mari. Il applique donc par analogie ä une hypothese non
prevue par la loi les regles des art. 2 et 4 edictees au sujet
des liberalites sous condition resolutoire. Or il n'y a
aucune analogie possible entre ces cas d'enrichissement
actuel mais revocable et la presente espece ou tout enri-
chissement actuel fait
defaut. Au contraire, l'analogie
s'impose avec le cas, expressement
regle par l'art. 3, de
la substitution fidei-commissaire OU l'enrichissement est
egalement subordonne ä la condition suspensive du pre-
deces d'un premier beneficiaire et OU, ä raison de l'ab-
sence d'enrichissement actuel, la loi a differe la perception
du droit jusqu'ä l'avenement de la condition. C'est mani-
festement
ä tort que, dans sa reponse au recours, le Con-
seil
d'Etat conteste cette analogie sous pretexte que la
substitution fidei-commissaire resulte de dispositions
testamentaires revocables jusqu'au deces du testateur,
tandis que la donation faite ä la recourante est irrevo-
cable : l'art. 2 envisage la situation existant au moment
de l'ouverture de la succession, c'est-ä-dire lorsque le
testament n'est plus revocable, et, malgre que des ce
moment la qualite d'heritier substitue soit definitivement
fixee, la loi surseoit au prelevement du droit parce que
l'enrichissement n'est pas encore realise. Le Conseil
d'Etat n'a pu indiquer aue une raison qui soit de nature
ä expliquer qu'on procede autrement ä l'egard du bene-
ficiaire d'une donation sous condition suspensive, dont
la situation est identique.
Ainsi la solution admise
par le Conseil d'Etat n'est
consacree par aucun texte, elle est inconciliable avec le
systeme de
la loi et elle meconnait l'analogie evidente avec
l'hypothese toute voisine reglee par l'art. 3. Elle a donc
un caractere arbitraire -que ne font pas disparaitre
les considerations
d'ordre pratique invoquees dans la
decision attaquee, car, d'une part, les difficultes de per-
ception
du droit lors de l'avenement de la condition
(notamment si le beneficiaire quitte entre temps le can-
ton de Neuchätel) se rencontrent egalement dans le cas
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4.
de la substitution fidei-commissaire et n'ont cependant
pas empeche le legislateur de renoncer ä toute percep-
tion
avant la realisation de l'enrichissement, et, d'autre
part, le fait qu'il est plus pratique pour le fisc de pou-
voir imposer des maintenant la donation sous condition
suspensive
n'est naturellement pas suffisant pour jus-
tifier cette imposition si, comme on 1'a vu, elle n'est pas
autorisee par la loi.
La decision attaquee du 23 novembre 1923, qui pose
le principe de l'assujettissement
au droit, devant donc
etre annulee, le recours forme ä titre subsidiaire contre
rarnnte du 14 decembre 1923, qui n'a trait qu'ä la quo-
tite du droit, devient sans objet.
Le Tribunal IUiral prononce :
Le recours est admis et rarrete du Conseil d'Etat
neuchätelois du 23 novembre 1923 est annule.
4. Sentenza S fsbbraio 19 4
nella causa Unions cU Credito contro Ticino.
Secondo la legge tributaria ticinese le S. A. sono soggette al-
I'imposta per tutto n capitale statutario, compreso quello
non versato. Questo disposto non e incostituzionale.
A. -La legge tributaria ticinese 11 dicembre 1907,
art. 9, prevedeva ehe il capitale azioni delle societä ano-
nime fosse soggetto all'imposta nella
misura deI 2 0/00
deI capitale versato. In modificazione di questo disposto,
il decreto legislativo 10 marzo 1919 statuisce che, dal
secondo anno di esercizio in avanti, quelle soeietä sono
sottoposte all'imposta, nella stessa misura, per tutto il
capitale statutario, dunque anche per il eapitale non
versato. '
B. -La S. Ä. Banca Uniol1 di Crndito in Lugano ha,
secondo gli statuti, un capitalc-azionl di 5,000,000 fehi.
16 Staatsrecht.
di eui fu versato solo il 50 °/0' Essa entro in attiviUl nel-
l'anno 1920, ehe fu il suo prima anno di esercizio. Nel
bilancio
il eapitale-azioni figura tra i passivi e, tra gli
attivi, la posta di 2,500,000 fehi. rappresenta la quota
non versata. Per 1921 (seeondo anno di esercizio) la
Banea fu sottoposta all'imposta su
tutto il eapitale
nominale. Rieorse,
in ultima istanza, al Consiglio di Stato.
Pendente tale pratiea,
la eui definizione fu sospesa per
motivi indifferenti alla causa attuale,
era maturata anehe
l'imposta pel 1922, eui la Banea fu nuovamente assogget-
tata per tutto il eapitale statutario. Anehe eontro questa
classifieazione rieorse al Consiglio di Stato, il quale eon
risoluzioni Ni 7232 e 7233 dello stesso giorno
(30 ottobre
1923) respinse i gravami riferendosi semplieemente al
deereto precitato
10 marzo 1919, senza esaminarne la
eostituzionalita, ehe
la rieorrente aveva impugnata.
C. -Da queste decisioni la Banea U nione di Credito
si aggrava al Tribunale federale per violazione deI prin-
cipio della
parita di trattamellto e per doppia imposizione
(art. 4 e
46 CF). Essa allega: per quanta coneerne il
eapitale non versato, la rieorrente
e imposta per un eapi-
tale ehe non possiede e eol quale non lavora. E imposta
per la possibilita 0 la faeolta ehe ha didomandarne il
versamento agli azionisti ; faeolta ehe possiede ogni altra
societa individuale . Siffatte societa illdividuali
non vengono imposte per questa loro faeolta e cio costi-
tuisee disparita di
trattamento in odio della rieorrente.
Il eapitale non versato non eostituisee eapitale della
societa ma, fino al versamento, fa
parte della sostanza,
imponibile
ed imposta, dei soci 0 azionisti. Un unieo
eapitale vien dunque eolpito due volte : nelle mani deI
singolo azionista e
in quelle della societa. E cio offende
il divieto di doppia imposizione.
La rieorrente aggiunge ehe parte delle sue azioni sono
in possesso di ticinesi,
parte in mano di .svizzeri di altri
eantoni e
parte e all'estero. Il possesso muta di anno
in anno, le azioni essendo al portatore e eonehiude
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 4.
domandando ehe non venga imposta, se non per il
eapitale versato; subordinatamente, ehe il deereto legis-
lativo deI
10 marzo 1919 venga modificato nel senso da
essa postulato.
D. -Nella risposta al rieorso, il Consiglio di
Stato
rileva, tra altro, ehe la rieorrente non ha fornito la prova
di una doppia imposizione e, sopratutto, non
ha dimos-
trato ehe la parte non versata, sia realmente imposta
presso i singoli azionisti. Afferma, inoltre, ehe gran parte
deI capitale-azioni
e eolloeata all'estero.
Considerando in diritlo :
(Questioni d'ordine).
-Il Cantone Ticino eolpisee, in modo generieo, la
sostanza da imposta progressiva (art. 4 legge tributaria).
Le societa anonime non soggiaciono a questa imposta,
ma ad imposizione speciale, ehe eonsiste in un tasso unieo
ed immutabile deI 2°/00 deI eapitale statutario edel fondo
di riserva (art. 9 legge tributaria). Questo
tributo non
riveste la
natura di una imposta sulla sostanza propria-
mente detta ; esso ha piuttosto l'indole di una imposta
sul eapitale seeondo
il earattere delle societa anonime
ed affini, ehe sono, infatti, associazioni di eapitali.
Ma
anehe il eapitale non versato eostituisce eapitale della
societa. Non e quindi ineoneiliabile eolla natura dell'im-
posta speciale ehe esso vi sia sottoposto. Insieme al eapi-
tale versato, infatti,
la quota non versata forma la base
deI eredito della societa e
la garanzia dei ereditori : e ehe
questa venga fisealmente assimilata a quello e assogget-
tata all'imposta aneh'essa, non e disposto partieolare e
di eeeezione, ehe fosse nota al solo Cantone Ticino. Esso
e eonosciuto anehe da altre legislazioni. Cosi, ad esempio,
seeondo
il deereto federale deI 22 dicembre 1915 sull'im-
posta federale di guerra (art.
20 e 22 al. 2), il eapitale non
versato
e sottoposto all'imposta per la meta deI tasso
previsto per il eapitale versato. Seeondo
il nuovo deereto.
federale 28 settembre
1920 tabella III, 1000 fehl. versati
AS 1I1l 1-1924
pagano quanto 4000 fchi. non versati. Ordinamento ana-
logo ha la legislazione di Basilea-Cittä degli ultimi anni.
Secondo queste leggi il tasso per il capitale non versato
della S. A. variö successivamente tra il quarto ed i
3/
S
delle quote versate. Ginevra, nella sua nuova legge
sulle
imposte deI 24 marzo 1923, art. 68, dispone : est
considere comme capital imposable : 1. Pour les societes
anonymes et les societes en commandite par actions, le
capital nominal )) ecc. Il disposto in discorso della legge
ticinese non ha quindi, sotto questo aspetto, niente di
anormale e non appare censurabile sotto l'aspetto di atto
arbitrario.
30 -Onde dimostrare la censura di disparitä di tratta-
mento, la ricorrente compara le societä anonime alle
societä individuali . L'argomento e inconcludente.
Come fu dianzi osservato, queste ultime vengono assog-
gettate all'imposta in base a eriteri diversi da quelli ehe
vigono
per l'imposizione delle prime. L'obbligo contrat-
tuale dei singoli soci delle associazioni individuali di
eventualmente completare i loro apporti, nonha, per il
credito e l'economia della societä la stessa importanza
e la stessa funzione deI capitale non versato nelle societä
anonime.
40 -. Infondato e pure l'addebito di violaziOile deI
divieto di doppia imposta, di eui il primo requisito
di applicazione sarebbe ehe degli azionisti fossero domi-
ciliati
in altri eantoni. So1'o di fronte ad essi, singolar-
mente, potrebbe esser questione di doppia imposta. La
ricorrente invero 10 pretende, ma in modo vago e generico
e
non facendo norne aleuno, e dell'assunto non fornisce
prova veruna. Lo avesse fatto, l'addebito di doppia im-
posta non sarebbe ancora dimostrato poiche, se, come
rettamente rileva il Consiglio di Stato, l'imposizione del
capitale versato presso la societä, e, simultaneamente,
presso gli azionisti non costituisce doppia imposta, non
10 puö costituire ncanche l'imposizione presso questi e
quella deI
capitale non versato. Cia in ogni caso in Ull
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 5.
19.
Cantone in cui, come nel Cantone Ticino, le societa ano-
nime non sono soggette aHa imposta comune progressiva
sull3 sostanza ma ad imposta speciale sul capitale, la
quale tiene conto della circostanza, ehe le societa anonime
sono associazioni di capitali gia imposti co me sostanza
presso i loro titolari. Ciö posto la questione non potrebbe
essere considerata ehe dal punto di vista dell'art. 4 CF,
il quale, in quest' ordine di idee, non fu invocato edel
resto non appare violato, come fu dimostrato piiI sopra ..
11 Tribunale federale pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
5. Urteil vom as. Mirz 1924
i. S. Patronenfabrik Ä.-G. gegen Solothurn.
Berechnung der solothurnischen Handänderungsgebühr nach
dem Kaufpreis oder dem wahren Werte des Grundstückes.
Willkür, wenn der Regierungsrat an Stelle der hiefür zu-
ständigen Bezirksschätzungskommission den wahren Wert
bestimmt und hiefür die Brandversicherungsschätzung als
massgebend bezeichnet.
A. -Nach dem solothurnischen Gesetz betreffend
den Bezug von Handänderungsgebühren beim Eigen-
tumsübergang von Liegenschaften, vom 23. Februar
1919, ist, wenn Grundstücke auf einen neuen Eigentümer
übergehen, vom wahren Wert des Grundstückes eine
Handänderungsgebühr von bestimmtem Betrage zu
entrichten ( 1 Abs. 1). Bei Käufen und Steigerungen
gilt als Grundlage der Berechnung der verschriebene
Preis, wenn er nicht offensichtlich vom wahren Werte
abweicht ( 1 Abs. 3). Nach 4 Abs. 1 sind die Amts-
schreibereien und die Kantonsbuchhalterei verpflichtet,
dem Finanzdepartement Anzeige zu machen, wenn bei
einem Veräusserungsgeschäfte der wahre Wert des
Veräusserungsobjektes die von den Parteien angegebene