14 Staatsrecht.
11. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES
4. Sentenza. 24 gennaio 1925 nella causa Xaag contro 'ricino.
Chi ein possesso di diploma medico federale non puö essere
assoggettato ad una tassa di 200 fehi. per eonseguire l'au-
torizzazione di esercitare la professione. Questa tassa, eh
non puo essere ehe una modesta tassa di eaneelleria, non
superera 20 fehi. all'incirea.
A. -L'art. 19 della legge sanitaria ticinese 23 giugno
1924 dispone ehe l'autorizzazione per esercitare nel
Cantone la professione medica e soggetta ad una tassa
di
100-300 fchi.
B. -I Coniugi Dott. in medicina Walter Maag e
Rosa
Ma ag-Ep stein, da Neunkireh, in possesso di rego-
lari diplomi federali di medicina, sono
addetti come
medici al Kurhaus Monte
Bre in Lugano-Castagnola.
Avendo essi chiesto,
il 7 ottobre 1924, l'autorizzazione
di
pratiCare nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato,
cori risoluzioni 14 ottobre 1924, ammise le istanze, ma
sottopose gli istanti, in base' all'articolo precitato, ad
una tassa di cancelleria di 200 fehi. cadauno, oltre le
marche
da bollo da appliearsi ai doeumenti prodotti.
Le risoluzioni furono spedite ai petenti con rimborso
postale di eiascuna
203 fchi. 30 (totali 406 fchi. 60), ehe
essi pagarono.
C. -Con ricorso di diritto pubblico 22 novembre
1924 il Dott. Maag e Signora domandano l'annullamento
delle risoluzioni precitate, nel senso ehe le tasse di can-
celleria solute (400 fchi.) vengano
10ro restituite, subor-
dinamente, sia restituito, a ciascuno di essi, l'importo
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 4. 15
di 185 fchi. Asseriscono : Possessori di regolare diploma
federale, essi hanno
il diritto, in virtil delI'art. 1
della
legge federale
19 dicembre 1877, di esercitare la loro
professione in
tutto il territorio della Confederazione.
L'art. 19 della legge cantonale sanitaria non pub essere
invocato
in loro confronto ed essi non possono essere
assogettati alle tasse esorbitanti ivi previste.
Se pub
essere percepita, una tassa di cancelleria non deve
superare 5 fehi. a 15 fchi. per caso, come prestazione
per
il semplice lavoro di iserizione nel eatalogo dei
medici ticinesi ecc.
Una imposizione di 200 fehi. e affatto
eccessiva e costituisce violazione
patente delI'art. 31
lett. e e 33 cap. 2
CF. Le persone ehe sono in possesso
deI diploma federale non possono essere
trattate meno
favorevolmente
di quelle ehe so no autorizzate ad eser-
citare la loro professione sul territorio di
tutta la Confede-
razione in base all'art. 5 dispos. trans. CF. In quelle
ipotesi
il Tribunale federale ha costantemente giudieato
che i
Cantoni possono ehiedere ai professionisti soitanto
una modesta tassa di cancelleria (sentenza Bühler contro
Berna deI
aprile 1897). .
D. -Con risposta deI 10 dicembre 1924 il Consiglio
di Stato conchiude domandando il rigetto deI Wavame.
Degli argomenti da esso addotti si dirä, per quanto
occorra, nei seguenti motivi.
Considerando in diritto :
La competenza di questa Corte a conoscere
dell'attuale controversia non
e stata impugnata e, di-
fatti,
e inoppugnabile. Anzitutto perehe il rieorso e
basato sugli art. 31 e 33 CF, la cui violazione puo essere
censurata con ricorso di diritto pubblico
al Tribunale
federale
(RU 27 I p. 428; 39 I p. 48 ; 42 I p. 39).
Indarno si obbietterebbe che, poiche le decisioni
querelate non significano divieto di esercitare la pro-
fessione sanitaria nel
Cantone Ticino, ma vogliono solo
farne dipendere l'autorizzazione dal pagamento di
una
tassa, si tratterebbe, direttamente, della violazione
della legge federale 19 dieembre 1877 (art.
1°) sullibero
esereizio delle arti sanitarie : dunque di una legge
federale amministrativa
0 di polizia sulla quale, a sensi
dell'art. 189
OGF, dovrebbe decidere il Consiglio federale.
L' obbiezione e infondata. Come questa Corte ha ripe-.
tutamente diehiarato (v. le sentenze eitate, specialmente
RU 42 I p. 39), anehe le professioni liberali e seienti-
fiche e specialmente
la professione mediea e protetta
dall'art. 31, eioe dal prineipio della liberta di commereio
e dell'industria.
L'art. 1° della legge federale 19 dieem-
bre 1877 non e ehe un easo d'applieazione di questo
preeetto generale posto dall'art.
31 CF (efr. anehe l'art.
33 al. 2 CF), di modo ehe una violazione dell'art. 1° di
detta legge involve la violazione di preeetti eostitu..-
zionali della quale eonosee
il Tribunale federale (art.
113 CF e 175 eif. 3 OGF).
20 -Nel merito si osserva : la legge federale preeitata
19 dieembre 1877, ehe, eome fu detto,
ha la sua base
costituzionale nelI'art.
33 al. 2 CF, garantisee al medieo
munito
da diploma federale il diritto di esercitare libera-
mente
la sua professione in tutto il territorio della Con-
federazione. Siffatto diritto sarebbe evidentemente
illusorio se ogni Cantone potesse sottomettere l'autoriz-
zazione di esereitare quell'arte sul suo territorio
ad una
tassa di qualsivoglia importo, a suo libito. Poiehe, eome
e ovvio, i possessori di un diploma federale in medieina
non possono essere
astretti ad esami eantonali ed al
eonseguimento di una patente eantonale, l' autorizzazione
in diseorso non rappresenta altro ehe la prestazione
dovuta agli organi di Stato per l' esame 0 eontrollo dei
doeumenti (diploma federali), di eui i petenti devono
munire
,le loro istanze di autorizzazione. Esigere per
questo semplicissime operazioni
un emolumento di
200 fchi. e evidentemente eccessivo e non sta affatto in
relazione eolle prestazioni ehe per quel eontrollo incom-
bono
a11 , Autorita. Non si tratta piiI di tassa di ean-
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 4. 17
cnlleria ma di una vera imposizione la quale, se non
lrettamente proibitiva, ha pero per effetto di rendere,
In qualehe easo, assai gravoso il eonseguimento dell'au-
torizzazione e quindi l'esercizio di
una professione ehe
la legge diehiara libera, tosto ehe
il professionista abbia
eonseguito, come nel easo in esaßle,
il diploma federale ..
Indarno ilConsiglio di Stato obbietta ehe Ia tassa di
200 fehi. non e una semplice tassa di eaneelleria ma
costituisee un eontributo al eosto deI servizio sanitario, .
eioe
all'organizzazione ed all'amministrazione deI ramo
della pubbliea igiene,
il quale impone allo Stato spese
rilevanti e ehe
e stabilito, non solo ne11'interesse della
eollettivita ma, e sopratutto, anehe a
pro dei mediei, eui
faeilita l'esercizio della professione e ehe
tutela eontro
. abusi ed illecita eoneorrenza. Ma anehe a preseindere
dal
fatt? ehe le querelate decisioni parlano espressa-
mente dl
tasse di eaneelleria , l'argomento non vale.
Il servizio pubblico sanitario ineombe allo Stato moderno
pei fini stessi eui tende. Esso
e rivolto anzitutto alla
conservazione e difesa della pubbliea salubrita e dell'-
igiene sociale e non alla
tutela dei privati interessi deI
personale sanitario. Se, onde assolvere a questo suo ob-
bligo,
10 Stato colpisce anehe gli abusi ehe possono nuo-
cere al ceto dei medici diplomati, non
e tuttavia speeial-
mente nel loro interesse ehe agisee,
ma sempre in quello
della collettivita
edel benessere generale, ehe tenuto
a favorire. Non trattandosi quindi di funzione ehe 10
Stato eompie nell'interesse speeiale dei mediei non e
giusto ehe, per questa prestazione, essi siano snttoposti
ad uno speciale eontributo.
ehe le tasse di eui all'art. 19 dell'attuale legge sani-
taria tieinese fossero previste, in misura pressoeehe
eguale,
da preeedenti leggi, senza ehe mai nessuno se
ne dolesse,
e affatto indifferente. E ehe poi l'ammissione
dei presenti rieorsi ereerebbe
una disparita di tratta-
mento in eonfronto dei professionisti, ehe la tassa quere-
lata hanno pagata, e evidentemente argomento di nessun
AS 51 I -1925 2
valore, poiehe, ammettendo 0 supponendo essi la li-
eeita di quelle tasse, pagarono di loro libera volonta e
non hanno posto mente a far valere, nel debito modo,
le ragioni ehe Ioro avrebbero spettato.
3° -Da quanto preeede risulta che le tasse di 200
franehi imposte a eiaseuno dei rieorrenti sono ineosti ..
tuzionali e devono essere annullate. TI Consiglio di Stato
restituira dunque ai rieorrenti Ia somma di 400 fchi. a
torto percepita, sotto deduzione di una vera e modesta
tassa di cancelleria, che potra comportare al massimo
20 fchi. per eiascun easo.
11 Tribunale jederale pronuncia :
II ricorso e ammesso nel senso dei motivi.
III. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
5. Arrit du 13/91 firner 1995 -dans la cause :Dubois
contre Conseil d'Etat du canton de Neucha.teL
Patente d'auberge. Art. 31 et 4 Const. fed. -Competence res-
treinte du Tribunal federal pour revoir l'application de la
c1ause du besoin. -Pas d'inegalite de traitement a faire
beneficier les cercles du canton de Neuchätel d'un
regime legal particulier les soustrayant a la clause du besoin.
A. -Le 1
er
juillet 1921, Edmond Meyer, de et a La
Chaux-de-Fonds, adressa au Conseil d'Etat neueha-
telois une demande de
patente pour l'exploitation d'un
eafe-restaurant, tea room , dans des loeaux pourvus
du eonfort moderne, situes rue de
la Serre, a La Chaux-de-
Fonds. L'etablissement,
appele Astoria , appartient
a une societe anonyme dont Meyer et Gaston Leval sont
les administrateurs. Meyer exposait qu'il ne s'agissait
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 5.
pas d'un nouveau eafe-brasserie, mais d'un local eonve-
nable Oll les familles pussent aller se recreer, entendre de
la musique et eonsommer.
Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds preavisa
negativement pour le moment du moins, tant que la
suppression d'un Hablissement existant n'aura pas
compense eelui
qu'il (Meyer) se propose d'ouvrir . Toute-
fois,
Meyer pourra ... ouvrir un tea room et une pen-
sion alimentaire;
illui sera loisible, pendant les heures de
repas, de debiter des boissons fermentees
aux pension-
naires, mais non des boissons distillees.
Le Prefet de
La Chaux-de-Fonds se rallia a cette maniere de voir. Des
oppositions furent formulees
par la Socitnte des cafetiers,
hoteliers
et restaurateurs et par des societes antialcoo-
liques.
Le 30 aoftt 1921, le Conseil d'Etat refusa l'autorisation
de debiter des boissons alcooliques dans les loeaux de
l' Astoria, attendu que le nombre des debits de boissons
aleooliques
a La Chaux-de-Fonds est plus que suffisant
pour les besoins de eette localite ; que cette situation a
provoque, depuis 1914,
la fermeture de 15 cafes-restau-
rants sur le territoire eommunal de La Chaux-de-Fonds ;
qu'il existe aetuellement trois etablissements publies
dans
un rayon de moins de 50 metres de l' etablissement
projete (Brasserie de
la Serre, Cafe des Alpes et Brasserie
Muller) ;
qu'un changement de destination des loeaux
du eafe passage du Centre 5 a La Chaux-de-Fonds en
cafe de temperenee ne serait pas de nature a justifier
l'ouverture
d'un quatrieme debit de boissons alcooliques
dans le quartier de la rue de
la Serre en cette ville.
Cette deeision est ba see sur le decret du 15 fevrier 1904
remplal,(ant
celui du 7 fevrier 1894 concermmt la reduc-
tion du nombre des auberges.
Le tea room Astoria fut ouvert au publie le 15
septembre 1921. A la suite d'infraetions a l'interdiction
de debiter des boissons alcooliques, Meyer
fut condamne
a reiterees fois a I'amende.