BGE 50 III 14
BGE 50 III 14Bge21.01.1924Originalquelle öffnen →
14 Schuldbetrelbungs-und Konkursrecht. N° 5.
fahren zur Verfügung der Konkursverwaltung, und nicht
Anspruch darauf erheben kann, während den Betreibungs-
ferien oder einem Rechtsstillstand von diesen Organen
nicht behelligt zu werden.
Der Rekurrent ist denn ja
auch zunächst gar nicht davon ausgegangen, er dürfe
seinen Rekurs bis nach Ablauf
der Weihnachtsbetrei-
bungsferien zurückhalten, sondern
hat ihn binnen zehn
Tagen seit der Zustellung des angefochtenen Entscheides
eingereicht, freilich nicht
an der richtigen Stelle. Er
vermag also nicht etwa geltend zu machen, er sei durch
die zu wenig präzise Formulierung
in AS 41 III S. 202 f.
verleitet worden, die Rekursfrist zu versäumen, und
ebensowenig war die nachträgliche Auskunft der Re-
gistratur
der Bundesgerichtskanzlei hiefür kausal.
Demnach erkennt die Schuldbelr.-und Konkurskammer :
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
5.
SenieDla 9 febbraio 19!34 nella causa Dalvesco.
Ove si tratti dell'esazione di eredi~ alimentari spettanti ad
una persona. ehe deve essere ritenuta eome facente parte
della fmiglia deI debitore, questi non puö prevalersi ehe
in modo limitato dell'art. 93 LEF: in altri termini .. l'ufficio
avra. in ogni easo, la faeolta di pignorare la quota di salario
ehe il debitore dovrebbe impiegare al sostentamento deI
creditore eome se questi eon lui eonvivesse.-Ma se il debitore
stesso non fa eapo a questa giurisprudenza, un ereditore non
puo farlo in suo veee, forse esso il titolare deI eredito alimen-
tare.
A.-Con sentenza 7 marzo 1923 il Tribunale di Appello
deI
Cantone Ticino condannava Giulio Deagostini in
Bellinzona, quale padre della figlia illegittima Gemma
(attribuitagli
senzaeffetti di stato civile), a pagare alla
madre Gemma Dalvesco in Bellinzona:
500 fehi. per
spese di puerperio, 150 fehi. a titolo di ripetibili e, per
l'infanteallevato nella famiglia della madre, una pensione
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alimentare di 45 fchi. da! 27 maggio 192 al 27 maggio
1939.
B. -Deagostini fu in seguito oggetto delle seguenti
esecuzioni:
a) No 63337, promossa, nel giugno 1923, dall'avvocato
A. Antognini per l'esazione di 650 fchi. dipendenti
da competenze professionali ;
b) N° 65407, deI 20 novembre 1923, promossa da
Gemma Dalvesco, per se e figlia, per il pagamento
di 1955 fchi.
in base alla sentenza precitata e eioe :
150 fchi. per ripetibili, 500 fchi. per l'indennizzo
predettoe, per Ia pensione alimentare dal maggio
1921 al novembre 1923,
1305 fchi.
1I pignoramento a favore della prima essecuzione. eui
fu fatta partecipare Ia seconda addi 13 dicembre 1923 in
base all'art. 110 LEF (gruppo N° 1383), avvenne il 23
novembre 1923. Furono pignorati 50 fchi. mensili sullo
stipendio di circa 230 fchi. al mese che
il debitore per-
cepisce quale impiegato delle Strade ferrate federali
in
Bellinzona. In quest'occasione l'Uffieio (di Bellinzona)
constatava, che
il debitore, celibe, conviveva col padre
e che
ilresto deI suo salario (circa 180 fchi. al ~ese) gli
era indispensabile
per il suo sostentamento.
C. -Da questo provvedimento tanto il debitore
Deagostini che
la creditrice Dalvesco si aggravavano
dall'
Autorita di Vigilanza.
1I prima chiedeva ehe il suo salario fosse dichiarato
impignorabile
in toto in base all 'art. 93 LEF.
La seconda conchiudeva domandando ehe il pigno-
ramento a favore deI gruppo
N° 1383 fosse modificato
nel senso che :
a) In applicazione dell'art. 93 LEF fosse rieonosciuto
ehe gli obblighi di famiglia dell'escusso non Iaseiano
aleun margine di stipendio pignorabile a favore
deI creditore A vv. Antognini.
b) La quota mensile pignorata di 50 fchi. dovesse
essere
attribuita solo alla Dalvesco.
Q~esta tesi e errata. La giurisprudenza preei- tata deI Tnbunale federale mira solo a limitare la faeolta deI debitore di prevalersi deI beneficio delI 'art. 93 LEF quando trattisi di erediti alimentari ; essa non intende consentire al titolare di erediti. siffatti il diritto di invo- eare l'impignorabilita eompleta 0 parziale prevista da AS 50 III -1924 2
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quel disposto, ove, come nel easo in esame, il debitore
stesso non se ne sia prevalso od abbia rinunciato a pre-
valersene.
E bensi vero ehe il beneficio dell'impignora-
bilita deI salario puö, pratieamente, avvantaggiare non
solo il debitore, ma anehe le persone al eui sostentamento
esso
e tenuto. Ma a queste persone non spetta un diritto
sulsalario. Come e inammissibile, ehe un membro della
famiglia deI debitore, eon esso eonvivente, possa aggra-
varsi
da un pignoramento, asserendo ehe I'Ufficio non
ha tenuto in debito conto gli oneri di sostentamento in-
combenti al debitore a suo riguardo, cosi tale diritto deve
essere negato al membro della famiglia deI debitore che
con esso non convive. Ambedue hanno bensi
un interesse
a ehe l'impignorabilita sia pronunciata. Ma siffatto in-
teresse
e di ordine materiale, non giuridico, perehe ne
all'uno, ne all'altro spetta un diritto sul salario deI debi-
tore. Se questi ne
ammette la pignorabilita, essi non pos-
sono
opporvisi; a guisa ehe non 10 potrebbero, se il
debitore dissipa
il suo guadagno invece di impiegarlo al
sostentamento della famiglia.
30 -DeI resto il ricorso appare inammissibile anche
sotto altro aspetto.
Il pignoramente deI prima creditore (Antognini) data
dei 23 novembre 1923. La ricorrente non fu ammessa a
parteeiparvi ehe
il 13 dieembre, quando eioe il pignora-
mento era gia divenuto definitivo nei suoi eonfronti.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
11 ricorso e respinto.
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6. Entscheid vom a9. Februar 1994 i. S. Thalminn. .
Abtretung von Massarechtsansprüchen gemäss Art. 260 SchKG
an mehrere Konkursgläubiger mit KIagefristansetzung ; ge-
einsame Geltendmachung durch die Zessionare als Streit-
genossen :
Wird die Kollokation eines der Zessionare von einem an-
dem Konkursgläubiger geinäss Art. 250 SchKG ange-
fochten, So kann jener nicht Einstellung des gestützt auf
die Abtretung angestrengten Prozesses verlangen (Erw. 2),
solange
mindestens nicht die Streitgenossen (z. B. zu-
folge Vergleiches)
aus dem Prozess ausgeschieden sind
(Erw.3).
Zurückweisung der Klage eines der Streitgenossen wegen
Nichtleistung der ihm auferlegten Prozesskostensicherheit
(gemäss
§ 76 Abs. 3 der Zivilprozessordnung für den Kan-
ton Bem). Verlangen die andern Zessionare infolgedesse
AnnuIierung
der jenem erteilten Abtretung, wendet dieser
aber ein, die Prozesskostensicherstellungspflicht sei in-
zwischen weggefallen, so ist ihm eine Frist einzuräumen
umdas Prozessgericht zum Entscheid hierüber anzurufe
(Erw. 4). . '
Auskunftspflicht der Konkursverwaltung gegenüber den Zes-
sionaren (Erw. 3 am Ende). "
Pflicht der Aufsichtsbehörden zur Beiziehung der Konkurs-
akten (Erw. 3 am Anfang);
Der Tatbestand ergibt sieh aus den in AS 49' UI
S. 251 ff. und 50 III S. 1 ff. abgedruckten Entscheiden
und folgenden Ergänzungen: Unter den Zessionaren
befand sich neben dem vom Konkursamt mit seiner an-
gemeldeten Forderung von über 79,000 Fr zugelassenen·
Rekurrenten Thalmann auch der· Konkursgläubiger
Dr. Rutsch, welcher die Zulassung Thalmanns
durch
Klage angefochten hatte. Als beide rechtzeitig gemein'::
sam Klage gegen Wildbolz und Pochon anhoben, wurde
der
zWischen ihnen pendente Kollokationsprozess sistiert.
Am 21. Januar 1924 setzte das Konkursamt entspre-
chend dem
Antrag der Mitzessionare des Rekurrenten
diesem
Frist zur Leistung der ,Prozesskostensicherheit
bis' 4 .. Februar. an, mit der Androhung, dass die. ~
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