BGE 49 I 131
BGE 49 I 131Bge18.11.1921Originalquelle öffnen →
130 Staatsrecht. • ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Netto- ergebnis von rund 650,000 Fr. (nach Abzug aller Un- kosten, Abschreibungen und der Verzinsung der Anlage- kapitalien) zugeflossen. Daraus darf man schliessen, dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich in der Rechnung nicht zeigen, und die nach freier Ab- schätzung gleichfalls auf das Zehnfache des genannten Nettoertrages angesetzt werden können, d. h. auf zirka 6,5 Millionen Franken. So gelangt man zu einem Aktiven- betrag, der annähernd das Doppelte der Passiven aus- macht. Darnach würden die Aktiven der Rekurrentin ungefähr zu 50 °/0 Reinvermögen darstellen, und es würde sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften in Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres Steuerwertes von 64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Er- gebnis, das auch aus allgemeinen Billigkeitserwägungen als angemessen betrachtet werden kann. Es würde sich nicht rechtfertigen, um zu einem genauern Rultat zu kommen, die -Rechnung der Rekurrentin etwa durch Sachverständige nach steuerrechtlichen Grundsätzen überprüfen zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar in Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die ent- scheidende Hauptfrage ist aber immer die Ermessensfrage, wie dieSteuerkraft als Aktivum berechnet wird, und hier ergeben sich daraus, dass man t einem etwas höhern oder geringern Prozentsatz kapitalisiert. sofort Verschiebungen um mehrere' Millionen, denen gegen- über jene allfälligen Einzelergebnisse einer Expertise in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umstän- den darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften in Oberrickenbach, auf den die Rekurrentin bundesrecht- lich Anspruch hat, unbedenklich heute schon auf 50 0 /0 festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für .die Zukunft gelten soll, solange nicht ganz wesentliche Ver- änderungen in der allgemeinen finanziellen Lage der Rekurrentin eintreten. 4. - Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV fehlt irgendwelche besondere Begründung. Doppelbesteuerung. N° 21. 131 Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides des Regierungsrates von Nidwalden vom 5. FeblUar 1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der Besteue- rung der Rekurrentin für· ihre Liegenschaften in Ober- rickenbach vom Steuerwert 50 °/0 Schulden in Abzug kommen. 21. Sentenza aa giugne 19a5 nella causa Cantone 'l'icine contro U Cantcne dei Grigioni. Tassa di soggiorno imposta dal Canto ne dei Grigioni ada1cuni a1patori ticinesi, ehe a scopo di lavoro, soggiornano'nelle a1pi griglonesi durante due 0 tre mesi d'estate. Sua ammissi- bilita. -Lo stato deI Cantone Ticino, non agendo neI caso quale mandatario dei contribuenti, non ha veste per chiedere la restituzione degli importi in discorso anche se fossero stati pagati a torto. A. -Nella state deI 1921le Autorita deI Cantone dei Grigioni reclamavano da un certo numero di' alpatori domiciliati nel Cantone Ticino, ma recantesi a scopo di Iavoro, dmante due 0 tre mesi estivi neUe alpi del Cantone dei Grigioni, una tassa di 5 fchi. (1 fr. per il permesso di soggiorno, 2 fehl. per tributo personale, 2 fchi. supplemento d'imposta). Quest'ultimo tributo veniva esatto in virtiI delI'art. 2 della legge fiscale gri- gionese deI 23 giugno 1918, ehe prevede, in certi ('asi, un supplemento al testatico di 2 fchi. In seguito a reclamo da parte deI Dipartimento dell'- Interno ticinese, il Dipartimeuto delle Finanze deI Can- tone dei Grigioni dava ordine ai suoi organi fiscali di rimborsare agli alpatori ticinesi soggiornanti alle alpi di Medels Je tasse percepite. Senoncbe, eon decreto deI 18 novembre 1921, il Gran Consiglio deI Cantone dei Grigioni riformava rart. 19
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deI regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava
le tasse
da percepirsi dai soggiornanti nel modo se-
guente:
1
0
Sono da solversi ai Commissario distrettuale di
polizia,
alratto della coneessione di soggiorno: a) Per
la prima eonsegna deI permesso di soggiorno 2 fehi. 50;
per ogni rinnovaziolle dello stesso 1 fr.
2
0
AHa polizia locale: per il primo permesso 1 fr. ;
per ogni rinnovazione 50 cent.
Con ufficio
deI 27 settembre 1922, il Dipartimento
delI'Interno deI Cantone Ticino reclamava di nuovo, al-
legando ehe div,ersi alpeggianti erano
stati di nuovo
tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse da
2 fehl. 50 a 7 fehl. 50 e ehiedeva ehe fossero Ioro rim-
b?rsate. Rispondeva l' Autorita grigionee, ehe le tasse
di 2 frchl. 50 e. di 1 fr. erano tasse dovute per
i1 per-
messo di
soggiorno asensi della precitata riforma della
Iegge sulla polizia degli stranieri. L'importo rimanente,
percetto per errore, doveva
essere restituito.
Con ufficio del 28 dicembre 1922
il DipartiJnento tici-
nese
dIl'Intrno protestava poi anche contro la pretesa
tassa di
soggIorno stessa, eontraria, a suo modo di vedere
li . arte 8 a pratica federale, che non permetterebbe, a quest
titolo, ehe un modesto tributo. di cancelleria (SALIS II,
560 e
571). Il Dipartimento delle Finanze deI Cantone
dei Grigioni eontestava questo modo di vedere in base
at 19 della nuova legge sulla polizia, ma
diehmrava di dare ordine affinche fosse restituito il
«testatico» pereepito a torto.
e non fosse applieato almeno per l'esercizio
deI 1927 « nservm:a. iI te, clio di· Stato adiva il Piccolo Consiglio
deI
Grigiom domandando ehe il decreto 18 novembre
1921 dei Gran Cositzlio grigionese non fosse applicato
aa . categoria di cittadini ticinesi in discorso; sussidia-
nte le ragioni di merlto dli interessati
da farsl valere
In avvEffiire davanti le competenti sedi ».
B. -Essendosi il Piccol., Consiglio rifiutato di am.
Doppelbesteuerung. N° 21. 133
metteIe tali pretese oon' risoluzione deI 3 febbraio u. s.,
il Consiglio di Stato inoltrava l'attuale petizione di diritto
pubblico, colla quale, faeendo capo ai
fatti suesposti,
domanda
al Tribunale federale di giudicare :
«1
0
TI decreto 18 novembre 1921 deI Gran Con-
» siglio deI Cantone dei Grigioni non e applieabile agli
» alpatori ticinesi in discorso.
« 20 Le Autoritä. grlgionesi sono tenuto a restituire
» le tasse indebitamente percette. »
Esso afferma : La sentenza 7 ottobre 1922 dei Tribunale
federale nella causa Pennati contro Grigioni (ehe le Au-
torita grigion~i avevano invocato) non e pertinente. Gli
alpatori in questione soggiomano nel
Cantone dei Gri-
gioni meno di tre mesi. Non e lecito prelevare tasse di
soggiorno, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini
svizzeri
gia eol13iti d'imposta nel loro Cantone, per un
soggiorno cosi breve ; ciö facendo le Autoritä. grigionesi
violano
il divieto costituzionale della doppia imposta. Ad
ogni modo, la tassa di 3 fehl. 50 e eccessiva.
AI ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed
i loro permessi di soggiorno.
Co -Risponde il Piccolo Consiglio in data 8 giugno
u.
s. conchludendo per il rigetto della petizione. Contesta
anzitutto
la veste attiva dei Consiglio di Stato ticinese,
poiche
la riscossione· dei diritti in litigio non tangerebbe
« la sfera di competenza delle Autorita ticinesi » e non
coneernerebbe ehe gli interessati
personaImente. Nel
merito alIega:
TI rimborso consentito nel 1921 concer.,
neva solo
il testatico (Kopfsteuer) e il suo supplemento
e fu concesso dal punto di
vista deI divieto della doppia
. imposta. Attualmente si tratta invece di una tassa per
permesso di soggiomo, che non
e una imposta e la cui
riscossione non
pub .costituire violazione dell'art. 46 CF 1
11 diritto dei Cantoni di assoggettare i soggiornanti ad
una tassa di soggiorno non pub essere revocato in dubbio.
Gli alpatori
in discorso esercitano nel Cantone dei Grl-
gione
« una professione ed industria». Si e a questo
134 Staatsrecht. titolo ehe sono assoggettati aHa tassa di soggiorno in eonformita deI nuovo art. 19 della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo di questa tassa non e esagerato e resta entro limiti eonsentiti dalla pratiea federale, ehe ha valore di legge finche non sara promulgata queHa prevista dall'art. 47 CF. Considerando in diriito :
136 Staatsrecht.
fronte al divieto di doppia imposta, questione ehe, deI
resto, se fosse sollevata, avrebbe dovuto esser deeisa
affermativamente, seeondo
la giurisprudenza eostante
delle
Autoritit federali. Di guisa ehe la sola questione da
risolversi eonsiste nel sapere se. sia ammissibile la tassa
in questione nella sua misura, vale a dire se, dato .l'im-
porto ehiesto ai eontrib.uenti
i~ diseoro, essa non Sla da
eonsiderarsi, malgrado 11 suo tItol0, pmttosto eome una
vera e propria imposta (la quale allora sarebbe vietata
dall'art. 46 CF); anzieehe una tassa di soggiorno, non
impugnabile in base
aHa Costituzione federale .. A quest
riguardo non e i,nfluente la cireostaa ee. gl~ alpatorl
non soggiornerebbero nel Cantone deI
GngIom ehe due
o
tre mesi. Spetta aHa legislazione eantonale di deter-
minare gli estremi della nozione deI soggiorno (tosto
ehe non si
tratti deI sempliee passaggio attraverso un
Cantone) entro i Iimiti fissati dalla Costituzione fede-
rale.
Ora, la Costituzione federale non determina la du-
rata di dimora oeeorrente a ereare un soggiorno. Basta
ehe si tratti di uno stato di fatto non escludente la no-
zione
dei soggiorno e non eostituente aneora quello di
domieilio. Nel easo in esame,
e fuori di dubbio ehe gli
alpatori
in discorso devono essre eonsideati almeo
eome soggiornanti e non solo eome persone dl passaggIo,
perehe
essi abitano il Cantone· dei Grigioni per tempo
assai lungo -almeno due mesi -a scopo di lavoro.
Sulla misura della tassa -ehe, eome fu detto, e in 80S-
tanza la sola questione da decidersi-oeeorre osservare :
I diritti eonsistono al massimo in
una tassa di 2 fchi. 50
da solversi al eommissariato distrettuale e di 1 fr.
aHa polizia loeale. Queste tasse devono essere solute da
ogni alpatore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa e
indubbiamente assai elevata ; ma non si seorge il motivo
perehe debba essere diehiarata ineompatibe .eoi rin
cipi eostituzionali di doppia imposta e dl hberta di
dimora. Infatti, per quanto eoneerne l'importo della
tassa di soggiorno e di quella di dimora,
in maneanza di
Doppelbesteuerung. No 21. 137
legge federale ehe le determini, la giurisprudenza eostante
ha
fatto applieazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della
legge federale
10 dieembre 1849 sulla durata e le tasse
dei permessi di dimora. Questi disposti fi8sano i relativi
diritti,
tutto eompreso, ad un massimo di 6 fehi., senza
distinguere, in modo speeiale,
tra il permesso di soggiorno
ed
il permesso di dimora (SALIS II 591). In base a questa
pratiea
la dottrina prevalente ammette (SALIS II 560 e
BURCKHARDT, pag. 445) ehe il solo limite traeciato in
questa materia
aHa liberta dei Cantoni sia. ehe la tassa
per
il permesso di soggiorno non superi quella dianzi
menzionata di 6 frehi. seeondo
la legge federale 10 di-
eembre
1849; eoneede pero ehe, senza violare aleun
disposto eostituzionale federale, quella tassa di soggiorno
possa essere rinnovata periodieamente
(SALIS II 571,
372).
Cio premesso, basta, nella fattispecie, il eonstatare
ehe
la tassa di 3 fehi. 50 non sorpassa l'importo massimo
eonsentito, federalmente.
per il permesso di soggiorilo.
Ne segue ehe
la petizione e, anehe su questo punto, inam-
missibile, dovendosi del resto rilevare ehe l'aumento della
tassa di soggiorno deeretato dai Grigioni
puo, in qualehe
modo, essere giustificato dal deprezzamento deI
danaro
verifieatosi da parecehi anni.
11 Tribunale jederale pronuncia :
Per quanto ricevibile in ordine, la petizione e respinta
nel merito.
AS 49 I -1923
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