BGE 50 III 115
BGE 50 III 115Bge15.02.1924Originalquelle öffnen →
114 Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. No 26. beschwerdebeklagte Betreibungsamt bei der Aufstellung des Kollokationsplanes gemäss Art. 146 SchKG in erster Linie den Rekurrenten mit der geltend gemachten re- tentionsversicherten Mietzinsforderung berücksichtigen müssen (ohne sie auf ihre Begründetheit prüfen zu dür- fen, vgL JAEGER I S. 494 oben) und es dann Sache der Rekursgegnerin sein, den Kollokationsplan gemäss Art. 148 SchKG durch gerichtliche Klage anzufechten, wenn sie den Vorzugsanspruch des Rekurrenten nicht aner- kennen will. Sollte alsdann das Retentionsrecht des Rekurrenten nicht für einen den Kaufpreis erreichenden Betrag bejaht werden, so müsste er die Differenz an das Betreibungsamt zur Verteilung unter die Gruppengläu- biger einbezahlen, während es freilich sinnlos wäre, auch für den Betrag Zählung zu verlangen, welcher ihm als bevorrechtigtem Gläubiger sofort wieder überlassen. werden müsste. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und die Anordnung einer neuen Verwertung der gepfändeten Gegenstände aufgehoben. SeJmkIbetrelbun und KonkwSiecbt. N° 27. 115 27. SenteDza 13 giugno lSa4 nella causa Cassa di Biaparmio e Preatiti in lern&. Costituzione di pegni di diritto privato sul fondo da realiz- zarsi dopo ehe fu annotata neI registro fondiario la restri- zione della facolta di disporre a sensi degli art. 960. e 97 RRF e dopo ehe l'ufficio E e F si e fatto rilasciare dal registro fondiario l'estratto di cui aU'art. 99 RRF. -Effetti del1'annotazion~ della restrizione sui nuovi diritti di pegno e effetti ehe ne derivano in riguardo alla realizzazione in eorso. -I nuovi oneri non saranno iscritti d'ufficio ne1l'elenco oneri, ma solo dietro istanza dell'interessato, il quale deve provvedere ehe l'ufficio E e F ne sia edotto e li iscriva, se la fase deI procedimento ancora 10 consente. In easo d'iscrizione. i1 complemento dell'elenco oneri deve di nuovo essere deposto e rilasciato agli interessati l'avviso speciale di cui all'art. 139 LEF. Ricorso: tardivita (art. 139 e 140 LEF: 28, 29 37, 65, 97, 99, 102 RRF). A. -Nell'esecuzione N° 26573 promossa dalla Banca dello Stato deI Cantone Ticino contro Zanoli Virginia e successori per l'esazione di 19,722 frehi. ed accessori venne, il 20 giugno 1921, annotata nel registro fon- diario la restrizione della facolta di disporre secondo l'art. 960 CCS (art. 97 ROF). L'eleneo oneri fu allestito e comunieato agli interessati, una prima volta, il 9 no- vembre 1921. La realizzazione, indetta per il 24 novem- bre 1921, Cu poi sospesa in seguito a eontestazione dell'eleneo. 11 15 novembre 1921 venne inseritta a re- gistro una nuova pretesa ipotecaria a favore della ven- ditrice deI fondo e di tale iscrizione il registro fondiario, dietro istanza della nuova ereditriee, dave eomunieazione all'Ufficio, il quale iseriveva nell'eleneo oneri la nuova pretesa (sorta dopo l'annotazione della restrizione. della faeoita di disporre), ma non comunieava questa modi- ficazione dell'eleneo oneri agli interessati, limitandosi amenzionare, nella pubblieazione di incanto deI 15 feb- raio 1924. ehe l'elenco era stato di nuovo allestito e
116 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. deposto sino dal 3 febbraio 1924. Ne} frattempo, e pre- cisamente il 10 dieembre 1921, anche Ia ricorrente Cassa di Risparmio e Praestiti in Berna aveva fatto iscrivere a registro un credito di 50,000 fchi. garantito sugli stabili da realizzarsi; non risulta dagli atti ehe all'atto di questa iscrizione essa abbia chiesto all'Ufficio dei registri di darne communieazione all'Ufficio 'di ese- euzione. n pri~o ineanto, indetto per il 7 marzo 1924 e andato deserto, ebbe luogo in base all'eieneo \meri eompletato eoll'agigunta dell'ipoteca predetta a favore della vendi- trice, ma non eontenente la menzione di quella della Cassa di Risparmio e Prestiti. B. -Si e solo contro l'avviso di secondo ineanto, fissato pel 28 aprile 1924, ehe Ia Cassa, di Risparmio e Prestiti ricorreva all' Autorita cantonale di Vigilanza domandando che all'Ufficio' di esecuzione fosse ingiunta Ia eompletazione den'eleneo oneri coll'iserizione della ipoteea di 50,000 a suo favore. La· pubblieazione del- l'avviso di seeondo ineanto data deIl'11 marzo, il "ricorso deI 24 aprile u. s. In seguito deI gravame. il se- condo ineanto venne sospeso. C. -Colla quereiata decisione l' Aut 0 rita cantonale di Vigilanza respinse il rieorso anzitutto in ordine, per tardivita. Donde l'attuale gravame inoltrato nei modi e nei termini di legge. Considerando in diritto :
118 SehUIdbetre1bungs-und Konkursreeht. N° 27. per accertarsi della costituzione di nuovi oneri per poi iscriverli. d'ufficio, nel nuovo eleneo oneri da commu- nicarSi di nuovo agli interessati a sensi delI'art. 37 RRF. Le legge non prevede questa ipotesi. Ma argomento di soluzione pub essere dedotto dall'art. 65 RRF, se- condo il quale, se tra il primo ed il secondo incanto vengono a conoscenza dell'Ufficiale nuovi oneri di dirilto pubblico sorti neU'intervallo, esso ne dovra tener conto d'ufficio. Argomentando e contrario, e lecito ritenere che seeondo l'intento dellegislatore, all'Ufficio non eo l'obbligo di informarsi di nuovo in occasione di ogni operazione di vendita, se sia ancora completo l' estratto deI registro fondiario ehe gli fu consegnato e che ha controllato in seguito aUa domanda di realizza- zione (art. 28 RRF) 9 se nell'intervallo siano stati is- eritti a registro nuovi pegni di diritto privato. Questa soluzione risponde alle pratiche necessita, ne pub presen- tare inconvenienti gravi, in quanto che, chi faccia re- gistrare un nuovo diritto di pegno. dopo l'annotazione della restrizione della facolta di disporre, puö agevol- mente desumere dall'annotazione stessa ehe e pendente un procedimento di realizzazione. Se gli importa di essere considerato come creditore pignoratizio nel pro- cedimento esecutivo pendente, fara istanza presso l'ufficio dei registri affineM informi immediatemente l'ufficio di esecuzione della nuova iscrizione, cui do- mandera di iscriverlo nell'elenco oneri. In. questo caso l'ufficio dovra senz'altro dar seguito aU'istanza (se ancora 10 permette la fase nella quale si trova il proce- dimento di realizzazione), deponendo di nuovo l'elenco, a:ffinehe gli interessati possano impugnarlo, e notifi- cando in seguito al nuovo creditore l'avviso speciale d'incanto percM possa parteciparvi (art. 139 LEF). In questo senso ha agito l'Ufficio a proposito dell'ipote iscritta a registro il 15 novembre 1921 a favore deI vendl- tore deI fondo, iscrivendola ad istanza del titolare nel- l'elenco oneri. Incorrettamente invece esso agi in segnito, Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 27. 119 Jimitandosi a publicare nuovamente nel foglio ufficiale il deposito delle condizioni di incanti invece di comunicare ü complemento dell'elenco oneri stesso agli interessati per mettem in grado di agire. La rieorrente invece ha tralasciato di prendere j provvedimenti necessarl affinche l'Ufficio fosse edotto dell'esistenza di un'iscrizione nuova, quella appunto dell'ipoteca di fr. 50,000 a suo favore. E poiche il BUO diritto di pegno era sorto popo 1'annotazione della re- strizione della facolta di disporre, la ricorrente non poteva presumere che il BUO credito fosse iscritto d'uf- ficio, nell'elenco, ma doveva provvedere essa stessa che l'Ufficio di esecuzione ne avesse conoBcenza e l'i- scrivesse. Per il fatto che non conteneva l'ipoteca sorta e iscritta a registrofondario posticipamente, l'elenco oneri non era nullo di pieno diritto, ma tutt'al piil annullabile, perche incompleto. diefro ricorso. E questo ricorso doveva essere interposto entro i dieci giorni dal momento in cui la ricorrente, usando Ia neeessaria diligenza, poteva accertarsi ehe il nuovo elenco oneri era incompleto; nella fattispecie, dal momento in cui fu pubblicato il prima avviso d'incanto colla menzione che l'elenco oneri era di nuovo deposto per l'esame (15 febbraio 1924). Il reclamo introdotto sole il 24 aprile, lungo tempo dopo Ia pubblicazione dei secondo incanto (avvenuta 1'11 marzo, era quindi tardivo. Ne si obbiettera che il diritto della ricorrente a figurare colla sua "ipoteca nell'elenco oneri fosse tale ehe non poteva estinguersi per il decorso infruttuoso deI termine. Questo diritto era meramente privato; di esso Ia ricorrente poteva disporre e quindi anche rinunciarvi; siffatto diritto e quindi perento, se non e fatto valore nei termini e nei modi di legge. La Camera Esecuzioni e Fallimenfi pronuncia : II ricorso e respinto. AS 50 III -1924 10
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