehe
se
va a beneficio di persone domieiliate all'estero.
30 -Trattandosi di un eonflitto tributario inter-
cantonale. si e a torto ehe il rieorrente ha invoeato
rart. 46 C Feil divieto di doppia imposta ivi previsto;
4
0
-A torto pure il rieorrente eontesta ehe la parte-
eipazione agli utili sotto la forma di tantieme non possa
venir eonsiderata eome une
« rendita » a sensi den'art.
17
§ 1
0
precitato. e. inoltre, erroneamente egli rimpro-
vera al fiseo tieinese di sorpassare . i limiti della sovranitä
fiscale ticinese, di eolpire
una seconda volta una parte
deI reddito della BaIica 0 di incorrere in una disparitä.
di
trattamento. Tutti questi addebiti sono infondati.
C. -Controquesta risoluzione Calzolari ha inter-
posto ricorso di dirittopubblieo per violazione del-
l'ad.4 CF (atto arbitrarioe dispatitädi trattamento)
96 Staatsrecht. edel trattato italo-svizzero deI 22 luglio 1868. Affenna in sostanza : A sensi dell'art. 17 Iegge trib. tie., chi ha domicilio fuori deI Cantone e imponibile nel Cantone in ragione di quello ehe vi guadagna soltanto se vi tiene uno stabilimento eommerciale od industriale 0 vi eser- cita una professione indipendente (dr. anche arte 37 Iegge trib.). E fuori di dubbio ehe il ricorrente non versa in nessqna di queste ipotesi. Esso e avvocato in Milano, non esercita nel Cantone e la carica di membro dell'am- ministrazione di una soeieta anonima non e una profes- sione e tanto meno una professione indipendente. Non. tutte le rendite conseguite nel Cantone da persone non domiciliate sono soggette all'imposta, altrimenti non avrebbe senso il principio generale della Iegge, san- cito speeialmente dall'art. 17 lette a, ehe, per massima, sono soggette al pagämento di imposte nel Cantone solo le persone ivi domiciliate. La rifonna dell'art. 17 della Iegge, attuata per decreto 3 Iuglio 1912, non aveva di mira ehe di assoggettare all'imposta il reddito di pro- fessioni indipendenti esercitate nel Cantone da esteri, non perö di sottomettervi ogni guadagno 0 lucro, fattovi da forestieri domiciliati all'estero. In tal senso fu sempre interpretata la legge. Prima deI 1924, eioe dei caso attuale, i tantiemes spettanti ad esteri 0 a confederati domiciliati fuori deI Canto ne hon vennero mai imposti, eome non 10 furono i guadagni od i lueri d' ogni genere, ehe persone non residenti nel Cantone vi conseguono per una carica ehe vi rivestono od un mestiere ehe vi esercitano. Da questa pratica costaIite sola eccezione e la risoluzione querelata, la quale costituisce quindi una disparita di trattamento vietata dall'art. 4 CF. E, dei resto, parimenti arbitrario il sostenere ehe i tan- tiemes non siano degli onorari 0 utili a favore di singole persone, ma una parteeipazione agli utili della soeieta a favore dei Consiglio di amministrazione eome tale, eioe di uneorpo residente nel Cantone, quale eoriispet- tivo di una attivita non sporadiea, ma continua. Questa definizione dei tantiemes e insostenibile. Ne si obbietti Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17. 97 ehe si tratta di utili eonseguiti da una banca ehe lavora nel Cantone. Tali utili ,sono gia eolpiti dall'imposta eome tali. Esistono a Lugano, Chiasso ed altre loealita immerosi impiegati domieiliati all'estero, i quali non sono soggetti all'imposta. Non vi dovrebbero essere due pesi e due misure, a seeonda ehe si tratta di amministratori ° di impiegati salariati ordinari. Se l'amministratore in discorso, invece di essere domieiliato all' estero fosse un eonfederato domiciliato in un Cantone confederato, egli non potrebbe venir eoipito dal fisco e non 10 sarebbe. Ora il trattato di domieilio italo-svizzero deI 22 Iuglio 1868 (art. 10, 30 e relativi) assieura in materia d'imposta al eittadino italiano il medesimo trattamento fatto ai nazionali. D. -Degli argomenti addotti dal Consiglio di Stato nella sua risposta al rieorso si dira, per quanta oecorra, nei seguenti considerandi. Colla risposta, il Consiglio di Stato ha deposto due sue risoluzioni 6 dieembre 1924, colle quali altri ammi- nistratori della banea (i Signori Comelli e Maraini), domiciliati all'estero, furono assoggettati all'imposta ticinese deI 1923 per i tantiemes da essi pereepiti; in- oltre, una dichiarazione 20 marzo 1925 dell'Ufficio cantonale delle pubbliehe eontribuzioni secondo 18 quale « da infonnazioni assunte presso le singole Com- rnissioni eircondariali di tassazione non risulta ehe nessun altro contribuente siasi trovato, per il 1923, nelle condizioni dei Signori Calzolari, Cornelli e Maraini ». Considerando in diritto : 1 0 -Come fu rilevato dianzi, il ricorrente si Iagria di diniego di giustizia per atto arbitrario (art. 4 CFj, di vioiazione deI prineipio della parita di trattamento edel trattato italo-svizzero di domicilio. a) Per quanto coneerne il primo punto, non e super- fluo il rilevare ehe non si tratta di sapere, se la querelata sentenza sia ineceepibile, non presti deI tutto il fianco alla critiea 0 se il giudice non avrebbe potuto giungere
98 Staatsrecht.
a risultato diverso. Secondo la natura deI rimedio di
diritto pubblieo per violazione dell'art. 4
CF oeeorre
ricercare, se sssa involva un propria e vero diniego
di giustizia, vale a dire sia siffattamente insostenibile
e cosi evidentemente priva di ragionevoli motivi
da
costituire addirittura un atto arbitrario.
Questa
Corte ammette anzitutto col rieorrente ehe
Ia
eari di un eonsigliere di amministrazione di una
soeietä. anonima non puo venir eonsiderata eome una
professione indipendente a sensi dell'art. 17 § 1
0
•
n
ehe e ovvio e non abbisogna di ulteriori dimostrazioni.
E, parimenti, quella eariea non puo venir equiparata
ad uno stabilimento commerciale (come suecursale,
agenzia
0 rapprensentanza) di cui parIa il § 1
0
dell'art.
17 legge trib. Ma il punto, sul quale il ricorrente non
insiste,
e ehe la legge parIa non solo di queste due ipo-
tesi,
ma anche di quella in cui le persone « ehe non hanno
il Ioro domicilio
0 la loro sede nel Cantone... ... vi pos-
seggono beni
0 rendite ». Üra, e cer-tamente sostenibile
che anche i
tanthmes di un amministratore siano, al-
meno
in senso Iato, una rendita; una rendita dunque
che, nel easo in esame,
il ricorrente. domieiliato all'estero,
eonsegue nel
Cantone. I1 ogni caso. quest'interpretazione
della nozione rendita secondo la legge tributaria ticinese
non
pUO essere considerata eome arbitraria e trova
conforto anche nell'art. 11 lette b, il quale assoggetta
al eoneetto. di rendita « tutti gli onorari. salari 0 gua-
dagni
d' ogni impiego, professione. arte 0 mestiere qua-
lunque ne sia
la natura 0 la provenienza ». Di fronte
all'ampiezza di questa definizione
e opera vana il volerne
restringere il significato traendo argomento dalla
genesi della legge (deereto 3 luglio 1912)
0 dalla posizione
deI
§ 1
0
dell'art. 17 nel contesto. E, speeialmente, e
errato il sostenere che il termine «rendita» non eom ...
prenda ehe i eespiti d'entrata enumerati alla lett. c
dell'art. 11 (pensioni. assegni vitalizi. usufrutto) 0 ehe.
se
la Iegge fosse da interpretarsi seeondo l' opinione deI
Consiglio di.: Stato, sarebbe stato inutile proclamare:
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17. 99
nell'art.17 lette a, che. per prineipio, sono soggette
all'imposta sulla rendita solo le persone domiciliate
nel . Cantone. n ragionamento non vale. La lettera a
dell'art. 17 eontiene l'enunciazione deI principio, Ia
lettera b eol § 1
0
l'enumerazione delle eeeezioni. Non
esiste tra questi disposti contraddizione nei termini
o ineompatibilitä. di
eoneetto: il sistema della legge e
ehiaro e logieo.
b) Ebensi, vero ehe, per ammissione deI Consiglio
di Stato stesso, le Autoritä. fiseale ticinesi non hanno.
fino
al 1923, fatto uso della facolÜl che Ioro spettava
di imporre i eonsiglieri di amministrazione domiciliati
all'estero,
facoltä. di eui si prevalgono ora, non solo
di fronte
al ricorrente, ma di altri due membri deI Con-
siglio di amministrazione di quella banca. Si tratta quini
di una giurisprudenza nuova, la quale pero non costl-
tuisce violazione dell'art. 4 CF, perche e suffragata da
motivi oggettivi, seri e plausibili.
Come fu rilevato,
la nuova pratica trova anzitutto appoggio nei termini
stessi della legge. Inoltre, l'imposizione dei tantiemes
eome red dito
0 rendita corrisponde ad un principio
fiscale ehe fu a
phi riprese ammesso dal Tribunale fede-
rale (efr. sentenza 29 settembre
1910 nella caua Pernseh;
Bandfabrik c. Basilea-Cittä. deI 21 maggio 1920;
Scheuchzer C. Berna deI 23 gennaio 1923). Anehe Ia
legge federale sull'imposta di guerra deI 28 settembre
1920
ha sancito questo principio (art. 6 e 22 cif. 3).
2" -Di fronte' all'addebito di disparitä. di tratta-
mento, ehe il reeorrente deduce dal fatto ehe nel Cantone
Tieino, di regola, non vengono assoggettate all'imposta
Ie persone domiciliate all'estero per il guadagno ~~e
fanno nel Cantone (se non vi posseggono uno stabili-
mento commereiale
0 vi esercitano una professione
indipendente),
il Consiglio di Stato fa rilevare la natura
partieolare dei tantiemes' ehe non rappresentereb-
bero
un salario deI singolo amministratore per Iavoro
prestato, ma una partecipazione deI Consiglio di· amm~
nistrazione eome tale agli utili della societa. ,La tesl,
100 Staatsrecht.
eh~. i tantiees non possono essere· percepiti . ehe sugli
utili della
socletä. e comunemente accettata ed e sancita
espreene dalle nostre leggi (art. 630 CO). Anche
nel
dmtto flscale federale, i tantiemes sono considerati
c?m~ pe degli utili, « che sotto diverse forme sono
dlSO ehe spetta al singolo membro per le sue pres-
tazlOlll In favore della societä., ma si diversifiea dal gua-
dagno
0 salario ordinario anzitutto in ciö, ehe i tantiemes
non. sono proporzionati alle prestazioni fatte, ma variano
e dipendono
ribUltI ~ membri dei Consiglio di amministrazione
o dl sorveglianza
0 ad impiegati di un'impresa di natura
ecn?mea» (lllfr. BLUMENSTEIN, comm. dei decreti legis-
latIvl fedrah concernenti la nuova imposta di guerra
14 febbralO 1919 cif.
4; deereto federale sopraeitato
28 settembre 1920 art. 6, 20, 22, 38, 42 e 85). Il. diritto
d u tantieme costituisce bensi, in se, una pretesa ad
Indall'utile netto eonseguito e, in seeondo
luogo, eh. SSI rappresentano un risarcimento per la
responsIli~ legle. ehe ineombe ·al relativo organo
della
sOleta. E, l.nfne, i tantiemes vengono di regola
?ssegnatI al Conslglio di amministrazione in eorpore.
il quale provvede a ripartirli a suo giudizio. Queste
dvers d fatto basterebbero per giustifieare una
dlversltä. dl trattamento fiseale tra i tantiemes da
una, parte, ed i salari
0 guadagni di earattere ordi;ario.
?a altra. Ma anehe a prescindere da questa tesi ad
Inflare l'addebito di dispmitä. di trattamento a nsi
den a:t. 4 .v: basterebbe il riflesso, ehe ,quel rlmprovero
dl Stata. Per eontro, quest' Autoritä. ha dimostrato
ehe
tutti i Consiglieri di amministrazione dimorantl
~n' ~stero furono, per 1923, b:attati nel modo stesso eui
il neorrente fu assoggettato.
30 ~ Infondato e parimenti l'addebito dedotto da!
G1elehbeit vor dem Gesetz. N° 18.
101
trattato italo-svizzero dei 1868 e dal divieto di doppia
imposta secondo
rart. 46 CF.
Per quanto concerne quest'ultima obbiezione. e risa-
puto ehe
il divieto derart. 46 CF in materia di sostanza
mobile
0 di rendita trova applieazione solo nei rapporti
intereantonali, non
in quelli internazionali. E per quanto
ha tratto alla eonvenzione preeitata. essa garantisee
invero all'art.
10 ai cittadini italiani l'eguaglianza di
trattamento in tema di imposte, di tasse 0 diritti di
qualsiasi genere. Ma
il principio vale solo per gli Italiani
ehe sono domieiliati
0 intendono prendere domieilio
in Isvizzera.
Un cittadino italiano domiciliato in Italia
non
puö, sulla base deI trattato, pretendere altro ehe
di essere
trattato alla stessa guisa di uno svizzero domi-
ciliato
in ltalia (RU 24 I p. 175; 35 I p. 30). Ora il
rieorrente non ha neanehe affermato ehe uno svizzero
domiciliato
in Italia, il quale nel Tieino avesse eonse-
guito dei tantiemes, fosse
stato dichiarato esente dal-
l'imposta sulla rendita a sensi dell'art.
17 Iegge trib.
Cade quindi anche l'argomento ehe il rieorrente ha
inteso dedurre dal trattato italo-svizzero precitato.
11 Tribunale jederale pronuncia :
n rieorso e respinto.
18. Urteil YOm 16. Kal1996
i. S. Arohi. Deutachtr Jerufayormbder
. gegen Appe11aUoDabof lern.
Art. 4 BV: Legitimation im Ausland wohnender Ausländer
zur staatsrechtlichen Beschwerde. Erw. 1.
_ Willkür liegt nicht schon im Abweichen von der bundes-
gerichtlichen Rechtssprechung.
Erw. 3.
_
Armenrecht: Wann liegt Willkür in dessen Verweigerung
wegen Aussichtslosigkeit des Prozesses
'1 Erw. 3.
A. -Irene Noaek wurde am 28. September 1923 als
aussereheliehe Tochter der Frieda Noack in Jessnitz
All 51 1-1925
8on e suffICIentemente sostanziato, in quanto ehe il
n.eorrente non fa un· nome, non cita un esempio
di persona ehe, trovandosi nell'ipotesi deI easo
fsse stata diehiarata esente dall'imposta dal Consigli
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