8 Erbrecht. N0 3.
l'inexaetitude des faits eonstates dans un aete authen-
tique
n'est soumise a aueune forme paniculiere: si donc
tous les moyens de preuve sont admissibles pour etablir
l'inexactitude de la date
d'un testament public, on
peut a jortiori y recourir pour contester la date d'un
testament olographe.
Enfin c'est
a tort que les recourants soutiennent que,
malgre l'inexactitude de la mention du lieu,
le testament
est valable, l' erreur eommise par le testateur pouvant
tre rectifiee. Tout d'abord il ne s'agit nullement d'une
erreur de lieu: le testateur savait parfaitement qu'il
se
trouvait a Payerne et, s'il acependant date son tes-
tament de Cugy, c'est sans doute parce qu'il s'imagi-
nait que e' etait son domicile ordinaire qui devait etre
indique; il s'est donc trompe sur la nature de l'exigenee
legale
et non pas sur l'identite geographique du lieu de
confeetion du testament. D'ailleurs celui-ci ne renferme
aucun
element qui permettrait de proceder a la rectifi-
cation; on ne se trouve done pas dans le cas, reserve
par rarret eiteci-dessus, Oll le testament lui-meme
fournit des donnees qui, avee l'aide eventuellement
d'eIements extrinseques, permetten de restituer la date
exacte.
Le Tribunal jt!deral prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
BI. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
- Sentenza 23 gennaio 1924 della prima sezione civile
nella causa Schweiz. Verband der Dachpappenfabrikanten
(S. V. D.) contro SucceBBon Fischer 84 Bechsteiner (F. 84 B.).
La denunzia di lite della procedura civile ticinese e atto inter-
ruttivo della prescrizione a sensi delI'art.135 cif.2 CO quando
essa contiene gli elementi essenziali di una petizione (azione).
A. -Con eonvenzione 30 ottobre 1916 la ditta
Fischer e Rechsteiner in Chiasso vendeva a Giuseppe
Cossio in Corno 400,000 m
di cartone incatramato deI
peso di
22:-26 ehg. per rotolo, al prezzo di Lit. 0.76 per m
Il prezzo venne poi ridotto a Lit. 0.69 e, aHa fine di gen-
naio
1917, aumentato a Lit. 0.73 al m
Le forniture
cominciarono sulla fine di novembre
1916 e susseguirono
fino ai primi di febbraio
1917.
B. -Con petizione 17 maggio 1917 la ditt.a vendi-
triee promosse causa direttamente davanti
il Tribunale
di
AppeHo deI Cantone Ticino contro Cossio Giuseppe
in
Corno per chiedergli il pagamento di Lit. 10,338.20 ed
aceessori per la fornitura di circa
235,000 m
di cartone
incatramato a dipendenza
deI eontratto precitato.
A vendo
il convenuto sollevato una domanda ricon-
venzionale di Lit.
35,000; da compensarsi fino a con-
correnza della somma chiestagli colla petizione, per man-
cata fornitura di merce e per difetti della merce fornita,
l'attrice, con
atto 20 ottobre 1917, denunziava la lite
allo Schweizerischer
Verband der Dachpappenfabri-
kanten in Zurigo, asserendo ehe la meree da essa
venduta
al Cossio era la stessa che aveva acquistato dallo S. V. D.
e ehe quindi questo le era responsabile per la manc.ata
fornitura di merce e
per la cattiva qualita di quella con-
10 Obligationenreeht. No 4.
segnata al Cossio. L'atto della denunzi di lite eonti.ene
l'indieazione precisa della
somma ehiesta dalla dltta
attrice a Cossio (Lit. 10,338.20), la menzione de11a rieon-
venzionale proposta
da quest'ultimo (Lit. 35,000) eolla
causa della rieonvenzione (inadempienza
dei eontratto)
e diehiara esplicitamente la parte denunziata respon-
sabile dell'inadempimento
dei contratto Cossio per ina-
dempienza di que110 conehiuso tra l' attrice e la denun-
ziata.
C. -Con risposta 1° dicembre 1919 (risposta di
merito)
10 S. V. D. intervenne in causa e conchiuse
domandando :
Lo S. V. D. e dimesso dalla contestazione vertente
tra F. R. e Cossio ;
20 La domanda rieonvenzione Cossio verso F. R.
e respinta nei confronti de11' intervenuto in causa.
Considerando
in diritto :
10 -(Questioni d'ordine e di fatto).
20 -Una questione tuttavia merita qualehe maggior
ehiarimento : quella che eoncerne l'eceezione di preseri-
zione dell'azione di garanzia
per difetti della eosa ven-
duta, ehe l'appellante deduce daIrart. 210 CO.
La sentenza quereiata rileva ehe la denunzia dei difetti
della meree,
eioe della maneanza di peso (in questo easo,
il peso e qualita, non misura. de11a merce), e avvenuta
tempestivamente. Questa constatazione e eonforme al-
l'inearto (efr.Iettere 13 dieembre 1916,4,12 e 18 gennaio,
3 e 8 febbraio 1917 della
ditta F. R. a110 S. V. D.). Ciö
essendo, trattasi solo di decidere se l'azione stessa di
garanzia sia prescritta.
A
torto invero l'istanza cantonale, onde dimostrare
l'infondatezza dell'eccezione,
fa capo al seeondo alinea
delI'art.
210 CO. Questo disposto eoneerne l'ipotesi in
eui il compratore si sia prevalso dei difetti della cosa
venduta faeendoli valere in via di eccezione di fronte
all'azione di adempimento deI
contratto di vendita da'
parte deI venditore (S. V. D.). Tale non e l'ipotesi dei
easo. Il venditore S. V. D. non ha azionato Ia compratrice
F. R. in adempimento deI eontratto. Si e questa,
la eompratriee che, per via di denunzia della lite, pro-
mosse verso il venditore (S. V. D.) Fazione di garanzia
per difetti della eosa aequistata. Il easo e dunque quello
previsto dal eapoverso 1 dell'art.
210 e Ia preserizione
e indubbiamente di un anno.
Tuttavia l'eeeezione di preserizione appare infondata
per il seeondo motivo addotto dall'istanza cantonale :
vale a dire perehe
la preserizione fu interrotta tempestiva-
mente eolla denunzia
di lite dei 20 ottobre 1917.
Si tratta di sapere. se questo atto (denunzia di lite)
possa venir considerato eome
interruttivo della pres-
erizione a sensi den'
art. 135 cif. 2, CO. La questione
stessa
e di diritto federale, perehe eoneerne l'interpreta-
zione di un disposto dei CO : dipende dalla natura e dagli
effetti giuridici della denunzia di
lite, a sensi dei diritto
cantonale, questione questa della quale questa Corte
puö eonoseere perehe non fu decisa espressamente dal
giudizio querelato (art. 83 OGF).
Ciö posto oceorre osservare: La denunzia di lite deI
eodice di procedura ticinese
ha indole giuridiea diversa
dell'istituto analogo di pareeehie legislazioni della
Svizzera
tedesca. Per non rilevare ehe alcune delle maggiori diver-
genze, si osserva ehe, in quelle legislazioni,
il fatto di
partecipare
al procedimento principale (Vorprozess) non
fa perdere aHa
parte interveniente la faeolta di contestare
poi nei confronti
dei denunziante il di lui diritto a rivalsa,
questione
questa che e quindi riservata ad un seeondo
proeedimento (efr.
ad es. proe. civ. Lucerna 65, Argovia
41,
San Gallo art. 71 al. 3 ece.). Basilea-Citta dispone
persino ehe
la non intervenzione deI denunziato non in-
duce, per prineipio, riconoseimento a suo carieo della sen-
tenza prolata tra le parti ( 21). Diversa e la posizione
della
parte denunziata nel diritto ticinese. Se essa inter-
viene, la questione deI fondamento della denunzia (cioe
12 Obligationenrecht. N° 4.
deI diritto a rivalsa della parte denunciante) e giudicata
contemporaneament all'azione principale e collo stesso
giudizio.
Se non interviene, essa non puö,. per principio,
impugnare Ia sentenza
in suo confronto : le potrn solo,
eccezionalmente. nei casi previsti dall'art. 119 PCT
(cfr.
art. 120 e specialmente 122 1 e 2 PCT). In altri
termini, la denunzia di lite secondo il diritto ticinese pro-
voca
una vera e propria causa tra il denunziante e la
parte denunziata, causa ehe
si innesta al procedimento
originale e nella quale vien
statuito tanto sull'esistenza
deI regresso ehe sulla misura deI danno eausato. dalla
parte denunziata e di cui essa
e contabile verso la parte
denul1ziante. Il diritto ticinese prescrive persino ehe, se
non interviene,
la parte denunziata subisee una specie
di eontumacia, nel senso ehe, per principio,
il risultato
della causa nei riguardi deI denunciante vale anehe verso
la
parte denunciata (art. 122 2 PCT). E dunque leeito
equiparare Ia denuncia di lite deI diritto ticinese
ad una
vera e propria azione. Ciö almeno quando, come nel easo
in esame,
l'atto di denunzia contiene gli elementi essen-
ziali di
una petizione : l'indicazione della somma per la
quale
il denunziato e diehiarato responsabile ed i motivi
sui quali Ia
parte avversa fonda la sua pretesa di regresso
(v. statQ di
fatto lett. B). DeI resto, pur contestando il
diritto a rivalsa,
10 S. V. D. e entrato nel medto della
controversia ed
ha propriamente e chiaramente considera-
to la denunzia di Iite come l'illizio di Ulla causa di merito,
aHa quale prese parte illtervenendo anche nella questione
dei mezzi di prova (v. contro-domande peritali),
tentando
di dimostrare l'infondatezza sostanziale dell'azione e
proponendo ehe la riconvenzione proposta
da Cossio fosse
respinta per motivi di merito. Non si
e dunque a torto ehe,
nel caso in esame, l'istanza cantonale
ha considerato
l'atto di denunzia di Iite come atto iniziativo di causa
(petizione),
cioe come un'azioneinterruttiva della pres-
crizione a sensi den'art. 135 eif. 2
CO.
11 Tribunale federale pronuncia :
L'appellazione e respinta e la sentenza querelata 14
marzo 1923 deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino
e confermata.
5. Urteil der I. ZivilabteUung vom 98. Januar 1994
i. S. Wolfart una Dr. Willmann gegen Oesterlin 8G Oie.
Art. 5 OR. Vertragsschluss unter Abwesenden durch Tele-
grammwechsel. Berücksichtigung eines Handelsgebrauches
über die Annahmefrist bei telegraphischen Offerten im
Eierhandel.
Die beklagte Firma Wolfart und Dr. Willmann in
Baja (Ungarn) offerierte der Klägerin, Oesterlin Oe
in Basel, am 13. Juli 1922 telegraphisch eine Klein-
ladung Eier
in Flachkisten ohne Nebensorten, 170
Franken, Buchs unverzollt mit dem Ersuchen um
Drahtzusage. Dieses um 1 0 Uhr 45 in Baja aufgegebene
Telegramm
traf am 13. Juli abends 19 Uhr 40 in Basel ein.
Am gleichen Tage (20
Uhr 05) sandte die Beklagte ein
weiteres Telegramm:
Erlasse offerierte Kleinladung
Kiste 42,000 ungarische Kronen, Dringzusage
ll, das am
14. Juli 0.40 in Basel ankam und um 7 Uhr der Klägerin
überbracht wurde.
Um 11 Uhr gleichen Vormittags
telegraphierte diese
zurück : Marktlage flau, bedauern. )
Dieses Telegramm
ist am 15. Juli 1922 um 9 Uhr in
Baja angekommen. Inzwischen hatte die Beklagte be-
reits
am 14. Juli, 10 Uhr 30 morgens, der Klägerin tele-
graphiert: Erlasse Offerte Kleinladung Kiste 35,000
ungarische Kronen, Dringzusage )), welches Telegramm
am gleichen Tage um 13 Uhr in Basel eintraf. Zwei
Stunden später (15
Uhr) telegraphierte die Klägerin
zurück: Akzeptieren Kronen 35,000 franko Buchs.
Dieses Telegramm ist am 15. Juli um 9 Uhr 20 in Baja
eingetroffen.