recourant, peu verse en affaires, risquait fort de ne pas
prnter une attention suffisante. Elle aurait du ou mettre
eette elause en evidence par des moyens typographiques
appropries
ounen signaleI' l'existetlCe au recourant 10rs
de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni
l'autre.
L'art. 12 des conditions generales n'est mis en
relief ni
par la place qu'il occupe, ni par des caracteres
cl'impression speciaux, ni mnme par un titre en preci-
sant l'objet et, d'autre part, dans sa reponse l'intimee
n'a pas contredit les declarations du recourant qui af-
firme que le representant du Mercure ne lui a pas laisse
le temps de lire les conditions
generales et n'y a fait
aucune allusion. Etant donne les circonstances particu-
lieres de la cause, on doit donc admettre que la siglla-
ture du formulaire de contrat par le recourant n'a pas
implique renonciation de sa part au for de son domicile
et que par consequent il ne saurait etre assigne devant
les tribunaux genevois.
Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce :
Le recours est admis et l'assignation du recourant
devant le Tribunal de premiere instance du canton de
Geneve est annulee.
Eidgenössische Stempelabgabe. No 9.
VIII. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE
DROIT DE TIMBRE FEDERAL
9. Sentenza. 10 febbraio 1923 nella causa Polns S, A.
contro 'ricino.
Non e lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale iI
verbale di un' assemblea degli azionisti relativo aß' aumento
deI capitale. -Art. 2 legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di
bollo; Art. 2 legge ticinese 29 ott. 1891 sui prezzi della
carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 dei Con-
siglio di Stato ticinese.
A. -L'art. 2 della legge ticinese 29 ottobre 1891
sui prezzi della carta bollata
dispone: Le copie degli
atti notarili da insinuarsi all' arehivio devono essere
stese in earta da bollo proporzionale al loro valore
(1 %0)'
L'ordinanza 27 marzo 1918 deI Consiglio di Stato
dei Cantone Ticino tendente alla eoordinazione delle
leggi eantonali colla Iegge federale
sulletasse debollo
4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B, ehe ( ri-
mangono soggetti aHa tassa di bollo cantonale tutti
) gli atti contratti ed allegati e documenti ehe per le
); attuali leggi cantop.ali sono soggetti al diritto di boHo I),
specifica sotto la lettera d 2 quanto segne: Devono
essere stese in carta da bollo proporzionale in ragione
)) den' 1 %0 0 frazione di mille ......... 2° le copie degli
istrumenti notarili da presentarsi all' archivio, all' uffi-
zio deI registro e da destinarsi alle parti. )
D' altro canto, la Iegge federale 4 ottobre 1917 (cfr.
anche art.
41 bis i. f. CF) sulle tasse di bollo prescrive
al suo
art. 2°: ( Se in conformitä della presente legge
)
un documento e gravato di tassa 0 ne e dichiarato
esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bollo
52 Staatsrecht.
)) 0 di registro il documento stesso, ne altro documento
ehe si riferisce al medesimo rapporto giuridico.
Tra gli atti 0 documenti sottoposti aHa tassa da boUo
federale, la legge (art. 17) enumera le azioni deUe so-
dem anonime stabilite in Isvizzera.
B. -Con risoluzione deU' assemblea degli azionisti
deI 10 gennaio 1922, la
S. A. Polus in Balerna aumentava
il suo eapitale sodale da 500,000 fehi. a fehi. 1,400,000.
Nel verbale den' assemblea, redatto da pubblico notaio
in forma di istromento,
e specificato che l' aumento
deI eapitale sani effettuato mediante emissione di 1000
nuove azioni ordinarie di fchi. 500 e di 1600 privilegiate
di fehi. 250 eadauna. Copia di siffatto
,verbale venne in se-
guito insinuato dal notaio
aU' ufficio deI registro deI eom-
mercio per
r iscrizione den' aumento deI capitale utiliz-
zando per la eopia stessacarta bollata da fco. 1. A norma
della legge notarile ticinese,
altra copia deU' atto do-
vette venir insinuatoall' -ar-ehivigootarile, utilizzando
anche questa volta earta bollata da fco. 1 (tre fogli).
Ma l'archivista applico un supplemento di bollo di
fehi. 899, ritenendo
l' istromento soggetto al bolID pro-
porzionale.
C. -Da questo provvedimento la Polus ricorse
al Consiglio di
Stato chiedendo' che, ,in applicazione
delI'
art. 2 della legge federale precitata 4 ottobre 1917,
l' atto in questione venisse esonerato dal bollo propor-
zionale e le venisse
quindi' restituito il supplemento
di
boUo di fehi. 898 nel frattempo pagato.
D.
-Con risoluzione 14 settembre 1922 il Consiglio
di
Stato respinse i1 gravame allegando in sostanza:
l' archivio notarile e un instituto cantonale destinato
unicamente
aHa conservazione dei rogiti e 1a legge
eantonale (v. sotto
A piu sopra) preserive che le copie
destinate
all' archivio devono essere fatte su earta
da boUo proporzionale al valore. L'obbligo deI bollo
proporzionale non
e dunque altro ehe i1 corrispettivo
della prestazione dello
8tato par la responsabilita della
Eidgenössische Stempelabgabe. "!I;o 9.
,
"
conservazione degli atti e per le spese di organizza-
zione dell' archivio. Questo compenso non e vietato
dalla legge federale
. sulla earta da bollo.
E .. -Da questa risoluzione la Polus rieorre al Tri-
bunale federale eon
gravame di diritto pubblieo inter-
posto nei termini e modi di legge.
Degli argomenti della rieorrente e dei motivi della
risposta
deI Consiglio di Stato si dlra, per quanta occorra,
nei
seguenti eonsiderandi.
Considerando in diritto :
-Sostiene in sostanza la ricorrente le tesi seguenti :
a? ehe la legislazione cantonale non permette l' appli-
caZlOne deI bollo proporzionale alla eopia di atti della
natura di quello in diseorso;
b) ehe, ad ogni modo, la deeisione governativa que-
relata
e ineoneiliabile coll' arte 2 della legge federale
sul bollo 4 ottobre 1917 (v.
lette A).
Sotto l' aspetto deI prima argomento, il rieorso ri-
veste
il carattere di un gravame di diniego di giustizia'
per arbitraria applicazione della legge eantonale sul
bolIo; sotto
il seeondo, il ricorso lamenta una viola.;.'
zione della legge federale precitata e propugna -eiö
ehe e indiscusso -la prevalenza deI diritto federale
di fronte al diritto cantonale (art. 3 e 2 disposizioni
transitorie CF). '
-Esaminato il rieorso entro questi limiti, occorre
brevemente osservare :
a) L' addebito ehe la querelata deeisione sia ineonci-
liabile
col diritto cantonale stesso e manifestamente
infondato. Il tenore non dubbio dei disposti precitati
della legge cantonale deI
1891 edelI' ordinanza 27 marzo
1918, non lascia sussistere
dubbioehe il legislatore
ticinese ha inteso sottoporre al bollo eantonale
proporzionale
un atto della natura di quello in discorso.
Che il contenuto di quest' atto, redatto in forma di
istromento, costituisea
0 meno un eontratto 0 sia
Staatsrecht. .
inveee un sempliee proeesso verbale di un' assemblea,
nQn monta, poiehe la legge eantonale non fa dipendere
l' obbligo aHa tassa proporzionale dal contenuto dell'at-
to, sebbene dalla sua forma (istromento notarile),
premessa
l' obligazione di deporlo all' archivio; la
quale, nel caso eoncreto, non viene neanehe contestata.
b) Fondato appare inveee l' addebito dedotto dalla
legge federale 4 ottobre
1917.
Non e contestabile infatti ne e contestato, ehe i titoli
da emettersi in base all' aumento deI capitale risolto
dall' assemblea della Polus
il 20 gennaio 1922 non
rientrino nel novero di quelli ehe la legge federale
assog-
getta al bollo. Si tratta di azioni, eioe di valori previsti
dall'
art. 17 di detta legge. Ora l' art. 2, diehiarando
ehe, quando Ull titolo. e gravato dalla tassa federale,
non solo esso
e esente da tassa eantonale, ma deve
esserne esente ogni altro documento che si riferisee
al medesimo rapporto giuridico,
tutta la questione
sta nel sapere, se il processo verbale delI' assemblea
in discorso sia
un documento c( riferentesi al mede-
simo rapporto giuridieo di quello ehe coneerne l' au-
mento deI eapitale azioni e l' emissione di nuovi titoli.
La riposta non puö essere dubbia. L'istromento
in questione eostituisce non solo
la documentazione
di quell' operazione,
ma ne fOfma Ia base legale, poiche,
secondo il deereto federale 8 luglio 1909 in modifica-
zione deU' art. 618, 619, 624" e 664 CO, le deliberazioni
di un' assemblea di azionisti coneernenti la modifica-
zione deHo statuto devono risultare da atto pubblieo.
E quindi fuori di dubbio ehe
l' istromento in discorso
si
riferisee al medesimo rapporto giuridico dal quale
l' emissione delle nuove azioni, sottomesse alla tassa
di bollo federale, trae la sua origine.
Questo eoneetto
e ehiaramente espresso nella circo-
Iare 20 febbraio 1918 deI Consiglio federale al Governi
cantonali eoncernente
l' applicazione delle legge fe-
derale 4 ottobre 1917, nella quale viene detto: Il
Eidgenössische Sternpelabgabe. N° 9.
contratto sodale di una societa anonima e l' azione
stessa si riferiseono al medesimo rapporto giuridieo
e sul medesimo rapporto giuridico si basa il credito
)l dell' azionista, di eui fa fede Ia cedola di dividendo;
tanto il eontratto soeiale che la eedola di dividendo
) sono esenti dall' imposizione di qualsiasi tassa cantonale
II sis di bollo sia di registro. (FO fed. ed. it. 1918 1
p. 527.) Che, nel easo in esame, non trattisi di eontratto
concernente la constituzione di una societa anonima,
ma della modifieazione dello statuto, non monta,
poiche Ia legge equipara i due atti per quanto eoneerne
la loro forma e
tanto l' uno eome l' altro si riferiseono
alla emissione di titoli soggetti alla tassa federale.
3° -Indarno il Consiglio di Stato obbietta ehe nel
easo
in esame non si tratta di una tassa e imposta indi-
retta propriamente detta, ma di un emolumenw ammi-
nistrativo, vale a dire di un eompenso e di un corris-
pettivo per la responsabilita ehe 10 tato ineorre assu-
mendo la conservazione neU' arehivio degli istromenti
notarili e per le spese di -organizzazione di quell'
isti-
tuto. L' argomento non vale. L' enormita stessa deI
eosidetto compenso (ehe
puo raggiungere, eome nella
fattispeeie, somma affatto eospieua) e
la eirconstanza
ehe esso
e proporzionale al valore, . dimostrano l' ina-
nita dell' argomentazione. In realta, si e di fronte ,ad
una vera tassa di bollo sul valore, eioe ad un' imposta
indiretta, che la legge federale
ha avocato ase, vie-
tandola ai Cantoni.
4° -Da questo motivo risulta ehe il rieorso deve
essere ammesso.
Oceorre tuttavia osservare, ehe Ia legge federale
non vieta all'
autorita eantonale di riscuotere un MO-
desto emolumento 0 eompenso par le loro prestazioni
di iserizione
0 di registro. Ciö vale in genere per ogni
prestazione amministrativa e deve valere anche
in ispecie
per riguardo aH' obbligo delI' iscrizione a registro.o
deI deposito di eerti doeumenti agli arehivicantonali
(clr. lett. .4 cif. 4 de11a precitata circolare federale
20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue ehe il
ricorso non puo essere ammesso se non eolla riserva,
che
10 Stato deI Cantone Tieino, tenuto a restituire
a11a rieorrente la somma di fehi. 899 pereepita a titolo
di
tassa di bo11o. avra la faeolta di ritenersene un mo-
desto importo (di qualehe franeo 0, al piiJ., di una dieeina
di franehi) a titolo di eompenso per la eonservazione
deI documento
a11' archivio e relative spese: a meno
ehe
10 Stato non voglia eonsiderare come corrispettivo
suffieiente
l' importo della carta da bollo gia utilizzata
per il doeumento
in questione.
11 tribunale lederale pronuncia :
TI rieorso e ammesso nel sen so dei considerandi
(considerando
4°).
Bö EXPROPRIATIONSRECHT
EXPROPRIATION
10 . .Arr6t du 3 fevrier 1923 dans la eause 13017 fterel
eontre ChemiDS de rer fidira11L
Art. 28 de la loi !ederale sur l' expropriation:
- Conditions de recevabilite du proces direct.
- Conditions d'applicabilite de l'art. 23 : La portee de eette
disposition ne s'etend pas aux consequences dommageables
de 1a situation de fait creee par l'existence d'un plan d'en-
treprise avant qu'il soit dftment publie.
- Calcul
de l'indemnite annuelle lorsque l'entrepreneur tarde
a donner suite au projet d'expropriation publie.
A. -Bory freres sont proprietaires de deux pareelles
de terrain sises dans la eommune du Petit-Saeonnex
soit de la parcelle
N° 3408 du cadastre. d'une eontenan
d 1 heet. 2 ares et 31 m
et de la pa reelle N0 4878,
d une contenance de 1 heet. 3 ares et 1 m
Separees
par le ehemin eommunal des Ouehes, e1Ies ont une fonne
I
Expropriationsrecht. N° 10. 57
reetangulaire et sont limitees au nord-ouest par le chemin
d'Aite
ä Chl1telaine, la parcelle 3408 touehant au nord-est
la ligne
du chemin de fer de Lyon ä Geneve du P. L. M.
La pareelle 4878 est grevee: a) d'une servitude de
canalisation;
b) d'une servitude suivnnt laquelle il ne
pourra
tre exerce aueune industrie dont le bruit ou
rodeur pourrait constituer pour le voisinage une in-
commodite serieuse, au profit de la parcelle 3910 du
Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdietion
de certaines industries,
au profit de la parcelle 3452 du
Petit-Saconnex.
La propriete des freres Bory est toueMe par le trare
du projet de la ligne de raceordement Geneve-Cornavin
et Eaux-Vives, des C. F. F. Le projet, qui a deja subi
des modifieations, n' est pas eneore approuve par les
autorites federales, et aujourd'hui encore il n'existe pas
de plan
definitü. .
Le 10 aoftt 1917, la Direetion du l
er
arrondissement
des
C. F. F. a communique au Conseil d'Etat de Geneve
le plan de situation de la ligne de raccordement. Dans
la lettre d'envoi elle
precisait comme suit le but de cette
eommunication: (
En vous soumettant ce projet de
raeeordement, nous vous prions de nous faire parvenir
votre avis ainsi que celui du Grand Conseil.
Le plan
soumis
a l'Etat de Geneve prevoyait sur la propriete
Bory une expropriation beaucoup plus restreinte que
ce n' est le cas aetuellement dans le plan depose en mars
1920. Sur la parcelle 3408 un solde. de fonne reguliere
et en bordure de route, de plus de 4000 m
restait dis-
ponible.
Quant ä la parcelle 4878, elle n'etait toueMe
que dans un angle oiJ. la ligne passait en tunnel. Par
lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avise les
C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie eomprise
entre le Rhöne
et la gare des Eaux-Vives. La propriete
Bory se trouve dans la partie non approuvee. et les plans
parcellaires de situation soumis
ä l'enqunte d'e:x.pro-
priation en mai 1918 ne la concernaient pas.