Duty to enter later mortgage in realization charge list

BGE 50 III 115Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band III15.02.1924Dismissed

Zusammenfassung

The Cassa di Risparmio e Prestiti in Bern complained that its later-registered mortgage for CHF 50,000 had not been included in the charge list for a forced sale. The Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber held that the omission did not make the list void; it was only challengeable within the statutory period. The appellant had to ensure the enforcement office was informed of the later pledge right. Because the complaint was lodged only after the first auction notice had been published and long after the relevant ten-day period, it was time-barred. The appeal was therefore rejected and the order for a new realization was annulled.

Regest

Art. 139, 140 SchKG; Art. 37, 65 RRF; later-registered private pledge rights after annotation of the restriction on disposition are not entered ex officio in the charge list. The enforcement office has no general duty to investigate anew, at each realization step, whether additional private mortgages have been registered after the initial land-register extract. A creditor who wishes to participate must ensure that the office is notified and requests entry in due time; otherwise the omission of the pledge from the charge list renders the list merely voidable, not void. The complaint period runs from the moment the interested party, with due diligence, could recognize the incompleteness, here from the first auction notice announcing redeposit of the charge list for inspection (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. No 26. beschwerdebeklagte Betreibungsamt bei der Aufstellung des Kollokationsplanes gemäss Art. 146 SchKG in erster Linie den Rekurrenten mit der geltend gemachten re- tentionsversicherten Mietzinsforderung berücksichtigen müssen (ohne sie auf ihre Begründetheit prüfen zu dür- fen, vgL JAEGER I S. 494 oben) und es dann Sache der Rekursgegnerin sein, den Kollokationsplan gemäss Art. 148 SchKG durch gerichtliche Klage anzufechten, wenn sie den Vorzugsanspruch des Rekurrenten nicht aner- kennen will. Sollte alsdann das Retentionsrecht des Rekurrenten nicht für einen den Kaufpreis erreichenden Betrag bejaht werden, so müsste er die Differenz an das Betreibungsamt zur Verteilung unter die Gruppengläu- biger einbezahlen, während es freilich sinnlos wäre, auch für den Betrag Zählung zu verlangen, welcher ihm als bevorrechtigtem Gläubiger sofort wieder überlassen. werden müsste. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und die Anordnung einer neuen Verwertung der gepfändeten Gegenstände aufgehoben. SeJmkIbetrelbun und KonkwSiecbt. N° 27.

  1. SenteDza 13 giugno lSa4 nella causa Cassa di Biaparmio e Preatiti in lern . Costituzione di pegni di diritto privato sul fondo da realiz- zarsi dopo ehe fu annotata neI registro fondiario la restri- zione della facolta di disporre a sensi degli art. 960. e 97 RRF e dopo ehe l'ufficio E e F si e fatto rilasciare dal registro fondiario l'estratto di cui aU'art. 99 RRF. -Effetti del1'annotazion della restrizione sui nuovi diritti di pegno e effetti ehe ne derivano in riguardo alla realizzazione in eorso. -I nuovi oneri non saranno iscritti d'ufficio ne1l'elenco oneri, ma solo dietro istanza dell'interessato, il quale deve provvedere ehe l'ufficio E e F ne sia edotto e li iscriva, se la fase deI procedimento ancora 10 consente. In easo d'iscrizione. i1 complemento dell'elenco oneri deve di nuovo essere deposto e rilasciato agli interessati l'avviso speciale di cui all'art. 139 LEF. Ricorso: tardivita (art. 139 e 140 LEF: 28, 29 37, 65, 97, 99, 102 RRF). A. -Nell'esecuzione N° 26573 promossa dalla Banca dello Stato deI Cantone Ticino contro Zanoli Virginia e successori per l'esazione di 19,722 frehi. ed accessori venne, il 20 giugno 1921, annotata nel registro fon- diario la restrizione della facolta di disporre secondo l'art. 960 CCS (art. 97 ROF). L'eleneo oneri fu allestito e comunieato agli interessati, una prima volta, il 9 no- vembre 1921. La realizzazione, indetta per il 24 novem- bre 1921, Cu poi sospesa in seguito a eontestazione dell'eleneo. 11 15 novembre 1921 venne inseritta a re- gistro una nuova pretesa ipotecaria a favore della ven- ditrice deI fondo e di tale iscrizione il registro fondiario, dietro istanza della nuova ereditriee, dave eomunieazione all'Ufficio, il quale iseriveva nell'eleneo oneri la nuova pretesa (sorta dopo l'annotazione della restrizione. della faeoita di disporre), ma non comunieava questa modi- ficazione dell'eleneo oneri agli interessati, limitandosi amenzionare, nella pubblieazione di incanto deI 15 feb- raio 1924. ehe l'elenco era stato di nuovo allestito e

116 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. deposto sino dal 3 febbraio 1924. Ne frattempo, e pre- cisamente il 10 dieembre 1921, anche Ia ricorrente Cassa di Risparmio e Praestiti in Berna aveva fatto iscrivere a registro un credito di 50,000 fchi. garantito sugli stabili da realizzarsi; non risulta dagli atti ehe all'atto di questa iscrizione essa abbia chiesto all'Ufficio dei registri di darne communieazione all'Ufficio 'di ese- euzione. n prino ineanto, indetto per il 7 marzo 1924 e andato deserto, ebbe luogo in base all'eieneo meri eompletato eoll'agigunta dell'ipoteca predetta a favore della vendi- trice, ma non eontenente la menzione di quella della Cassa di Risparmio e Prestiti. B. -Si e solo contro l'avviso di secondo ineanto, fissato pel 28 aprile 1924, ehe Ia Cassa, di Risparmio e Prestiti ricorreva all' Autorita cantonale di Vigilanza domandando che all'Ufficio' di esecuzione fosse ingiunta Ia eompletazione den'eleneo oneri coll'iserizione della ipoteea di 50,000 a suo favore. La pubblieazione del- l'avviso di seeondo ineanto data deIl'11 marzo, il "ricorso deI 24 aprile u. s. In seguito deI gravame. il se- condo ineanto venne sospeso. C. -Colla quereiata decisione l' Aut 0 rita cantonale di Vigilanza respinse il rieorso anzitutto in ordine, per tardivita. Donde l'attuale gravame inoltrato nei modi e nei termini di legge. Considerando in diritto :

  1. -Chledesi se a ragione l'istanza eantonale abbia dichiarato il ricorso tardivo allegando che esso doveva venir interposto entro dieci giorni a datare da que1lo in cui gli interessati, con pubblieazione deI 15 febbraio 1924, furono avvisati ehe l'eleneo oneriera stato allestito e deposto per l'esame gia da13 febbraio 1924. La risposta sara affermativa solo nel easo in cui debba ritenersi ehe Ia rieorrente, avvenuta Ia pubblieazione ufficiale deI 15 lebraio, era tenuta ad informarsi presso l'Ufficio Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. 117 ' se il suo credito figurasse nel nuovo eleneo ; in altri termini, nel easo ehe, non esisteva obbligo per l'Uffieiale di eseeuzione di iserivere d'ufficio Ia nuova ipoteea. a) A sensi dell'art. 140 LEF, completato dall'art. 37 RRF, l'eleneo oneri deve essere notifieato ad ogni in- teressato, vale a dire a tutti i ereditori pignoratizi ed ai titolari di diritti annotati. Il Regolamento sulla reaIiz- zazione forzata di fondi dispone ehe, rieevuta Ia do- manda di vendita, l'Ufficio deve far annotare sul re- gistro fondiario Ia restrizione della faeoita di disporre, e farsi rilasciare un estratto dal registro fondiario (art. 99 RRF), di eui verifiehera i dati interrogando il debitore sul nome e domicilio dei ereditori pignoratizi (art. 97, 99, 102 e 28 RRF). Interessati nel senso den'art. i40 LEF e 37 RRF so no dunque tutti i ereditori pigno- ratizi, ehe a mezzo di tali indagini hamio potuto essere aceertati. Protraendosi pero la vendita per motivi facilmente eoneepibili (proeedimento di rieorso, cause coneernenti l'eleneo, neeessita di un seeondo ineanto eec.), e possibile ehe, nel frattempo, sorgano e siano iscritti a registro fondiario nuovi oneri, i quali non saranno invalidi 0 nulli, come a torto ritiene l'Ufficio, ma solo non ponno incagliare l'esecuzione in corso 0 sminuire i diritti dei creditori pignoratizi iseritti prima dell'annotazione. Se la vendita da ricavo sufficiente per tacitare, in tutto od in parte, anche i nuovi oneri, essi pure saranno presi in considerazione all'atto deI riparto. I diritti dei cre- ditori precedenti si trovano sufficientemente salva- guardati per il fatto ehe gli oneri posteriori non .entrano in linea di conto per il computo del prezzo dl aggm- dieazione. b) Cio posto, chiedesi se questi nuovi .oneri ipotnea (non menzionati nell'estratto deI rentr . fondiano, rilasciato in precedenza) debbano d ufflclO' essere presi in considerazione; in altri termini, se l'Ufficiale sia tenuto d'ufficio a prendere le informazioni idonee

118 SehUIdbetre1bungs-und Konkursreeht. N° 27. per accertarsi della costituzione di nuovi oneri per poi iscriverli. d'ufficio, nel nuovo eleneo oneri da commu- nicarSi di nuovo agli interessati a sensi delI'art. 37 RRF. Le legge non prevede questa ipotesi. Ma argomento di soluzione pub essere dedotto dall'art. 65 RRF, se- condo il quale, se tra il primo ed il secondo incanto vengono a conoscenza dell'Ufficiale nuovi oneri di dirilto pubblico sorti neU'intervallo, esso ne dovra tener conto d'ufficio. Argomentando e contrario, e lecito ritenere che seeondo l'intento dellegislatore, all'Ufficio non eo l'obbligo di informarsi di nuovo in occasione di ogni operazione di vendita, se sia ancora completo l' estratto deI registro fondiario ehe gli fu consegnato e che ha controllato in seguito aUa domanda di realizza- zione (art. 28 RRF) 9 se nell'intervallo siano stati is- eritti a registro nuovi pegni di diritto privato. Questa soluzione risponde alle pratiche necessita, ne pub presen- tare inconvenienti gravi, in quanto che, chi faccia re- gistrare un nuovo diritto di pegno. dopo l'annotazione della restrizione della facolta di disporre, puö agevol- mente desumere dall'annotazione stessa ehe e pendente un procedimento di realizzazione. Se gli importa di essere considerato come creditore pignoratizio nel pro- cedimento esecutivo pendente, fara istanza presso l'ufficio dei registri affineM informi immediatemente l'ufficio di esecuzione della nuova iscrizione, cui do- mandera di iscriverlo nell'elenco oneri. In. questo caso l'ufficio dovra senz'altro dar seguito aU'istanza (se ancora 10 permette la fase nella quale si trova il proce- dimento di realizzazione), deponendo di nuovo l'elenco, a:ffinehe gli interessati possano impugnarlo, e notifi- cando in seguito al nuovo creditore l'avviso speciale d'incanto percM possa parteciparvi (art. 139 LEF). In questo senso ha agito l'Ufficio a proposito dell'ipote iscritta a registro il 15 novembre 1921 a favore deI vendl- tore deI fondo, iscrivendola ad istanza del titolare nel- l'elenco oneri. Incorrettamente invece esso agi in segnito, Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 27. 119 Jimitandosi a publicare nuovamente nel foglio ufficiale il deposito delle condizioni di incanti invece di comunicare ü complemento dell'elenco oneri stesso agli interessati per mettem in grado di agire. La rieorrente invece ha tralasciato di prendere j provvedimenti necessarl affinche l'Ufficio fosse edotto dell'esistenza di un'iscrizione nuova, quella appunto dell'ipoteca di fr. 50,000 a suo favore. E poiche il BUO diritto di pegno era sorto popo 1'annotazione della re- strizione della facolta di disporre, la ricorrente non poteva presumere che il BUO credito fosse iscritto d'uf- ficio, nell'elenco, ma doveva provvedere essa stessa che l'Ufficio di esecuzione ne avesse conoBcenza e l'i- scrivesse. Per il fatto che non conteneva l'ipoteca sorta e iscritta a registrofondario posticipamente, l'elenco oneri non era nullo di pieno diritto, ma tutt'al piil annullabile, perche incompleto. diefro ricorso. E questo ricorso doveva essere interposto entro i dieci giorni dal momento in cui la ricorrente, usando Ia neeessaria diligenza, poteva accertarsi ehe il nuovo elenco oneri era incompleto; nella fattispecie, dal momento in cui fu pubblicato il prima avviso d'incanto colla menzione che l'elenco oneri era di nuovo deposto per l'esame (15 febbraio 1924). Il reclamo introdotto sole il 24 aprile, lungo tempo dopo Ia pubblicazione dei secondo incanto (avvenuta 1'11 marzo, era quindi tardivo. Ne si obbiettera che il diritto della ricorrente a figurare colla sua "ipoteca nell'elenco oneri fosse tale ehe non poteva estinguersi per il decorso infruttuoso deI termine. Questo diritto era meramente privato; di esso Ia ricorrente poteva disporre e quindi anche rinunciarvi; siffatto diritto e quindi perento, se non e fatto valore nei termini e nei modi di legge. La Camera Esecuzioni e Fallimenfi pronuncia : II ricorso e respinto. AS 50 III -1924

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