BGE 50 II 245
BGE 50 II 245Bge02.10.1922Originalquelle öffnen →
24,1 Sachenrecht. N0 38.
Besit der Obligationen dagegen solange es anging ver-
SChWIeg. Der Schluss liegt nahe, dass sie jeglicher Er-
örterung über diese Titel vorbeugen wollte, weil sie sich
bewusst war, dass es
rirlt denselben eine andere Bewandt-;
nis habe als mit den ihr "ijltsächlich geschenkten Gülten.
Dabei
braucht noch keineswegs an eine unredliche Hand-
lung der vorzüglich beleumdeten Beklagten zum Nachteil
ihrer Dienstherren gedacht zu werden. Die Obligationen
könne der Beklagten in Verwahrung gegeben und ge-
legentlich
auf den Todesfall versprochen worden sein,
sodass
zur gültigen Zuwendung nur die gesetzliche Form
mangelt.
Wird durch die angeführten Erwägungen die Eigen-
tmv~rmutung zu Gunsten der besitzenden Beklagten
hinfallig,
so muss die Beklagte, die sich gegenüber den
Erben des bisherigen -Eigentümers nur auf diese Ver-
mutung zu stützen vermag, die angesprochenen Wert-
papiere herauszugeben.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons
Uri vom 13. Februar 1924
bestätigt.
Obtigatlonenrecht. N° 89.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
39. IBtratto dal1a sentenza a4 giugno 1924
245.
dells. prima Besone civlle nella causa Pedrazzi contro
Unions di Danche Svizzere.
Una fideiussione a termine seeondo l'art. 502 CO puo essere
ammessa solo
quando la eauzione stessa e limitata in ordine
di tempo : non basta ehe il debito prineipale sia esigibile
alla seadere
di un determinato termine. -La prova di un
termine apposto ad una fideiussione puo essere fornita
anehe eon altri mezzi all'infuori di atto scritto, tale elausola
potendo essere
stipulata anehe verbalmente.
A.-Con atto 24 febbraio 1920 Berri Fulvioin Muralto
si riconosceva debitore della Banca svizzera-americana
in
Locarno (ora Unione di Bauche Svizzere in Locarno) della
sonuna di 17,121 fchi.
70, che esso si obbligava ad estin-
guere
«entro il termine di un anno mediante versamenti
mensili di almeno
300 fehi. ». L'atto prosegue : « Per il
pagamento della somma da Berri dovuta come sopra alla
Banea si costituisce garante solidale
il Sig. Domenico
Pedrazzi
in Gordola» ecc. Essendosi in seguito fatta oppo-
sizione contro
il precetto esecutivo N° 28375 dell'l1
ottobre 1921, col quale Pedrazzi veniva escusso, come
fideiussore di Berri, per la somma di
17,000 fchi., e
ropposizione
. essendo stata rigettata provvisoriamente
eon sentenza 12 gennaio 1922, l'odierno
attore, con peti-
zione
23 gennaio 1922, chiedeva al Pretore di Locarno ehe
dichiarasse inesistente
il debito escusso, spese e ripetibili
a carico della convenuta.
AHa petizione questa non ris-
pose nei
termini di legge e fu preclusa in base agli art. 131
e seg. PCT. L'attore prosegui dunque solo nell'istruttoria
in cui, a sua istanza, venne sentito come teste il debitore
principale'Berri,
il quale, sulla questione se. la garanzia
AS 50 n -1924 17
246 ObHgationenreeht. N0 39.
fosse stata limitata ad un anno, eome sosteneva l'at-
tore, ebbe a deporre: « Rioordo esattamente ehe 1a
»ehe di questa limitazione
si parIa espressamente 001-
»I'Avv. Zanolini, il quale, quale rappresentante della
»Banea, ebbe a fare dichiarazione di aeeettazione.
Si
» trattava in sostanza di una maggior garanzia in favore
»della Banea, tutt'affatto provvisoria e cioe limitata
» ad un anno, perehe, ripeto, oosi se ne e diseorso chiara-
» mente ed espressamente » eee. E pii! sotto: « 10 spe-
» ravo di liquidare tutta la posizione durante l'anno. In
» tutti i casi, ripeto, ehe deeorso l'anno Pedrazzi restava
» senz'altro sciolto da ogni impegno. »
B. -Con sentenza 14 maggio 1923 il Pretore di Lo-
earno ammetteva la petizione e diehiarava inesistente il
debito in questione in base ai seguenti ragionamenti:
I fatti allegati nella petizione, e quindi anehe l'asserzione
ehe
la fideiussione Pedrazzi fosse limitata ad un anno,
devono ritenersi veri in base all'art.
136 PCT, perehe
la eonvenuta ebbe a subire la preclusione prevista dagli
art. 131 e seg. ibidem. Ma anehe a preseindere da questi
motivi di ordine meramente procedurale, l'allegazione,
eonfermata dal eostituto
Berrl, deve ritenersi conforme
a
veritil. Ciö essendo, si versa nell'ipotesi dell'art. 502
CO, seeondo il quale, se la fideiussione fu stipulata per un
tempo determinato. l'obbligo deI fideiussore cessa, ove,
entro 4 settimane dallo spirare deI termine,
il ereditore
non faecia valere in via giuridiea
il suo diritto e non
prosegua agli
atti senza rilevanti interruzioni. E pacifieo
ehe la eonvenuta non
ha agito in questo modo, vale a
dire non
ha fatto valere il suo diritto entro il termine
predetto.
La fideiussione Pedrazzi e quindi diventata
eaduca e questi
e svineolata da ogni obbligo verso la
Banca eonvenuta.
C. -Di opinione diversa si chiari il Tribunale di Ap-
pello,
il quale. eon sentenza 6 dicembre 1923, respingeva
ObUgationenreeht. N° 39. 247
per principio l'azione di inesistenza dei debito, ammetten ..
dola solo per un piccolo importo. di eui non oeeorre far
oltre parola
ai fini di questo giudizio.
D. -
Da questa sentenza rattore si e appellato al Tri-
bunale federale nei termini e nei modi di legge. Dei· oon-
siderandi deI giudizio querelato e dei motivi dell'appella-
zione si
dim. per quanto oceorra, nelle seguenti oonsidera-
zioni.
Considerando in diritto :
248 Obligationenrecht. NO 39. eiso ammontare, deI tasso di interesse e della sua causa. Sarebbe eeeessivo il voler dedurne ehe il termine di un annoIprevisto per il pagamento deI debito si riferisse • anehe :aIla cauzione ; eiö tanto· piu in quanto, ad ogni modo, i versamenti di 300 fchi. mensili, di eui nel- l'atto e parola, sarebbero stati affatto insuffieienti per taeitare il eredito entro il termine di un anno. b) PiiI delicata e Ia questione di sapere se l'istanza cantonale abbia rettamente giudicato ritenendo ehe la prova di un termine apposto ad una fideiussione npn possa venir amministrata ehe eoll'atto seritto, nella fat- tispeeie eoll'atto di fideiussione 24 febbraio 1920 (efr. art. 493 CO). In questa questione i eommentatori sono di parere diverso. FICK, Comm. CO N° 20 all'art. 492 e 4 all'art. 502 propugna l' opinione aeeolta dall'istanza eantonale ; Os ER, N° II all'art. 493 ed. it. p. 1531 e seg. distingue tra indieazioni essenziali deI eontratto di fideiussione firma deI fideiussore, nome deI creditore, indieazione dei debitore principale e delliInite massiIno della responsabili- ta deI fideiussore e le indieazioni aecessorie (quall ap- punto quella concernente la durata della cauzione), per le quali ultime, seeondo l'autore; la forma seritta non potrebbe essere richiesta ehe nei limiti delI'art. 12 CO. L'antica giurisprudenza deI Tribunale federale, for- matasi in base all'art. 491 vCO. sembra propendesse per Ia soluzione adottata da.ll'istanza eantonale (cfr. RU 14 p. 311). Ma nella pratiea piiI reeente, il Tribunale fede- rale si ebbe man mano a chiarire par Ia soluzione ron.,. traria. Nella sentenza 10 marzo 1905 (causa Fässler c. Schuler e Cons., RU 31 11 p. 92 e 93), giudicata aneora sotto l'impero deIl'antico CO. il Tribunale federale ha ammesso ehe in un contratto di fideiussione al regresso, in cui non sia espresso il nome deI debitore prineipale, Ia prova coneernente la persona deI debitore possa essere fornita anche eon altro mezzo all'infuori dell'atto scritto. Il Tribunale federale ne da la ragione. Il eontrattodi f ObHgationenreeht. N° 39. 249 fideiussione, dice esso, non e un eontratto formale nel senso stretto della parola, in cui eioe, come nella lettera:di cambio, la validita dell'obbligo dipenda da certe indi- cazioni specialmente enumerate dalla legge e da menzio- narsi sull'atto stesso. Nella fideiussione basta che la forma scritta sia osservata per Ia elausola essenziale e distintiva deI eontratto, eioe per la manifestazione della volonta deI fideiussore di rendersi responsabile per un obbligo altrui, mentre il contenuto materiale di questa responsabilita puo essere dedotto da altre prove. Questo eoncetto si andö in seguito affermando nella giurispru- denza deI Tribunale federale (cfr. specialmente RU 42 11 p. 152 e 153, sentenza 14 aprile 1916 nella causa Bühlmann c. Bernet) e condusse, nella piu recente (sen- tenza 9 marzo 1918 nella causa Banea popolare svizzera c. Gygax e Hohlmann, RU 44 II p. 61 e seg.) alla diehiara- zione di principio ehe nella fideiussione la forma seritta non e indispensabile per una clausola stipu- lata nell'interesse esclusivo deI fideiussore e ehe quindi dev'essere considerata come vallda la clausola puramente verbale, per la quale Ie parti hanno subordinata la cau- zione alla condizione ehe un terzo si obblig eome fideiussore al regresso a sensi dell'art. 492 cap. 2 CO. In base a questa giurisprudenza ormai costante ehie- desi dunque. se la clausola concernente la durata della fideiussione sia essenziale 0 secondaria 0 eome si esprime piiI precisamente la sopracitata sentenza deI Tribunale federale deI 9 marzo 1918, se tale clausola sia nell'in- teresse esclusivo deI fideiussore ed a suo esclusivo van- taggio. La risposta non puö essere dubbia. La clausola per la quale Ia fideiussione e determinata nella sua durata sta indubbiamente solo a favore deI fideiussore, poicbe limita il suo obbligo ad un tempo determinato indipendentemente da quello entro il quale il debitore principale si liberera. Donde segue ehe, contrariamente al modo di vedere dell'istanza cantonale, la clausola secondo la quale
250 ObUgationenrecht. N0 40.
Pedrazzi sarebbe stato tenuto solamente per il termine
di un anno poteva validamente essere stipulata anche
solo verbalmente e che
la prova di· siffatta stipulazione
poteva essere fornita anche con altri mezzi all'infuori
dell'atto di fideiussione
0 di altro atto scritto.
Il Tribunale tederale pronuncia :
L'appellazione e ammessa.
40. Urteil der I. Zivilabteilung vom a5. Juni 19a4
i. S. Eichin gegen Kaberma.nn.
Art. 216 und 22 OR: Die Verpflichtung, einen Käufer
für ein Grundstück zu beschaffen, bedarf der öffentlichen
Beurkundung.
A. -Am 2. Dezember 1921 kam zwischen den Par-
teien ein schriftlicher Vertrag mit folgenden, für den
vorliegenden Streitfall wesentlichen Bestimmungen zu-
stande:
«1. Herr Eichin überträgt dem Herrn Habermann
die Lieferung von zirka
3100 m Eichenparkett 11 und I
(ofengetrocknet), wie sie beim Erzeug fallen. bezw. wie
die
zirka 800 m
ll
im Lagerhims der Hafenverwaltung
der SBB (polnischer Herkunft) sich befinden. zum
Preise
von 10 Fr. per m
2
ab Werkstatt Basel, bezw. Lagerhaus.
5. Herr Habermann verpflichtet sich. dem Herrn
Eichin einen Käufer für das Einfamilienhaus Berga-
lingerstr. Nr. 34 bis Ende
Jänner 1922 zu besorgen, oder
selbst abzukaufen, unter folgenden Bedingungen:
a) Der Preis beträgt 35,000 Fr. im beziehbaren Zu-
stand.
b) Herr Eichin besorgt eine erste Hypothek pr.
22,000 Fr. zu 6 % und
c) eine zweite Hypothek pr. 8000 Fr. zu 6 %. drei
Jahre fest ab 1. Februar 1922.
ObU(IIlt1onenreebt. N° 40. 251
d) Der Käufer zahlt 5000 Fr. Die Obernahme. bezw.
Verzinsung
ab 1. Februar 1922.
. e) Als. Garantie für Obgenanntes ist Herr Eichin.be-
rechtigt;, der eI1lten Lieferung 3000 Fr., von der zweIten
1000 Fr. und von der dritten Lieferung 1000 Fr. zus.
5000
Fr. in Abzug zu bringen. » .
Der Beklagte bezog in der Folge 2356.39 m
t
Parkett
im Fakturawert von 23.563 Fr. 90 Cts. Gemäss Verein-
barung
. der Parteien vom 22. März 1922 wurde er von
der Abnahmepßicht hinsichtlich des Restquap.tums
gen Leistung einer Entschädigung von 600 Fr. befreIt,
die' « als Anzahlung auf das HauS Bergalingerstrasse 34
verrechnet werden sollte
». Am 5. September 1922 for:-
derte er den Kläger auf, den Kaufvertrag über die lie-
genschaft bis zum 13. September notariell beurkunden
zu lassen. Mit Schreiben vom 2. Oktober
1922 erneuerte
sein Anwalt diese Aufforderung
mit der Androhung:
« Sofern die Fertigung nicht innert 8 Tagen erfolgt, wird
Herr Eichin von seinem Vertrage mit Ihnen zurück-
treten und Sie für seinen Schaden haftbar machen.»
Habermann leistete auch dieser Aufforderung keine
Folge.
. . ..
B. -Im Dezember 1922 erhob er VIelmehr die vor-
liegende Klage
mit dem Begehren, der Beklagte sei zur
Zahlung von
5051 Fr. 10 Cts. nebst 5 % Zins vom
Zeitpunkte der Klageeinreichung. hinweg u verur-
teilen. Zur Begründung führte
er 1m wesentlichen aus :
Der Beklagte habe
an die ursprüngliche Schuld von
24,163 Fr. 90 Cts. (23,563 Fr. 90 Cts. Kaufpreis + 600 Fr.
Entschädigung) nur Abzahlungen im Betrge. von
19,112 Fr. 80 Cts. geleistet, sodass er noch die emge-
klagten
5051 Fr. 10 Cts. schulde. De Kläge sei es .. troz
aller Bemühungen nicht gelungen. emen Kaufe fur dIe
Liegenschaft zu finden. Infolgedessen habe
SIch der
Beklagte dafür entschieden,
ihn zur Überna~e der-
selben zu verhalten. Die eingegangene VerpflIchtung,
das Haus zu kaufen, sei jedoch mangels öffentlicher Be-
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