BGE 50 I 106
BGE 50 I 106Bge10.07.1923Originalquelle öffnen →
106 Staatsrecht. pflichtigkeit gegenüber dem Kanton Zürich für die Rekurrentin festgestanden habe, was eben nicht der Fall ist. Übrigens hätte, auch wenn es der Fall wäre, die nachträgliche Besteuerung nur in den Formen von Art. 78 StG unter den dortigen Voraussetzungen vor- genommen werden können. Demnach erkennt das Bundesgericht,' Das Rekursbegehren II wird gutgeheissen und die Entscheide der Finanzdirektion und der Ober-Rekurs- kommission von Zürich soweit aufgehoben, als sie die Steuern der Jahre 1919 und 1920 betreffen. Im Übrigen wird der Rekurs abgewiesen. 21. Sentenza. 27 Giugno 1924 nella causa Monti contro Zungo e 'ricino. La tassa sulla cireolaziollc dei veicoli a motore e uua imposta la quale, per principio, e soggetta al divieto costituzionale di doppia imposta e non puö quindi essere percepita ehe da un solo Cantone per 10 stesso periodo di tempo. -Modo di ripartizione di quesl'imposta tra i Cantoni interessati; esso non dipende dai disposti della 0 delle leggi cantollaU in conflitto. A. -11 § 8 a1. 1 0 della legge zUlighese 18 febbraio 1923 sulla circolazione dC'i veicoli a motore dispone: (( I » veicoli a motore ehe durante l'anno entrano nel Cantone » e vi sono messi in circolazione e ehe sono gia forniti » da un permesso, dO\TannO pagare la tassa di circola- » zione per il trimestre corrente ed i seguenti. )) B. -Per tutto il 1923 Pio Monti in Cademario ha soluto al Cantone Ticino la tassa di circolazione (480 fr.) per un autocarro che possiede. Verso la meta 0 la fine di aprile 1923 il veicolo fu trasferito a Zurigo, dove rimase fino a dicembre 1923. In base al disposto precitato della legge zurighese 18 febbraio 1923, Monti fu sottoposto a Doppelbesteuerung. No 21. . 107 Zurigo alla tassaveicoliamotore dal1°aprile a fine 1923 eon 367 fchi. 50, che versö: Dietro istanza, il Cantone Ticino restituiva all'interessato la tassa per il secondo semestro 1923 (1 0 luglio-31 dicembre). Indarno invece Monti adiva le competenti Autorita zurighesi domandando loro la restituzione dellatassa per il secondo trimestre 1923 (1 0 aprile-30 giugno), pagata nei due Cantoni. La sua domanda fu respinta definitivamente con ufficio 17 marzo 1924, indirizzato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni deI Cantone Ticino, che si era intromesso in favore di Monti. C. -Con istanza 8 maggio 1924 certo Ferretti Bona- ventura in Bellinzona, che pretende agire « per conto » deI Monti, si lagna presso il Tribunale federale deI rifiuto deI Cantone di Zurigo di restituire al Monti la tassa in discorso per il periodo 1 0 aprile-30 giugno 1923. Successivamente (il 23 maggio 1924), Ferretti ha pro- dotto, ad istanza deI giudice istruttore, una procura a firma 1\1onti, eolla quale il Ferretti viene autorizzato a rappresentare il ricorrente nell'attuale vertenza. D. -Nella sua risposta 12 giugno 1924 il Cantone di Zurigo conchiude domaüdando la reiezione. deI gra- vame. Allega: L'imposta di circolazione per veicoli a motore rappresenta, eome e generalmente ammesso, un indennizzo allo Stato per l'usura delle strade che trae seco il loro impiego. Donde ad ogni Cantone la facoltil di pretenderla per il pericdo di tempo in cui il veicolo ha circolato sul proprio territorio. 11 principio posto dalla sentenza 18 febbraio 1918 nella causa Guil- lermin c. Vaud e Ginevra (cfr. ,RU 14 I N° 3) non puö trovare applicazioneche nei ca'si in cui il Cantone, Hel quale fu trasferito ilveicolo nel corso di un esercizio fi- scale, non abbia promtilgato disposizione speciaIe con- cernente questa ipotesi. Zurigo possiede tale disposizione nel precitato § 8 della legge cantonale 18 febbraio 1923, ehe essodoveva applicare ed ha:crettamente applicata anehe nei confronti deI ricorrente, assoggettandolo aIla
108 Staatsrecht. tassa per il trimestre corrente a datare dal momento in eui il suo veieolo fu trasferito sul territorio zurighese . (trimestre 1 0 aprile-30 giugno 1923). La validita di questo disposto anehe nei rapporti intereantonali risulta dal eoneordato intereantonale 7 aprile 1914 sugli automobili, seeondo il quale (v. art. 20 al. 3) l'importo delle imposte e delle tasse relative ai veieoli a motore e stabilito dai Cantoni in base alle loro leggi. E bensi vero ehe, per i1 seeondo trimestre 1923, Monti ha soluto l'imposta nei due Cantoni. Ma ciö e eosa giusta poiehe, di fatto, in quellasso di tempo Monti ha fatto correre il veieolo sulle strade dei due Cantoni. Il momento in eui un veicolo a motore vien trasferito da un Cantone in un altro non e sempre facilmente eonstatabile. Oeeorre dunque pre- seindere dal determinare-esattamente a giorni il momento in eui il veieolo eomineia ad essere soggetto all'imposta dei nuovo Cantone ; oeeorre fissarlo per trimestri ed e lecito includervi un trimestre iniziato. CQnsiderando in diritto : 1.- 2. -A torto il Cantone di Zurigo ravvisa differenza giuridica essenziale tra il easo attuale e quello giudieato nella citata causa Guillermin e. Vaud e Ginevra (RU 4i I. p. 11 e seg.). L'ipotesi odierna si diversifiea da quella solo in un punto: i Cantoni attualmente in eonflitto hanno ambedue aderito al' eoneordato intereantonale 7 aprile 1914 sui veieoli a motore e sui velocipedi. Ma questa divergenza tra i due easi e giuridieamente indif- ferente, avvegnaeehe nessuna delle parti pretende ehe questo eoneordato preveda una delimitazione inter- cantonale dell'imposta di cireolazione nel easo in eui, durante un esercizio fiscale, il veieolo abbia trasferito il suo stazionamento da un Cantone in un altro (cfr. sen- tenza Guillermin p. 16). Non v'ha dunque motivo alcuno per respingere nella fattispecie la soluzione aeeolta nel easo Guillermin ; nel quale venne diehiarato, ehe una tassa sulla cireolazione dei veieoli a motore altro non e ehe Doppelbesteuerung. N° 21. 10~ una imposta, la quale, per prineipio, e soggetta al divieto intereantonale di doppia imposta e non pu<'> quindi essere pereepita ehe da un solo Cantone per 10 stesso periodo di tempo. Per quanto edel eonflitto intercantonale ehe sorge ove il veieolo venga trasferito da un Cantone all'altro durante I'esercizio fiseale, si ritenne in quel easo ehe, dopo 90 giorni di stazionamento nel nuovo Cantone, la sovranita fiseale passa a quest'ultimo. Ma il diritto a pereepire l'imposta tra i due Cantoni non sara determi- nato a giorni, ma a trimestri; nel sen so, eioe, ehe il Cantone dove il veieolo era primitivamente stazionato -pu<'> riseuotere 0 conservare, se l'ha gia riseossa, l'imposta per il trimestre gia iniziato e il nuovo Canto ne non pu<'> esigerla ehe per quello susseguente al mutamento di stazione. Il veicolo Monti restö per oltri 90 giorni a Zurigo. Il eambiamento di stazione ebbe luogo verso la meta o la fine di aprile 1923. Zurigo aveva dunque il diritto di pereepire l'imposta dal 10 luglio 1923 in avanti, il Ticino 10 ebbe fino al 30 giugno. Si e quindi a torto ehe Zurigo ha riseosso l'imposta per il seeondo trimestre. Che la sua legge interna a ci<'> I'abbia legittimato (§ 8 precitato, vedi sub A), non monta. Il principio adottato neUa causa Guillermin e ribadito nell'attuale, e di diritto federale. Esso tende a dirimere un eonflitto intereantonale di doppia imposta seeondo il divieto eostituzionale del- I'art. 46 al. 2 CF, e prevale quindi di fronte alle leggi interne eantonali. E possibile ehe, in eerti easi (non nel- l'attuale), sia difficile determinare la data esatta in eui un veieolo fu trasferito da un Cantone in un altro. Ma l'onere della prova della data ineombe al detentore dei veieolo, il quale, lagnandosi di essere assoggettato da due Cantoni all'imposta per il medesimo periodo di tempo, assume l'obbligo di dimostrare la data dei trasferimento. 11 Tribunale tederale pronuncia : Il rieorso e ammesso nel senso dei eonsiderandi.
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