24,1 Sachenrecht. N0 38.
Besit der Obligationen dagegen solange es anging ver-
SChWIeg. Der Schluss liegt nahe, dass sie jeglicher Er-
örterung über diese Titel vorbeugen wollte, weil sie sich
bewusst war, dass es
rirlt denselben eine andere Bewandt-;
nis habe als mit den ihr "ijltsächlich geschenkten Gülten.
Dabei
braucht noch keineswegs an eine unredliche Hand-
lung der vorzüglich beleumdeten Beklagten zum Nachteil
ihrer Dienstherren gedacht zu werden. Die Obligationen
könne der Beklagten in Verwahrung gegeben und ge-
legentlich
auf den Todesfall versprochen worden sein,
sodass
zur gültigen Zuwendung nur die gesetzliche Form
mangelt.
Wird durch die angeführten Erwägungen die Eigen-
tnmnvnrmutung zu Gunsten der besitzenden Beklagten
hinfallig,
so muss die Beklagte, die sich gegenüber den
Erben des bisherigen -Eigentümers nur auf diese Ver-
mutung zu stützen vermag, die angesprochenen Wert-
papiere herauszugeben.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons
Uri vom 13. Februar 1924
bestätigt.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
39. IBtratto dal1a sentenza a4 giugno 1924
245.
dells. prima Besone civlle nella causa Pedrazzi contro
Unions di Danche Svizzere.
Una fideiussione a termine seeondo l'art. 502 CO puo essere
ammessa solo
quando la eauzione stessa e limitata in ordine
di tempo : non basta ehe il debito prineipale sia esigibile
alla seadere
di un determinato termine. -La prova di un
termine apposto ad una fideiussione puo essere fornita
anehe eon altri mezzi all'infuori di atto scritto, tale elausola
potendo essere
stipulata anehe verbalmente.
A.-Con atto 24 febbraio 1920 Berri Fulvioin Muralto
si riconosceva debitore della Banca svizzera-americana
in
Locarno (ora Unione di Bauche Svizzere in Locarno) della
sonuna di 17,121 fchi.
70, che esso si obbligava ad estin-
guere
entro il termine di un anno mediante versamenti
mensili di almeno
300 fehi. . L'atto prosegue : Per il
pagamento della somma da Berri dovuta come sopra alla
Banea si costituisce garante solidale
il Sig. Domenico
Pedrazzi
in Gordola ecc. Essendosi in seguito fatta oppo-
sizione contro
il precetto esecutivo N° 28375 dell'l1
ottobre 1921, col quale Pedrazzi veniva escusso, come
fideiussore di Berri, per la somma di
17,000 fchi., e
ropposizione
. essendo stata rigettata provvisoriamente
eon sentenza 12 gennaio 1922, l'odierno
attore, con peti-
zione
23 gennaio 1922, chiedeva al Pretore di Locarno ehe
dichiarasse inesistente
il debito escusso, spese e ripetibili
a carico della convenuta.
AHa petizione questa non ris-
pose nei
termini di legge e fu preclusa in base agli art. 131
e seg. PCT. L'attore prosegui dunque solo nell'istruttoria
in cui, a sua istanza, venne sentito come teste il debitore
principale'Berri,
il quale, sulla questione se. la garanzia
AS 50 n -1924 17
246 ObHgationenreeht. N0 39.
fosse stata limitata ad un anno, eome sosteneva l'at-
tore, ebbe a deporre: Rioordo esattamente ehe 1a
- prestazione della garanzia da parte Pedrazzi era limi-
- tata esclusivamente ad un anno. Rieordo ehiaramente
ehe di questa limitazione
si parIa espressamente 001-
I'Avv. Zanolini, il quale, quale rappresentante della
Banea, ebbe a fare dichiarazione di aeeettazione.
Si
trattava in sostanza di una maggior garanzia in favore
della Banea, tutt'affatto provvisoria e cioe limitata
ad un anno, perehe, ripeto, oosi se ne e diseorso chiara-
mente ed espressamente eee. E pii! sotto: 10 spe-
ravo di liquidare tutta la posizione durante l'anno. In
tutti i casi, ripeto, ehe deeorso l'anno Pedrazzi restava
senz'altro sciolto da ogni impegno.
B. -Con sentenza 14 maggio 1923 il Pretore di Lo-
earno ammetteva la petizione e diehiarava inesistente il
debito in questione in base ai seguenti ragionamenti:
I fatti allegati nella petizione, e quindi anehe l'asserzione
ehe
la fideiussione Pedrazzi fosse limitata ad un anno,
devono ritenersi veri in base all'art.
136 PCT, perehe
la eonvenuta ebbe a subire la preclusione prevista dagli
art. 131 e seg. ibidem. Ma anehe a preseindere da questi
motivi di ordine meramente procedurale, l'allegazione,
eonfermata dal eostituto
Berrl, deve ritenersi conforme
a
veritil. Ciö essendo, si versa nell'ipotesi dell'art. 502
CO, seeondo il quale, se la fideiussione fu stipulata per un
tempo determinato. l'obbligo deI fideiussore cessa, ove,
entro 4 settimane dallo spirare deI termine,
il ereditore
non faecia valere in via giuridiea
il suo diritto e non
prosegua agli
atti senza rilevanti interruzioni. E pacifieo
ehe la eonvenuta non
ha agito in questo modo, vale a
dire non
ha fatto valere il suo diritto entro il termine
predetto.
La fideiussione Pedrazzi e quindi diventata
eaduca e questi
e svineolata da ogni obbligo verso la
Banca eonvenuta.
C. -Di opinione diversa si chiari il Tribunale di Ap-
pello,
il quale. eon sentenza 6 dicembre 1923, respingeva
ObUgationenreeht. N° 39. 247
per principio l'azione di inesistenza dei debito, ammetten ..
dola solo per un piccolo importo. di eui non oeeorre far
oltre parola
ai fini di questo giudizio.
D. -
Da questa sentenza rattore si e appellato al Tri-
bunale federale nei termini e nei modi di legge. Dei oon-
siderandi deI giudizio querelato e dei motivi dell'appella-
zione si
dim. per quanto oceorra, nelle seguenti oonsidera-
zioni.
Considerando in diritto :
- -.
- -a) A ragione l'istanza cantonale ha ritenuto
ehe
una fideiussione a termine seeondo rart. 502 CO
puö essere ammessa solo quando la cauzione stessa e
limitata in ordine di tempo, non bastando all'uopo ehe
il debito principale sia esigibile allo scadere di un deter-
minato termine.
In questo eonsentono giurisprudenza e
dottrina
(RU 14 p. 310 e 311 ; RossEL, Diritto delle ob-
bligazioni,
Ha ed. N° 67 p. 641 ; OSER, ed. it. N° 2 al-
rart. 502 p. 1552 ; FICK, art. 502 N° 8 p. 912). A ragione
pure il Tribunale di Appello afferma ehe dall'atto stessa
di rioonoscimento di debito e di fideiussione
dei 24 feh-
braio 1920 non risulta una limitazione della cauzione
in ordine di tempo. 11 termine di un anno di eui ivi e
parola si riferisce unicamente al debito principale, ehe il
debitore si obbligava ad estinguere entro quel lasso di
tempo.
E bensi vero . ehe pii! sotto, ove si tratta della
fideiussione Pedrazzi,
l'atto soggiunge: Perilpagamento
della somma da Berri dovuta corne sopra alla Banca, si
oostituisce garante solidale eee., v. stato di fatto lett.
A. Da questo inciso eome sopra l'attore ha preso
argomento per sostenere ehe
il termine di un anno per il
pagamento deI debito si applicasse anehe alla fideiussione.
L'argomento non
regge. Le parole eome sopra stanno
semplieemente a speeificare
il debito principale, vale a
dire intendono signifieare ehe si tratta precisamente
deI debito di 17,121 fehi. di eui
e questione pii! sopra,
determinato esattamente coll'indieazione deI suo pre-
248 Obligationenrecht. NO 39.
eiso ammontare, deI tasso di interesse e della sua causa.
Sarebbe eeeessivo il voler dedurne ehe il termine di un
annoIprevisto per il pagamento deI debito si riferisse
anehe :aIla cauzione ; eiö tanto piu in quanto, ad ogni
modo, i versamenti di
300 fchi. mensili, di eui nel-
l'atto e parola, sarebbero stati affatto insuffieienti per
taeitare il eredito entro il termine di un anno.
b) PiiI delicata e Ia questione di sapere se l'istanza
cantonale abbia rettamente giudicato ritenendo ehe
la
prova di un termine apposto ad una fideiussione npn
possa venir amministrata ehe eoll'atto seritto, nella fat-
tispeeie eoll'atto di fideiussione 24 febbraio 1920 (efr.
art. 493
CO).
In questa questione i eommentatori sono di parere
diverso.
FICK, Comm. CO N° 20 all'art. 492 e 4 all'art.
502 propugna l' opinione aeeolta dall'istanza eantonale ;
Os ER, N° II all'art. 493 ed. it. p. 1531 e seg. distingue
tra indieazioni essenziali deI eontratto di fideiussione
firma deI fideiussore, nome deI creditore, indieazione dei
debitore principale e delliInite massiIno della responsabili-
ta deI fideiussore e le indieazioni aecessorie (quall ap-
punto quella concernente
la durata della cauzione), per
le quali ultime, seeondo l'autore; la forma seritta non
potrebbe essere richiesta ehe nei limiti delI'art. 12
CO.
L'antica giurisprudenza deI Tribunale federale, for-
matasi
in base all'art. 491 vCO. sembra propendesse per
Ia soluzione adottata da.ll'istanza eantonale (cfr. RU 14
p. 311). Ma nella pratiea piiI reeente, il Tribunale fede-
rale si ebbe man mano a chiarire
par Ia soluzione ron.,.
traria. Nella sentenza 10 marzo 1905 (causa Fässler c.
Schuler e Cons., RU 31 11 p. 92 e 93), giudicata aneora
sotto l'impero deIl'antico
CO. il Tribunale federale ha
ammesso ehe in un contratto di fideiussione al regresso,
in cui non sia espresso
il nome deI debitore prineipale, Ia
prova coneernente la persona deI debitore possa
essere
fornita anche eon altro mezzo all'infuori dell'atto scritto.
Il Tribunale federale ne da la ragione. Il eontrattodi
f
ObHgationenreeht. N° 39. 249
fideiussione, dice esso, non e un eontratto formale nel
senso stretto della parola, in cui eioe, come nella lettera:di
cambio,
la validita dell'obbligo dipenda da certe indi-
cazioni specialmente enumerate dalla legge e da menzio-
narsi
sull'atto stesso. Nella fideiussione basta che la
forma scritta sia osservata per Ia elausola essenziale e
distintiva deI eontratto,
eioe per la manifestazione della
volonta deI fideiussore di rendersi responsabile per un
obbligo altrui, mentre
il contenuto materiale di questa
responsabilita puo essere dedotto da altre prove. Questo
eoncetto si
andö in seguito affermando nella giurispru-
denza deI Tribunale federale (cfr. specialmente
RU 42
11 p. 152 e 153, sentenza 14 aprile 1916 nella causa
Bühlmann c. Bernet) e condusse, nella
piu recente (sen-
tenza 9 marzo 1918 nella causa Banea popolare svizzera
c. Gygax e Hohlmann, RU 44 II p. 61 e seg.) alla diehiara-
zione di principio ehe nella fideiussione la forma
seritta non
e indispensabile per una clausola stipu-
lata nell'interesse esclusivo deI fideiussore e ehe quindi
dev'essere considerata come vallda
la clausola puramente
verbale, per
la quale Ie parti hanno subordinata la cau-
zione alla condizione ehe
un terzo si obblig eome
fideiussore al regresso a sensi dell'art. 492 cap. 2
CO.
In base a questa giurisprudenza ormai costante ehie-
desi dunque.
se la clausola concernente la durata della
fideiussione sia essenziale
0 secondaria 0 eome si esprime
piiI precisamente la sopracitata sentenza deI Tribunale
federale deI 9 marzo 1918,
se tale clausola sia nell'in-
teresse esclusivo deI fideiussore ed a suo esclusivo van-
taggio.
La risposta non puö essere dubbia. La clausola
per la quale Ia fideiussione
e determinata nella sua
durata sta indubbiamente solo a favore deI fideiussore,
poicbe limita il suo obbligo ad un tempo determinato
indipendentemente da quello entro il quale il debitore
principale si liberera.
Donde segue ehe, contrariamente
al modo di vedere
dell'istanza cantonale, la clausola secondo la quale
250 ObUgationenrecht. N0 40.
Pedrazzi sarebbe stato tenuto solamente per il termine
di un anno poteva validamente essere stipulata anche
solo verbalmente e che
la prova di siffatta stipulazione
poteva essere fornita anche con altri mezzi all'infuori
dell'atto di fideiussione
0 di altro atto scritto.
Il Tribunale tederale pronuncia :
L'appellazione e ammessa.
40. Urteil der I. Zivilabteilung vom a5. Juni 19a4
i. S. Eichin gegen Kaberma.nn.
Art. 216 und 22 OR: Die Verpflichtung, einen Käufer
für ein Grundstück zu beschaffen, bedarf der öffentlichen
Beurkundung.
A. -Am 2. Dezember 1921 kam zwischen den Par-
teien ein schriftlicher Vertrag mit folgenden, für den
vorliegenden Streitfall wesentlichen Bestimmungen zu-
stande:
- Herr Eichin überträgt dem Herrn Habermann
die Lieferung von zirka
3100 m Eichenparkett 11 und I
(ofengetrocknet), wie sie beim Erzeug fallen. bezw. wie
die
zirka 800 m
ll
im Lagerhims der Hafenverwaltung
der SBB (polnischer Herkunft) sich befinden. zum
Preise
von 10 Fr. per m
ab Werkstatt Basel, bezw. Lagerhaus.
5. Herr Habermann verpflichtet sich. dem Herrn
Eichin einen Käufer für das Einfamilienhaus Berga-
lingerstr. Nr. 34 bis Ende
Jänner 1922 zu besorgen, oder
selbst abzukaufen, unter folgenden Bedingungen:
a) Der Preis beträgt 35,000 Fr. im beziehbaren Zu-
stand.
b) Herr Eichin besorgt eine erste Hypothek pr.
22,000 Fr. zu 6 % und
c) eine zweite Hypothek pr. 8000 Fr. zu 6 %. drei
Jahre fest ab 1. Februar 1922.
ObU(IIlt1onenreebt. N° 40. 251
d) Der Käufer zahlt 5000 Fr. Die Obernahme. bezw.
Verzinsung
ab 1. Februar 1922.
. e) Als. Garantie für Obgenanntes ist Herr Eichin.be-
rechtigt;, der eI1lten Lieferung 3000 Fr., von der zweIten
1000 Fr. und von der dritten Lieferung 1000 Fr. zus.
Fr. in Abzug zu bringen. .
Der Beklagte bezog in der Folge 2356.39 m
t
Parkett
im Fakturawert von 23.563 Fr. 90 Cts. Gemäss Verein-
barung
. der Parteien vom 22. März 1922 wurde er von
der Abnahmepßicht hinsichtlich des Restquap.tums
gen Leistung einer Entschädigung von 600 Fr. befreIt,
die' als Anzahlung auf das HauS Bergalingerstrasse 34
verrechnet werden sollte
. Am 5. September 1922 for:-
derte er den Kläger auf, den Kaufvertrag über die lie-
genschaft bis zum 13. September notariell beurkunden
zu lassen. Mit Schreiben vom 2. Oktober
1922 erneuerte
sein Anwalt diese Aufforderung
mit der Androhung:
Sofern die Fertigung nicht innert 8 Tagen erfolgt, wird
Herr Eichin von seinem Vertrage mit Ihnen zurück-
treten und Sie für seinen Schaden haftbar machen.
Habermann leistete auch dieser Aufforderung keine
Folge.
. . ..
B. -Im Dezember 1922 erhob er VIelmehr die vor-
liegende Klage
mit dem Begehren, der Beklagte sei zur
Zahlung von
5051 Fr. 10 Cts. nebst 5 % Zins vom
Zeitpunkte der Klageeinreichung. hinweg u verur-
teilen. Zur Begründung führte
er 1m wesentlichen aus :
Der Beklagte habe
an die ursprüngliche Schuld von
24,163 Fr. 90 Cts. (23,563 Fr. 90 Cts. Kaufpreis 600 Fr.
Entschädigung) nur Abzahlungen im Betrnge. von
19,112 Fr. a Cts. geleistet, sodass er noch die emge-
klagten
5051 Fr. 10 Cts. schulde. De Kläge sei es .. tronz
aller Bemühungen nicht gelungen. emen Kaufe fur dIe
Liegenschaft zu finden. Infolgedessen habe
SIch der
Beklagte dafür entschieden,
ihn zur Übernane der-
selben zu verhalten. Die eingegangene VerpflIchtung,
das Haus zu kaufen, sei jedoch mangels öffentlicher Be-