Extradition refused for politically motivated homicide

BGE 50 I 299Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I17.10.1924Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Italy sought Camporini’s extradition for voluntary homicide committed during violent election-related clashes in Cureggio. Camporini argued innocence, political character of the offence, and alleged lack of impartiality of Italian courts. The Federal Tribunal held that guilt cannot be examined in extradition proceedings and that it would not review the Federal Council’s rejection of the impartiality argument. It accepted, however, that the killing occurred in the context of a broader political संघर्ष between fascists and socialists and therefore had predominantly political character. The opposition to extradition was upheld and extradition refused.

Omnilex-Regeste

Art. 10 of the Federal Extradition Act of 22 January 1892; political offence in extradition proceedings: a common-law offence may nevertheless be deemed predominantly political where it is committed in the context of a broader political struggle and is connected by its motives, purpose, and circumstances to that struggle. The extradition judge may not examine guilt or innocence, even provisionally (consid. 1). Allegations that the ordinary courts of the requesting state are politically influenced do not fall within the exception of Art. 9 and are not to be reviewed by the extradition court once the Federal Council has ruled on them (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

298 Staatsrecht mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis gehabt hätten, wird von Zürich nicht behauptet, und es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Unkenntnis auf irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden oder wenig- stEms auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit beruhen würde, die von Solothurn zu vertreten wären. Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil in der Vater- schaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte, so folgt daraus noch nicht, dass es sich um einen armen- rechtlichen Notfall im gedachten Sinn gehandelt habe und die Behörde von Zuchwil das gewrisst habe oder hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten der Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich berechtigen würde, seine Unterstützungspflicht gegen- über der Brandt und ihren Kindern bis zu deren Heimschaffung im Venhältnis zum Kanton Solothurn als eine bloss sekundäre und nachgehende zu betrachten, wobei ein Rückgriffsrecht auf Solothurn für die ent- standenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgericht- lichen Praxis treffen denn auch auf den vorliegenden Tatbestand nicht zu. Alle die zitierten Urteile, in denen im interkantonalen Verhältnis eine armen rechtliche Ko- sienersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf, dass ein Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe erfüllt hatte, die nach der bundesrechtlichen Ordnung der Materie und dem normalen Lauf der Dinge einem andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des letztern Kantons in nicht einwandfreier Weise die Fürsorge von sich abgeschoben oder doch wenigsten.., diesen Erfolg durch ein im eigenen Interesse des Kantons erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I 56; 43 1303; 4G 1453; 47 1324). Gerade an einer solchen Voraussetzung fehlt es aber nach dem Gesagten hier. Auch die Berufung auf 34 des soloth. Armengesetzes von 1912 geht fehl. Wenn nach dieser Bestimmung die Einwohnergemeinden für die in ihrem Gebiete wohnenden Internationales Auslieferungsrecht. N 48.

()der sich aufhaltenden Unterstützungs-oder Versor- gungsbedürftigen, welche andern Kantonen oder auswäF- tigen Staaten angehören, zu sorgen haben, so trifft sie auf den Fall der Alice Brandt nicht zu,. weil diese eben, wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil'war, sich nicht ls auf öffentliche Unterstützung angewinsen darstellte. Domnach erkennt das Bundesgericht: Die Klage wird abgewiesen. v. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 48. Senteul 19 settembre 1924 nella causa Camporinl. Estradizione riehiesta per omicidio volontario.-Valutazione del1e prove (doeumenti) formte dalle parti. -La questione, se i tribunali dello Stato riehiedente (eui, se la domanda fosse aeeolta, sarebbe deferito l'estradando) siano da ri- tenersi imparziali, non e di competenza deI giudice di estra- dizione. -Rifiuto dell'estradizione per l'indole prevalente- mente politiea dell'imputazione. A. -II 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi generali per le elezioni al Parlamento. Come in molti altri Comuni, l'avvenimento diede luogo anche in quello di Cureggio (provincia di Novara) a disordini, violenze e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi davanti alla sezione di voto tra socialisti e fascisti, alla quale parteciparono parecchi partigiani delle due fazi- oni, cadde, mortalmentocolpito da arma da fuoco, il fascista Modesto Tizzoni. II presunto autore deI delitto, Vincenzo CampOl'ini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892, segretario deI partito socialista massimalista di Cureggio e gia sindaco di quel paese, riparava in Isvizzera e si accassava presso dei parenti in Genevra. AS 50 I -1924 21

800 Staatsrecht.

B, -Con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione

d'Italia in Berna domandava l'estradizione deI Campo-

rini basandosi su

mandato di cattura 24 aprile u. s. nel

. quale esso

e imputato di omicidio volontario nelna per-

sona deI prefato Tizzoni. Nel corso deI procediment

Ia R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale dJ.

Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali

intendeva basare l'estradizione, con nota verbale del

6 agosto u.

'So li esponeva nel modo seguente: Le

6 avril dernicr, a l'occasion des eIections politiques et

des le debut des operations eIectorales, des fascistes

et des individus appartenant a Ia milice nationale s'e-

taient instalies pres de Ia salle eIectorale de la petite

commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nomme -

Camporini

Vincenzo, ,ancien maire communiste de

Cureggio, se rendait au vote et a ce moment une ba-

;) garre se produisait entre plusieurs individus appa:te-

nant aux differents partis. Dans un groupe se trouvalent

ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini

Germano et dans le groupe adversaire se trouvaient.

parmi d'autres, le nomme Moja et le nomme Tizzoni

Modesto, la victime, appartenant a la milice nationale

Le nomme Moja etant tombe Irappe par un coup de

poing fiu nomme Camporini Germano, lutteur pr

) fessionnel. les freres Tizzoni s'etaient approches de Im.

le croyant mort. C'est a ce moment que Camporini

Vincenzo a -parait-il -'tire un coup de revolver

sur le nomme Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le

lendemain, quelques instants apres avoir ete interroge

par le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et

a declare que son meurtrier etait le susnomme Cam-

porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient ete

arretes ont ete aussitöt mis en liberte, ayant ete etabli

que, meIDe s'ils ont pris part a la bagarre, Hs ne peuvent

pas etre tenus responsables du meurtre, dont le seul

auteur est le nomme Camporini Vincenzo. Le Minis--

tere Royal de la Justice considere que le crime en

Internationales Auslieferungsreeht. N° 48.301

questiop, dont la cause occasionnelle a ete un litige

provoque par des questions electorales, n'a pas le

caractere d'un crime politique proprement dit, n'ayant

pas eu pour cause des idealites politiques et que son

auteur est partant pasSible de former l'objet d'une

  1. demande d'ex,tradition."
  2. -Nel frattempo Camporini era stato incarcerato

in Ginevra in seguito della domanda di estradizione.

Negli interrogatori dei 22 maggio e 2 giugno

u. S. Cam-

porini si oppose all'estradizione contestando di aver

commesso il delitto

imPlltatogli e dichiarando che, dei

resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale

18 giugno 1924, molto circostanziato, I'estradando

da

opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole

politica dei delitto. Passati partitamente in rassegna i

moti violenti

ed i reati commessi in Italia e principalmente

nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al

partito fascista, l'estradando assevera : Gia in una

spedizione punitiva dei maggio 1922 i fascisti, incendiata

la Casa del Popolo

in Cureggio, ebbero a chiedere ad

alte grida la testa di Camporini t', il quale, costretto

dai fascisti, dovette in seguito dare le demis.sioni

da

sindaco dei comune cogH altri membri della Municipalita.

Nell'approssimarsi delle elezioni generali le violenze

ed

i soprusi di ogni sorta si multiplicarono ed il 6 aprile fu

testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di

Mojano, Savona, Perugia, Palombaro

Sabina, Napoli

ecc. dei marzo e dell'aprile U. s.), di atti sanguinosi e di

sopraffazioni

inaudite per impedire gli avversari deI

fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti

erano venuti in

gran numero a Cureggio: la sezione

di voto

era vigilata da carabinieri, da fascisti e dalla

milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti

avvennero

gia nella mattinata. Un po piiI tardi. verso

le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima

volta,

violentemente allontanato dalle urne. Vi ritorno

piit tardi e in quel mümento avvenne la zuffa genera ,'

302 Staatsrecht. in eui il Tizzoni trovö la morte, ma della quale egli, Cam- porini. e affatto innoeente.Sin dal principio della misehia esso fu atterrato da violentissimi eolpi e giaequesvenuto finehe non pote essere rieoverato in easa amiea. In queste eondizioni il earattere politieo dei fatto non puö essere eontestato. Da ultimo I'estradando assevera : Attualmente i tribunali italiani giudieano sotto la pres sione d.el partito faseista 0 sotto il terrore di rappre- saglie : i fascisti vengono, se pure rimandati a giudizio, assolti, i soeialisti immaneabilmente eondannati. Anehe per questo motivo la domanda di estradizione deve essere respinta. D. -Quest'ultimo argomento fu esaminato dal Di- partimento federale di Giustizia e Polizia, il quale, in un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio federale , alle ga in sostanza: L'imputäto non sostiene esplicitamente. ehe, se estradato, sarä deferito ad un tribunale di eeee- zione : sospetta i tribunali ordinari italiani di non sapere resistere a pressioni esercitate su di essi da un partito. In altri termini : Camporini eontesta ehe attualmente i tribunali italiani meritino fidueia, non pretende ehe quelli ehiamati a giudiearlo, se viene estradato, siano tribunali di eeeezione nel sens ;l dell'art. 9 deUa legge federale . sull'estradizione dei 22 gennaio 1892. L'argo- mento non e di ostaeolo all'estradizione. Sintanto ehe vige il trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia la mutua fiducia nella regolarita ed imparzialitil dei loro tribunali deve essere ammessa, fidueia ehe sta di base aHa eonvenzione stessa e ne forma propriamente il presupposto. Dei resto, le affermazioni dell'estradando non bastano per dimostrare I'assunto. Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio federale nella sua seduta dei 12 agosto 1924. E. -n proeuratore pubblieo della Confederazione propone nella suu memoria dei 21 agosto 1924 il rigetto della domanda di estradizione. ' Internationales Auslief.uungsreeht. N° 48.

Considerando in diritto:

-n reato di omieidio volontario, deI quale Camp ).. rini e imputato, e delitto di estradizione, poiche e pre- visto dal trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la Svizzera e I'ItaIia (art. 2 eif. 1) e eontemplato tanto dalla legge penale dello Stato riehiedente (eod. pen. italiano art. 364), quanta da quella dello Stato di rifugio (eod. pen. ginevrino art. 251 e seg.).

Delle eeeezioni sollevate dall'estradando, le segnenti appaiono senz'altro irrieevibili. a) Anzitutto quella ehe eoneeme la eolpevolezza dell'imputato. E regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I. p. 355; 41 I p. 141 eee.), ehe la questione della eolpabilitä non puö essere ne esaminata ne deeisa, neanehe a titolo provvisorio,dal giudiee di estradizione. b) Sull'argomento dedotto dall 'estradando dalla pre- tesa parzialita ed inattendibilitä dei tribunali italiani attuali il Consiglio federale ha statuito e l'ha respinto. Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio, poiehe, eome rettamente osserva il Consiglio fe derale , non si tratta dell'eecezione prevista dall'art. 9. della legge di estradizione, sibbene di un argomento ehe eon- ceme una delle eondizioni preliminari e generiehe alle quali e sottoposta la presa in eonsiderazione di una ri- ehiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge eit.

-La domanda di estradizione deve quindi essen' aeeolta,ove non risulti fondata I'eeeezione, ehe il delitto imputato all'estradando e di indole politiea, eiö ehe la riehiedente Legazione eontesta. a) A dimostrare le affermazioni eontenute nel suo memoriale dei 18 giugno e altro eomplementare dei 25 giugno u. s., l'imputato ha dimesso agli atti ampia prova doeumentaria consistente, per 10 phI, in giornali,

31M Staatsrecht. ritagli di pubblieazioni ed altri stampati eoneernenti le violenze ed i disordini, ehe, a suo dire, preeedettero e susseguirono il fatto in discorso. evidente chenoti- zie riferite da giornali sono ben lungi dal eonsti1;llire una prova ineecepibile: la loro attendibilitä deve essere esaminata eon moltaprudenza. Nel loro insieme peroesse eontribuiscono a dare una idea deI quadro e delI 'ambiente nel quale si prepararono e svolsero le elezioni in Italia e nel quale avvenne il fatto. Secondo la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza liberamente le prove dedotte in giudizio di -estradizione e, seeondo il suo prudente eriterio, riterra le allegazioni ehe le sembrano plausibili, sopratutto qtlelle ehe non sono in eontraddizione cogli atti ufficiali (RU 33 I p. 188). Oeeorre deI resto nlevare ehe ancbe altri docllmenti, phI attendibili, l'estradando ha prodotto : eosi, tra altri, le diehiarazioni fatte da quattro testi giurati davanti a pubblieo notaio. b) fuori di dubbio ehe il reato in esame non eosti- tuisee un delitto politieo nel senso stretto della parola ; un reato cioe, ineui l'offesa sia rivolta direttamente eontro 10 Stato 0 le sue istituzioni fondamentali e ne eostituisea un suo estremo oggettivo (ad es. alto tram.,. mento, ivolta ece.). Trattasi iilveee di sapere, seesso non debba essere considerato - eome un delitto -politico in senso relativo : di un delitto ehe, pur rivestendo g1i estremi di reato eomune, acquisti indole politiea per il suoi moventi, il fine eui era inteso e le cireonstanze neUe quali venne eommesso (RU 32 I p.539 e le sentenze ivi citato ; 49 I p. 266 e seg.). In altri termini : di un delitto in se di natura comune -. ma avente prevalentemente earattere politieo (art. 10 della legge federale precitata). c) La risposta non puo essere ehe affermativa. Un pre- cedente di eapitale importanza per il easo in esame ,e quello della sentenzadi estradizione Ragni, eolla quale la domada venne respinta da questa Corte eongiudizio dei 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato deI Internationales Auslieferungsrecht. N° 48. 305 quale allora si trattava (complicitä in mancato omicidio di due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo politieo non essenzialmente diverso dall'attuale. L'estra- dizione venne allora negata per i motivi seguenti : Il reato rimproverato al Ragni deve essere eonsiderato ome -la eonseguenza e la manifestazione di una stra., ordinaria agitazione e tensione d'animo fra i prineipali partiti politiei italiani ; agitazioni e turbamenti eollettivi -ehe eondussero le parti ad usare mezzi violenti contro le ,partiavverse, causarono disordini e reati di sangue in gran numero. Fatti tutti peroehe, anehe considerati singolarmente, devono essere ritenuti eome eonseguenze ed episodi di un vasto rivolgimento politieo e di una lotta,aeeesissima, per il potere, non eome l'estrinseeazione di motivi personali 0 dell'intenzione di raggiungere uno seopo individuale e privato. A questi fatb, se eom- messi ( per un fine nazionale un deereto regio deI 22 dicembre 1922 ha eoneesso l'amnistia, diehiarandoli esplieitamente di natura politica; amnistia e qualifi- -cazione ehe quel deereto tuttavia intendeva limitare ai reati eommessi da una parte e negarla a quelli eompiuti dalI'altra. Questa tesi non fu aeeolta da ques:ta Corte la quale nella suecitata sentenza diehiarava: ( Il ca- rattere politieo dei fatti in questione deveessere rieonos eiuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano essi -stati eommessi dal partito vineente e da quello j) ehe in essa ebbe la peggio. ) Quest'argomentazione vale, in sostanza, anehe per il easo in esame. Anehe la rissa avvenuta il6 aprile davanti la sezione di voto di Cureggio e nella quale Tizzoni trovo la morte deve essere eonsiderata eome un episodio della lotta eombattuta in Italia dai. par- titi per il potere, eolla differenza, indifferente per l'at- tuale giudizio, ehe, se prima della marcia su Romu. il movimento generale, non dissimile da una guerra eivile, era inteso al eonseguimento del potere, le turbazioni dell'ordine pubblieo ehe avvennero prima e durante le

elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte a man- tenere il potere intanto da essa eonseguito, per le altri a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,. pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome nel easo Ragni, in modo prevalente indole politica poiche sono manifestazioni di un movimento politieo generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le finalitä politiche, ehe le fazioni eon quei moti si so no proposte (RU 49 I p. 270). Tale e pure l'indole delle risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle quali venne eommesso il reato in diseorso. Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto 1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oeeasione. faseisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di voto, e eie) allo seopo evidente di tenere in rispetto e di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento, dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. Dalla deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di Cureggio, fu, in quell'oeeasione, pereosso da eolpi di bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini, verso le 17, volle votare, f11 violentemente espulso dal loeale di voto ; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini, nella sua qualitä di segretario della fazione socialista e di antieo sindaeo socialista deI eomune di Cureggio, era agitatore ed esponente principale deI suo partito in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio avvenuti collisioni e conflitti gravi tra fascisti e socia- Organisation der Bnndesrechtspfiege. No 49. 307 listi, in seguito ai quali andö in fiamme la l( Casa deI Popolo ), piana ne seende la eonclusione, ehe il eonflitto deI 6 aprile non era ehe un episodio deI grande turbamento politieo, cui fu sopra aeeennato. Il reato eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene- rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre- valentemente politica ; illazione qnesta tanto piiI ovvia ove si consideri, ehe dagli atti non emerge il minimo indizio onde dtenere, ehe motivi di odio, di vendetta o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la causa anche solamente eoneomitante. 11 Tribunale jederale pronuncia : L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam- porini contro la domanda di estradizione e aecolta e l'estradizione rifiutata. VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE 49. .A.rr6t du 17 octobre 1924 dans la. cause COIDDlUJ1e de Saint-Aubin et lei Indultriell de ce reslort communal contra CODseil d'Kta.t du cantoD d. Neuchitel. La jurisprudence d' apres laquelle le recours de droit public est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un arrHe de portee generale ne s'applique pas aux sommations d'avoir a se conformer a une decision administrative di- rectement et immediatement executoire a l' encontre du recourant. Le recours ne peut ßtre dirige que contre cette decision mßme dans le delai de 60 jours. (Extrait des eonstatations de fait.) A. -L'arrete du Conseil federal du 5 aoftt 1918 a

Schlagwörter

extraditionpolitical offencehomicidemutual trustextradition judgeevidence assessmentpartisan violence

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the extradition judge may assess the accused’s guilt or innocence

Extrahierter Entscheid

No. The extradition judge cannot examine, even provisionally, whether the accused committed the offence.

Extrahierte Begründung

Long-standing Federal Tribunal case law excludes adjudication of guilt in extradition proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether alleged present-day partiality or lack of reliability of Italian courts bars extradition

Extrahierter Entscheid

No. That argument is not the treaty exception concerning a tribunal of exception and is not for the court to reconsider once the Federal Council has rejected it.

Extrahierte Begründung

The alleged distrust of ordinary Italian courts concerns a preliminary general condition under the extradition framework, not the specific exception for extraordinary courts.

Kernrechtsfrage

Whether the homicide should be treated as a politically motivated offence and thus extradition refused

Extrahierter Entscheid

Yes. The killing formed part of a broader political struggle and had predominantly political character despite being a common-law offence in itself.

Extrahierte Begründung

The Court relied on the election-day turmoil, partisan violence, the political role of Camporini, and the absence of any personal motive; under the political-offence doctrine, common offences can become political by motive, purpose, and context.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.