BGE 50 I 299
BGE 50 I 299Bge17.10.1924Originalquelle öffnen →
298 Staatsrecht
mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis
gehabt hätten, wird von Zürich nicht behauptet, und
es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Unkenntnis auf
irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden oder wenig-
stEms auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit
beruhen würde, die von Solothurn zu vertreten wären.
Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil in der Vater-
schaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte,
so folgt
daraus noch nicht, dass es sich um einen armen-
rechtlichen Notfall im gedachten Sinn gehandelt habe
und die Behörde von Zuchwil das gewrisst habe oder
hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten
der Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich
berechtigen würde, seine Unterstützungspflicht gegen-
über der Brandt und ihren Kindern bis zu deren
Heimschaffung
im Vehältnis zum Kanton Solothurn
als eine bloss sekundäre
und nachgehende zu betrachten,
wobei ein Rückgriffsrecht auf Solothurn für die ent-
standenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die
von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgericht-
lichen
Praxis treffen denn auch auf den vorliegenden
Tatbestand nicht zu. Alle die zitierten Urteile, in denen
im interkantonalen Verhältnis eine armen rechtliche Ko-
sienersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf,
dass ein
Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe
erfüllt
hatte, die nach der bundesrechtlichen Ordnung
der Materie und dem normalen Lauf der Dinge einem
andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des
letztern Kantons in nicht einwandfreier Weise die
Fürsorge von sich abgeschoben oder doch wenigsten..,
diesen Erfolg
durch ein im eigenen Interesse des Kantons
erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I
56; 43 1303; 4G 1453; 47 1324). Gerade an einer solchen
Voraussetzung fehlt es
aber nach dem Gesagten hier.
Auch die Berufung
auf § 34 des soloth. Armengesetzes
von 1912 geht fehl. Wenn nach dieser Bestimmung die
Einwohnergemeinden
für die in ihrem Gebiete wohnenden
Internationales Auslieferungsrecht. N 48.
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()der sich aufhaltenden Unterstützungs-oder Versor-
gungsbedürftigen, welche andern Kantonen oder auswäF-
tigen Staaten angehören, zu sorgen haben, so trifft sie
auf den Fall der Alice Brandt nicht zu,. weil diese eben,
wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil'war, sich nicht
ls auf öffentliche Unterstützung angewisen darstellte.
Domnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird abgewiesen.
v. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
48. Senteul 19 settembre 1924 nella causa Camporinl.
Estradizione riehiesta per omicidio volontario.-Valutazione
del1e prove (doeumenti) formte dalle parti. -La questione,
se i tribunali dello Stato riehiedente (eui, se la domanda
fosse aeeolta, sarebbe deferito l'estradando) siano da ri-
tenersi imparziali, non e di competenza deI giudice di estra-
dizione. -Rifiuto dell'estradizione per l'indole prevalente-
mente politiea dell'imputazione.
A. -II 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi
generali
per le elezioni al Parlamento. Come in molti
altri Comuni, l'avvenimento diede luogo anche in quello
di
Cureggio (provincia di Novara) a disordini, violenze
e
tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi
davanti alla sezione di voto tra socialisti e fascisti, alla
quale parteciparono parecchi
partigiani delle due fazi-
oni, cadde,
mortalmentocolpito da arma da fuoco, il
fascista Modesto Tizzoni. II presunto autore deI delitto,
Vincenzo
CampOl'ini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892,
segretario deI
partito socialista massimalista di Cureggio
e gia sindaco di quel paese, riparava in Isvizzera e si
accassava presso dei
parenti in Genevra.
AS 50 I -1924 21
800 Staatsrecht.
B, -Con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione
d'Italia in Berna domandava l'estradizione deI Campo-
rini basandosi su
mandato di cattura 24 aprile u. s. nel
. quale esso
e imputato di omicidio volontario nela per-
sona deI prefato Tizzoni. Nel corso deI procediment
Ia R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale dJ.
Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali
intendeva basare l'estradizione, con nota verbale del
6 agosto u.
'So li esponeva nel modo seguente: « Le
»6 avril dernicr, a l'occasion des eIections politiques et
»des le debut des operations eIectorales, des fascistes
»et des individus appartenant a Ia milice nationale s'e-
» taient instalies pres de Ia salle eIectorale de la petite
»commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nomme -
»Camporini
Vincenzo, ,ancien maire communiste de
»Cureggio, se rendait au vote et a ce moment une ba-
;) garre se produisait entre plusieurs individus appa:te-
» nant aux differents partis. Dans un groupe se trouvalent
» ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini
»Germano et dans le groupe adversaire se trouvaient.
» parmi d'autres, le nomme Moja et le nomme Tizzoni
» Modesto, la victime, appartenant a la milice nationale_
» Le nomme Moja etant tombe Irappe par un coup de
» poing fiu nomme Camporini _ Germano, lutteur pr~
)} fessionnel. les freres Tizzoni s'etaient approches de Im.
» le croyant mort. C'est a ce moment que Camporini
» Vincenzo a -parait-il -'tire un coup de revolver
» sur le nomme Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le
» lendemain, quelques instants apres avoir ete interroge
» par le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et
» a declare que son meurtrier etait le susnomme Cam-
» porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient ete
» arretes ont ete aussitöt mis en liberte, ayant ete etabli
» que, meIDe s'ils ont pris part a la bagarre, Hs ne peuvent
» pas etre tenus responsables du meurtre, dont le seul
» auteur est le nomme Camporini Vincenzo. Le Minis--
» tere Royal de la Justice considere que le crime en
Internationales Auslieferungsreeht. N° 48.301
»questiop, dont la cause occasionnelle a ete un litige
» provoque par des questions electorales, n'a pas le
» caractere d'un crime politique proprement dit, n'ayant
» pas eu pour cause des idealites politiques et que son
» auteur est partant pasSible de former l'objet d'une
in Ginevra in seguito della domanda di estradizione.
Negli interrogatori dei 22 maggio e 2 giugno
u. S. Cam-
porini si oppose all'estradizione contestando di aver
commesso il delitto
imPlltatogli e dichiarando che, dei
resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale
18 giugno 1924, molto circostanziato, I'estradando
da
opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole
politica dei delitto. Passati partitamente in rassegna i
moti violenti
ed i reati commessi in Italia e principalmente
nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al
partito fascista, l'estradando assevera : Gia in una
spedizione punitiva dei maggio 1922 i fascisti, incendiata
la Casa del Popolo
in Cureggio, ebbero a chiedere ad
alte grida la « testa di Camporini t', il quale, costretto
dai fascisti, dovette in seguito dare le demis.sioni
da
sindaco dei comune cogH altri membri della Municipalita.
Nell'approssimarsi delle elezioni generali le violenze
ed
i soprusi di ogni sorta si multiplicarono ed il 6 aprile fu
testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di
Mojano, Savona, Perugia, Palombaro
Sabina, Napoli
ecc. dei marzo e dell'aprile U. s.), di atti sanguinosi e di
sopraffazioni
inaudite per impedire gli avversari deI
fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti
erano venuti in
gran numero a Cureggio: la sezione
di voto
era vigilata da carabinieri, da fascisti e dalla
milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti
avvennero
gia nella mattinata. Un po piiI tardi. verso
le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima
volta,
violentemente allontanato dalle urne. Vi ritorno
piit tardi e in quel mümento avvenne la zuffa genera},'
Delle eeeezioni sollevate dall'estradando, le segnenti appaiono senz'altro irrieevibili. a) Anzitutto quella ehe eoneeme la eolpevolezza dell'imputato. E regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I. p. 355; 41 I p. 141 eee.), ehe la questione della eolpabilitä non puö essere ne esaminata ne deeisa, neanehe a titolo provvisorio,dal giudiee di estradizione. b) Sull'argomento dedotto dall 'estradando dalla pre- tesa parzialita ed inattendibilitä dei tribunali italiani attuali il Consiglio federale ha statuito e l'ha respinto. Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio, poiehe, eome rettamente osserva il Consiglio fe derale , non si tratta dell'eecezione prevista dall'art. 9. della legge di estradizione, sibbene di un argomento ehe eon- ceme una delle eondizioni preliminari e generiehe alle quali e sottoposta la presa in eonsiderazione di una ri- ehiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge eit. 3 0 -La domanda di estradizione deve quindi essen' aeeolta,ove non risulti fondata I'eeeezione, ehe il delitto imputato all'estradando e di indole politiea, eiö ehe la riehiedente Legazione eontesta. a) A dimostrare le affermazioni eontenute nel suo memoriale dei 18 giugno e altro eomplementare dei 25 giugno u. s., l'imputato ha dimesso agli atti ampia prova doeumentaria consistente, per 10 phI, in giornali,
31M Staatsrecht.
ritagli di pubblieazioni ed altri stampati eoneernenti le
violenze
ed i disordini, ehe, a suo dire, preeedettero e
susseguirono il fatto in discorso. ~ evidente chenoti-
zie riferite da giornali sono ben lungi dal eonsti1;llire
una prova ineecepibile: la loro attendibilitä deve
essere esaminata eon
moltaprudenza. Nel loro insieme
peroesse eontribuiscono a dare una idea deI quadro e
delI 'ambiente nel quale si prepararono e
svolsero· le
elezioni in Italia e nel quale avvenne
il fatto. Secondo
la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza
liberamente le prove dedotte in giudizio di
-estradizione
e, seeondo
il suo prudente eriterio, riterra le allegazioni
ehe le sembrano plausibili,
sopratutto qtlelle ehe non
sono in eontraddizione cogli
atti ufficiali (RU 33 I p.
188).
Oeeorre deI resto nlevare ehe ancbe altri docllmenti,
phI
attendibili, l'estradando ha prodotto : eosi, tra altri, le
diehiarazioni
fatte da quattro testi giurati davanti a
pubblieo notaio.
b) ~ fuori di dubbio ehe il reato in esame non eosti-
tuisee
un delitto politieo nel senso stretto della parola ;
un reato cioe, ineui l'offesa sia rivolta direttamente
eontro
10 Stato 0 le sue istituzioni fondamentali e ne
eostituisea
un suo estremo oggettivo (ad es. alto tram.,.
mento, ~ivolta ece.). Trattasi iilveee di sapere, seesso
non debba essere considerato - eome un delitto -politico
in senso relativo : di un delitto ehe, pur rivestendo g1i
estremi di reato eomune, acquisti indole politiea per il
suoi moventi, il fine eui era inteso e le cireonstanze neUe
quali venne eommesso (RU 32 I p.539 e le sentenze ivi
citato ;
49 I p. 266 e seg.). In altri termini : di un delitto
in
se di natura comune -. ma avente prevalentemente
earattere politieo (art. 10 della legge federale precitata).
c) La risposta non puo essere ehe affermativa. Un pre-
cedente
di eapitale importanza per il easo in esame ,e
quello della sentenzadi estradizione Ragni, eolla quale
la domada venne respinta da questa Corte eongiudizio
dei 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato deI
Internationales Auslieferungsrecht. N° 48. 305
quale allora si trattava (complicitä in mancato omicidio
di _ due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo
politieo non essenzialmente diverso dall'attuale. L'estra-
dizione venne allora negata per i motivi seguenti : Il
reato rimproverato al Ragni deve essere eonsiderato
ome -la eonseguenza e la manifestazione di una stra.,
ordinaria
agitazione e tensione d'animo fra i prineipali
partiti politiei italiani ; agitazioni e turbamenti eollettivi
-ehe eondussero le parti ad usare mezzi violenti contro
le
,partiavverse, causarono disordini e reati di sangue
in gran numero.
Fatti tutti peroehe, anehe considerati
singolarmente, devono
essere ritenuti eome eonseguenze
ed episodi di un vasto rivolgimento politieo e di una
lotta,aeeesissima, per il potere, non eome l'estrinseeazione
di motivi personali 0 dell'intenzione di raggiungere
uno seopo individuale e privato. A questi
fatb, se eom-
messi
({ per un fine nazionale » un deereto regio deI 22
dicembre 1922 ha eoneesso l'amnistia, diehiarandoli
esplieitamente di
natura politica; amnistia e qualifi-
-cazione ehe quel deereto
tuttavia intendeva limitare ai
reati eommessi da una parte e negarla a quelli eompiuti
dalI'altra. Questa tesi non fu aeeolta
da ques:ta Corte
la quale nella suecitata sentenza diehiarava: ({ Il ca-
» rattere politieo dei fatti in questione deveessere rieonos
» eiuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano
»essi -stati eommessi dal partito vineente e da quello
j) ehe in essa ebbe la peggio. »)
Quest'argomentazione vale, in sostanza, anehe per
il easo in esame. Anehe
la rissa avvenuta il6 aprile
davanti
la sezione di voto di Cureggio e nella quale
Tizzoni
trovo la morte deve essere eonsiderata eome
un episodio della lotta eombattuta in· Italia dai. par-
titi per il potere, eolla differenza, indifferente per l'at-
tuale giudizio, ehe, se prima della marcia su Romu. il
movimento generale, non dissimile da una guerra eivile,
era inteso al eonseguimento del potere, le turbazioni
dell'ordine pubblieo ehe avvennero prima e durante le
306 Staatarecht. elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte· a man- tenere il potere intanto da essa eonseguito, per le altri a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,. pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome nel easo Ragni, in modo prevalente indole politica~ poiche sono manifestazioni di un movimento politieo generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le finalitä politiche, ehe le fazioni eon quei moti si so no proposte (RU 49 I p. 270). Tale e pure l'indole delle risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle quali venne eommesso il reato in diseorso. Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto 1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oeeasione. faseisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di voto, e eie) allo seopo evidente di tenere in rispetto e di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento, dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. Dalla deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di Cureggio, fu, in quell'oeeasione, pereosso da eolpi di bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini, verso le 17, volle votare, f11 violentemente espulso dal loeale di voto ; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini, nella sua qualitä di segretario della fazione socialista e di antieo sindaeo socialista deI eomune di Cureggio, era agitatore ed esponente principale deI suo partito in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio avvenuti collisioni e conflitti gravi tra fascisti e socia- Organisation der Bnndesrechtspfiege. No 49. 307 listi, in seguito ai quali andö in fiamme la l( Casa deI Popolo ), piana ne seende la eonclusione, ehe il eonflitto deI 6 aprile non era ehe un episodio deI grande turbamento politieo, cui fu sopra aeeennato. Il reato eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene- rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre- valentemente politica ; illazione qnesta tanto piiI ovvia ove si consideri, ehe dagli atti non emerge il minimo indizio onde dtenere, ehe motivi di odio, di vendetta o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la causa anche solamente eoneomitante. 11 Tribunale jederale pronuncia : L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam- porini contro la domanda di estradizione e aecolta e l'estradizione rifiutata. VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE 49. .A.rr6t du 17 octobre 1924 dans la. cause COIDDlUJ1e de Saint-Aubin et lei Indultriell de ce reslort communal contra CODseil d'Kta.t du cantoD d. Neuchitel. La jurisprudence d' apres laquelle le recours de droit public est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un arrHe de portee generale ne s'applique pas aux sommations d'avoir a se conformer a une decision administrative di- rectement et immediatement executoire a l' encontre du recourant. Le recours ne peut ßtre dirige que contre cette decision mßme dans le delai de 60 jours. (Extrait des eonstatations de fait.) A. -L'arrete du Conseil federal du 5 aoftt 1918 a
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